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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2967/2019 R.G., promossa rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni del Foro di Treviso, con studio in Pt_1 viale Trento e Trieste, 6 – 31100 Treviso;
Attore
Contro 1- Controparte_1
Convenuto Contumace 2- ra Controparte_2 [...]
C.F. / P. IVA [non disponibile nei documenti], con sede in Controparte_3
[non disponibile nei documenti];
Convenuto Contumace 3- C.F. e P. IVA: , con sede in Trieste, Largo Ugo CP_4 P.IVA_1
Irneri, 1, qui comparente in persona del procuratore Dott. , Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso, con studio in Viale G. Verdi, 21 – 31100 Treviso;
Convenuta
dall'Avv. Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso, con studio in Viale G. Verdi, 21
– 31100 Treviso;
Convenuta
All'udienza cartolare del 11.04.2024, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' (Attore): L richiamate tutte le deduzioni ed eccezioni Pt_1 Pt_1 formulate, anche in via istruttoria, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già precisate nell'atto di citazione e integrate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
2) c.p.c.. In particolare, ha chiesto la condanna di al pagamento CP_4 della somma di euro 28.443,28 a titolo di capitalizzazione dell'indennità di accompagnamento erogata alla IG.ra . L ha inoltre insistito Persona_1 Pt_2 per l'ammissione delle prove testimoniali richieste e, tuzioristicamente, per una
CTU medico-legale, sebbene la parte convenuta non sembrasse aver contestato il requisito sanitario.
Per (Convenuta): richiamate le proprie difese, ha CP_4 CP_4 chiesto in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da per tutte le ragioni esposte. In via principale, ha chiesto che la Pt_1 domanda avversaria sia rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, o in subordine, che sia ridotta nei limiti risultanti di giustizia a seguito dell'istruttoria.
Ha inoltre chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite e una Pt_1 condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, dato il comportamento processuale tenuto. Ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e si è opposta a quelle avversarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato incardinato dall Parte_3 con atto di citazione notificato il 03.04.2019, convenendo in giudizio
[...] il IG. , la società (ora Controparte_1 Controparte_2
, e la società L ha agito per ottenere da Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
quale assicuratrice del responsabile civile, il recupero delle somme CP_4 pari a euro 28.443,28, dovute a titolo di capitalizzazione dell'indennità di accompagnamento erogata alla IG.ra a seguito di un sinistro Persona_1 stradale.
L ha esposto che la IG.ra , a seguito delle gravi lesioni riportate Pt_1 Per_1 nell'incidente, aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980, con decorrenza dal
01.05.2012.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via CP_4 preliminare l'inammissibilità della domanda di e contestando nel merito sia Pt_1
l'esistenza del diritto azionato (an debeatur) che la quantificazione della somma richiesta (quantum debeatur). ha fondato la propria difesa sulla CP_4 dichiarazione sottoscritta dalla IG.ra all'atto della liquidazione del danno, Per_1 nella quale quest'ultima attestava di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie ai sensi dell'art. 142 Dlgs
n. 209/2005 e dell'art. 14 L. 222/1984. Secondo , tale dichiarazione, CP_4 sebbene rivelatasi non veritiera, l'aveva liberata dall'obbligo di accantonare somme per l'azione di rivalsa/surroga di , legittimandola a pagare integralmente il Pt_1 risarcimento direttamente alla danneggiata. ha altresì richiamato una CP_4
2 convenzione stipulata tra e IA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Pt_1
Assicurazione) in data 11.01.2011 e la circolare n. 15 del 31.01.2011, Pt_1 sostenendo che tali documenti confermassero l'efficacia liberatoria della dichiarazione ai sensi dell'art. 142 Dlgs n. 209/2005 per ogni tipo di prestazione erogata dall'Ente pubblico, inclusa l'indennità di accompagnamento. ha CP_4 sottolineato che la IG.ra era assistita da un avvocato al momento della Per_1 sottoscrizione della quietanza. La convenuta ha inoltre eccepito un possibile concorso di colpa della danneggiata e contestato la quantificazione del credito
, argomentando che la pretesa dovesse essere limitata alle somme Pt_1 effettivamente corrisposte e provate obiettivamente. Infine, ha richiesto la condanna di per lite temeraria. Pt_1
I convenuti e ora Controparte_1 Controparte_2 [...] sono rimasti contumaci. Controparte_3
A seguito della concessione dei termini per memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 16.07.2021, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva la rinuncia di alle proprie pretese verso gli attuali convenuti e l'integrale compensazione Pt_1 delle spese. aderiva alla proposta, mentre no. Nell'ambito della stessa CP_4 Pt_1 ordinanza, il Giudice rigettava le richieste di prova orale, ritenendo la controversia di natura documentale e matura per la decisione, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi rinviata e trattata con modalità cartolare all'udienza dell'11.04.2024, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi finali.
MOTIVAZIONE
La domanda avanzata dall' è fondata Parte_3
e merita accoglimento.
La controversia verte sulla richiesta di di recuperare dalla compagnia Pt_1 assicuratrice l'indennità di accompagnamento erogata alla IG.ra CP_4
a seguito di un sinistro stradale causato dall'assicurato di . Persona_1 CP_4
Le gravi lesioni riportate dalla danneggiata nell'incidente hanno determinato il riconoscimento di tale prestazione assistenziale, prevista dalla Legge n. 18/1980.
La difesa di si basa principalmente sulla dichiarazione rilasciata CP_4 dalla IG.ra al momento della liquidazione del danno da parte Per_1 dell'assicurazione, con la quale la danneggiata attestava di non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie,
3 richiamando l'art. 142 Dlgs n. 209/2005 e, significativamente, l'art. 14 L.
222/1984. sostiene che tale dichiarazione abbia effetto liberatorio nei CP_4 propri confronti, supportando tale tesi con la ON CP_6 dell'11.01.2011 e la Circolare n. 15 del 31.01.2011, che a dire di Pt_1 CP_4 estenderebbero l'efficacia della dichiarazione liberatoria anche alle prestazioni assistenziali come quella in oggetto.
Tuttavia, l'argomentazione di non coglie la fondamentale distinzione tra CP_4 prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali, distinzione che è invece correttamente valorizzata dall' e che risulta determinante ai fini della presente Pt_1 decisione. L ha, infatti, fin dalla sua prima memoria difensiva, precisato che Pt_1 la dichiarazione sottoscritta dalla IG.ra faceva riferimento a prestazioni Per_1 previdenziali e, nello specifico, a quelle disciplinate dalla Legge n. 222/84. Le prestazioni previdenziali sono quelle legate a un rapporto assicurativo e trovano fondamento nei contributi versati dal soggetto, tipicamente il lavoratore, come ad esempio l'assegno ordinario di invalidità o la pensione ordinaria di inabilità.
Al contrario, l'indennità di accompagnamento erogata dall' alla IG.ra Pt_1
è una prestazione assistenziale. Questo tipo di prestazione non dipende Per_1 dalla versamento di contributi, ma nasce direttamente dalla Legge al verificarsi di specifiche condizioni. Nel caso dell'indennità di accompagnamento, il diritto sorge quando un soggetto è giudicato da una commissione medica totalmente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terzi, come avvenuto per la IG.ra a seguito delle lesioni riportate nel sinistro. Il diritto a queste Per_1 prestazioni spetta a tutti coloro che soddisfano i requisiti sanitari e altri criteri previsti dalla legge, indipendentemente dalla loro storia contributiva.
È pertanto evidente che la dichiarazione sottoscritta dalla danneggiata, esplicitamente riferita a prestazioni previdenziali e alla Legge n. 222/84, non riguardava la prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento ex L.
18/1980) che è oggetto della presente richiesta di recupero da parte di . Di Pt_1 conseguenza, tale dichiarazione non può esplicare alcun effetto liberatorio per in relazione al credito vantato dall' per l'erogazione CP_4 Pt_1 dell'indennità di accompagnamento.
L ha inoltre correttamente evidenziato che il modello di dichiarazione fatto Pt_1 sottoscrivere da alla danneggiata non era conforme al modello allegato alla CP_4
ON . La mancata specifica menzione dei diversi tipi di CP_6 prestazioni nel modello utilizzato dall'assicurazione poteva effettivamente indurre in errore il sottoscrittore. Sebbene sostenga che la danneggiata fosse CP_4 assistita da un legale, ciò non sana l'eventuale non conformità del modello
4 utilizzato e la potenziale ambiguità derivante dalla genericità della dichiarazione rispetto alle diverse tipologie di prestazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto da , l' ha precisato che la CP_4 Pt_1
ON , nel suo tenore originario e secondo le indicazioni della CP_6
Circolare 15/2011, si applicava preliminarmente alle azioni surrogatorie per il recupero delle indennità di malattia, con esclusione del meccanismo invocato da per l'indennità di accompagnamento oggetto di causa. La Circolare CP_4
15/2011 stessa, a pagina 3, chiariva che il disciplinare tecnico era in preparazione solo per il recupero dell'indennità di malattia. Pertanto, la ON e la relativa Circolare non estendono automaticamente l'efficacia liberatoria della dichiarazione generica ex art. 142 Dlgs 209/2005 all'indennità di accompagnamento, che ha una natura e una disciplina differente.
La sentenza di legittimità (Cass. 20176/2014) richiamata da e CP_4 contestata da non è pertinente al caso di specie. Come lucidamente Pt_1 argomentato dall' , tale sentenza riguarda un'ipotesi di recupero di un assegno Pt_1 ordinario di invalidità ex L. 222/84, che, come detto, è una prestazione di natura previdenziale, basata su una storia contributiva. La liberatoria sottoscritta dalla danneggiata in quel caso (e analoga a quella in questo giudizio) faceva esplicitamente riferimento alla L. 222/84. Pertanto, quella pronuncia si applica a situazioni in cui l'Ente agisce per recuperare prestazioni previdenziali menzionate nella dichiarazione, ma non al presente caso che ha ad oggetto il recupero di un'indennità assistenziale erogata in virtù del mero requisito sanitario e del nesso causale con il sinistro.
Quanto all'eccezione di concorso di colpa della danneggiata sollevata da , CP_4
l' ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità Pt_1 secondo cui l'eventuale concorso di colpa del danneggiato non è opponibile all'ente assicuratore ( ) ai fini della determinazione del quantum del suo diritto di Pt_1 recupero. L'ente ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate.
Il concorso di colpa opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che il recupero non può superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa. Nel presente caso, ha ammesso la CP_4 propria responsabilità (o quella del proprio assicurato) effettuando il pagamento alla danneggiata di una somma pari a euro 550.000,00. Il credito vantato da , Pt_1 pari a euro 28.443,28, rientra ampiamente nel limite massimo del danno riconosciuto e liquidato da . Non vi sono, pertanto, ragioni per ridurre CP_4
l'importo richiesto da in base a un presunto concorso di colpa della Pt_1 danneggiata, peraltro nemmeno provato da . CP_4
5 Riguardo alla contestazione del quantum avanzata da , l' ha spiegato CP_4 Pt_1 che il valore del suo credito è determinato sulla base di criteri matematico- attuariali che si basano sulla vita media residua al momento della spettanza della prestazione. L'importo di euro 28.443,28 richiesto rappresenta il valore attuale attuariale dell'indennità di accompagnamento. Questa metodologia di calcolo è statistica e non viene influenzata dalla sopravvivenza effettiva dell'infortunato, potendo risultare a vantaggio dell'assicurazione o dell' a seconda che la Pt_1 persona viva più o meno a lungo della media. È irrilevante, quindi, il fatto che la
IG.ra fosse di età avanzata e che l'importo richiesto si basi su calcoli Per_1 attuariali piuttosto che sulle somme effettivamente pagate, poiché questo è il metodo legale per quantificare il diritto di recupero in questi casi. Si noti, peraltro, che non ha specificamente contestato l'esattezza dell'importo di euro CP_4
28.443,28 richiesto da . Inoltre, l' ha correttamente sostenuto che la Pt_1 Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione assistenziale da parte dell' (requisito sanitario e nesso causale) non possa essere messa in Pt_1 discussione nel presente giudizio, trovandosi "a monte" del diritto di rivalsa/surroga azionato.
Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. L'azione promossa da si fonda su Pt_1 Pt_1 argomentazioni giuridiche solide e supportate da interpretazioni plausibili delle norme e della giurisprudenza, nonché su una distinzione fondamentale tra prestazioni previdenziali e assistenziali. Non si configura, pertanto, alcuna condotta processuale temeraria o abusiva. Il rifiuto della proposta conciliativa, pur criticato da , rientra nelle legittime scelte processuali di una parte che CP_4 ritiene fondata la propria pretesa.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di deve essere accolta Pt_1 integralmente, con conseguente condanna di al pagamento della CP_4 somma richiesta. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo legge. Sebbene l' abbia chiesto interessi dalla data del Pt_1 sinistro, la rivalutazione e gli interessi decorrono generalmente dal momento in cui l'ente ha diritto al rimborso, tipicamente dalla data di erogazione delle prestazioni o dalla data della domanda di rimborso/messa in mora. In assenza di specifiche allegazioni o richieste diverse supportate dalle fonti sul punto preciso della decorrenza (a parte la contestazione generica di e la richiesta di dal CP_4 Pt_1 sinistro), si ritiene equo far decorrere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della messa in mora o dalla data dell'introduzione del presente giudizio.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta
A tal fine, si liquida il compenso professionale in base ai parametri CP_4 ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 2967/19, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda sollevate da CP_4
2. Accoglie la domanda principale avanzata da e, per l'effetto, Pt_1 condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_4 Pt_1
28.443,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione (03.04.2019) al saldo effettivo.
3. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da nei confronti di CP_4 Pt_1
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_4 Pt_1 che si liquidano in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Il Giudice Dott. D. Luca
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2967/2019 R.G., promossa rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni del Foro di Treviso, con studio in Pt_1 viale Trento e Trieste, 6 – 31100 Treviso;
Attore
Contro 1- Controparte_1
Convenuto Contumace 2- ra Controparte_2 [...]
C.F. / P. IVA [non disponibile nei documenti], con sede in Controparte_3
[non disponibile nei documenti];
Convenuto Contumace 3- C.F. e P. IVA: , con sede in Trieste, Largo Ugo CP_4 P.IVA_1
Irneri, 1, qui comparente in persona del procuratore Dott. , Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso, con studio in Viale G. Verdi, 21 – 31100 Treviso;
Convenuta
dall'Avv. Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso, con studio in Viale G. Verdi, 21
– 31100 Treviso;
Convenuta
All'udienza cartolare del 11.04.2024, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' (Attore): L richiamate tutte le deduzioni ed eccezioni Pt_1 Pt_1 formulate, anche in via istruttoria, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già precisate nell'atto di citazione e integrate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
2) c.p.c.. In particolare, ha chiesto la condanna di al pagamento CP_4 della somma di euro 28.443,28 a titolo di capitalizzazione dell'indennità di accompagnamento erogata alla IG.ra . L ha inoltre insistito Persona_1 Pt_2 per l'ammissione delle prove testimoniali richieste e, tuzioristicamente, per una
CTU medico-legale, sebbene la parte convenuta non sembrasse aver contestato il requisito sanitario.
Per (Convenuta): richiamate le proprie difese, ha CP_4 CP_4 chiesto in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da per tutte le ragioni esposte. In via principale, ha chiesto che la Pt_1 domanda avversaria sia rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, o in subordine, che sia ridotta nei limiti risultanti di giustizia a seguito dell'istruttoria.
Ha inoltre chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite e una Pt_1 condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, dato il comportamento processuale tenuto. Ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e si è opposta a quelle avversarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato incardinato dall Parte_3 con atto di citazione notificato il 03.04.2019, convenendo in giudizio
[...] il IG. , la società (ora Controparte_1 Controparte_2
, e la società L ha agito per ottenere da Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
quale assicuratrice del responsabile civile, il recupero delle somme CP_4 pari a euro 28.443,28, dovute a titolo di capitalizzazione dell'indennità di accompagnamento erogata alla IG.ra a seguito di un sinistro Persona_1 stradale.
L ha esposto che la IG.ra , a seguito delle gravi lesioni riportate Pt_1 Per_1 nell'incidente, aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980, con decorrenza dal
01.05.2012.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via CP_4 preliminare l'inammissibilità della domanda di e contestando nel merito sia Pt_1
l'esistenza del diritto azionato (an debeatur) che la quantificazione della somma richiesta (quantum debeatur). ha fondato la propria difesa sulla CP_4 dichiarazione sottoscritta dalla IG.ra all'atto della liquidazione del danno, Per_1 nella quale quest'ultima attestava di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie ai sensi dell'art. 142 Dlgs
n. 209/2005 e dell'art. 14 L. 222/1984. Secondo , tale dichiarazione, CP_4 sebbene rivelatasi non veritiera, l'aveva liberata dall'obbligo di accantonare somme per l'azione di rivalsa/surroga di , legittimandola a pagare integralmente il Pt_1 risarcimento direttamente alla danneggiata. ha altresì richiamato una CP_4
2 convenzione stipulata tra e IA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Pt_1
Assicurazione) in data 11.01.2011 e la circolare n. 15 del 31.01.2011, Pt_1 sostenendo che tali documenti confermassero l'efficacia liberatoria della dichiarazione ai sensi dell'art. 142 Dlgs n. 209/2005 per ogni tipo di prestazione erogata dall'Ente pubblico, inclusa l'indennità di accompagnamento. ha CP_4 sottolineato che la IG.ra era assistita da un avvocato al momento della Per_1 sottoscrizione della quietanza. La convenuta ha inoltre eccepito un possibile concorso di colpa della danneggiata e contestato la quantificazione del credito
, argomentando che la pretesa dovesse essere limitata alle somme Pt_1 effettivamente corrisposte e provate obiettivamente. Infine, ha richiesto la condanna di per lite temeraria. Pt_1
I convenuti e ora Controparte_1 Controparte_2 [...] sono rimasti contumaci. Controparte_3
A seguito della concessione dei termini per memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 16.07.2021, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva la rinuncia di alle proprie pretese verso gli attuali convenuti e l'integrale compensazione Pt_1 delle spese. aderiva alla proposta, mentre no. Nell'ambito della stessa CP_4 Pt_1 ordinanza, il Giudice rigettava le richieste di prova orale, ritenendo la controversia di natura documentale e matura per la decisione, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi rinviata e trattata con modalità cartolare all'udienza dell'11.04.2024, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi finali.
MOTIVAZIONE
La domanda avanzata dall' è fondata Parte_3
e merita accoglimento.
La controversia verte sulla richiesta di di recuperare dalla compagnia Pt_1 assicuratrice l'indennità di accompagnamento erogata alla IG.ra CP_4
a seguito di un sinistro stradale causato dall'assicurato di . Persona_1 CP_4
Le gravi lesioni riportate dalla danneggiata nell'incidente hanno determinato il riconoscimento di tale prestazione assistenziale, prevista dalla Legge n. 18/1980.
La difesa di si basa principalmente sulla dichiarazione rilasciata CP_4 dalla IG.ra al momento della liquidazione del danno da parte Per_1 dell'assicurazione, con la quale la danneggiata attestava di non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie,
3 richiamando l'art. 142 Dlgs n. 209/2005 e, significativamente, l'art. 14 L.
222/1984. sostiene che tale dichiarazione abbia effetto liberatorio nei CP_4 propri confronti, supportando tale tesi con la ON CP_6 dell'11.01.2011 e la Circolare n. 15 del 31.01.2011, che a dire di Pt_1 CP_4 estenderebbero l'efficacia della dichiarazione liberatoria anche alle prestazioni assistenziali come quella in oggetto.
Tuttavia, l'argomentazione di non coglie la fondamentale distinzione tra CP_4 prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali, distinzione che è invece correttamente valorizzata dall' e che risulta determinante ai fini della presente Pt_1 decisione. L ha, infatti, fin dalla sua prima memoria difensiva, precisato che Pt_1 la dichiarazione sottoscritta dalla IG.ra faceva riferimento a prestazioni Per_1 previdenziali e, nello specifico, a quelle disciplinate dalla Legge n. 222/84. Le prestazioni previdenziali sono quelle legate a un rapporto assicurativo e trovano fondamento nei contributi versati dal soggetto, tipicamente il lavoratore, come ad esempio l'assegno ordinario di invalidità o la pensione ordinaria di inabilità.
Al contrario, l'indennità di accompagnamento erogata dall' alla IG.ra Pt_1
è una prestazione assistenziale. Questo tipo di prestazione non dipende Per_1 dalla versamento di contributi, ma nasce direttamente dalla Legge al verificarsi di specifiche condizioni. Nel caso dell'indennità di accompagnamento, il diritto sorge quando un soggetto è giudicato da una commissione medica totalmente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terzi, come avvenuto per la IG.ra a seguito delle lesioni riportate nel sinistro. Il diritto a queste Per_1 prestazioni spetta a tutti coloro che soddisfano i requisiti sanitari e altri criteri previsti dalla legge, indipendentemente dalla loro storia contributiva.
È pertanto evidente che la dichiarazione sottoscritta dalla danneggiata, esplicitamente riferita a prestazioni previdenziali e alla Legge n. 222/84, non riguardava la prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento ex L.
18/1980) che è oggetto della presente richiesta di recupero da parte di . Di Pt_1 conseguenza, tale dichiarazione non può esplicare alcun effetto liberatorio per in relazione al credito vantato dall' per l'erogazione CP_4 Pt_1 dell'indennità di accompagnamento.
L ha inoltre correttamente evidenziato che il modello di dichiarazione fatto Pt_1 sottoscrivere da alla danneggiata non era conforme al modello allegato alla CP_4
ON . La mancata specifica menzione dei diversi tipi di CP_6 prestazioni nel modello utilizzato dall'assicurazione poteva effettivamente indurre in errore il sottoscrittore. Sebbene sostenga che la danneggiata fosse CP_4 assistita da un legale, ciò non sana l'eventuale non conformità del modello
4 utilizzato e la potenziale ambiguità derivante dalla genericità della dichiarazione rispetto alle diverse tipologie di prestazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto da , l' ha precisato che la CP_4 Pt_1
ON , nel suo tenore originario e secondo le indicazioni della CP_6
Circolare 15/2011, si applicava preliminarmente alle azioni surrogatorie per il recupero delle indennità di malattia, con esclusione del meccanismo invocato da per l'indennità di accompagnamento oggetto di causa. La Circolare CP_4
15/2011 stessa, a pagina 3, chiariva che il disciplinare tecnico era in preparazione solo per il recupero dell'indennità di malattia. Pertanto, la ON e la relativa Circolare non estendono automaticamente l'efficacia liberatoria della dichiarazione generica ex art. 142 Dlgs 209/2005 all'indennità di accompagnamento, che ha una natura e una disciplina differente.
La sentenza di legittimità (Cass. 20176/2014) richiamata da e CP_4 contestata da non è pertinente al caso di specie. Come lucidamente Pt_1 argomentato dall' , tale sentenza riguarda un'ipotesi di recupero di un assegno Pt_1 ordinario di invalidità ex L. 222/84, che, come detto, è una prestazione di natura previdenziale, basata su una storia contributiva. La liberatoria sottoscritta dalla danneggiata in quel caso (e analoga a quella in questo giudizio) faceva esplicitamente riferimento alla L. 222/84. Pertanto, quella pronuncia si applica a situazioni in cui l'Ente agisce per recuperare prestazioni previdenziali menzionate nella dichiarazione, ma non al presente caso che ha ad oggetto il recupero di un'indennità assistenziale erogata in virtù del mero requisito sanitario e del nesso causale con il sinistro.
Quanto all'eccezione di concorso di colpa della danneggiata sollevata da , CP_4
l' ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità Pt_1 secondo cui l'eventuale concorso di colpa del danneggiato non è opponibile all'ente assicuratore ( ) ai fini della determinazione del quantum del suo diritto di Pt_1 recupero. L'ente ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate.
Il concorso di colpa opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che il recupero non può superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa. Nel presente caso, ha ammesso la CP_4 propria responsabilità (o quella del proprio assicurato) effettuando il pagamento alla danneggiata di una somma pari a euro 550.000,00. Il credito vantato da , Pt_1 pari a euro 28.443,28, rientra ampiamente nel limite massimo del danno riconosciuto e liquidato da . Non vi sono, pertanto, ragioni per ridurre CP_4
l'importo richiesto da in base a un presunto concorso di colpa della Pt_1 danneggiata, peraltro nemmeno provato da . CP_4
5 Riguardo alla contestazione del quantum avanzata da , l' ha spiegato CP_4 Pt_1 che il valore del suo credito è determinato sulla base di criteri matematico- attuariali che si basano sulla vita media residua al momento della spettanza della prestazione. L'importo di euro 28.443,28 richiesto rappresenta il valore attuale attuariale dell'indennità di accompagnamento. Questa metodologia di calcolo è statistica e non viene influenzata dalla sopravvivenza effettiva dell'infortunato, potendo risultare a vantaggio dell'assicurazione o dell' a seconda che la Pt_1 persona viva più o meno a lungo della media. È irrilevante, quindi, il fatto che la
IG.ra fosse di età avanzata e che l'importo richiesto si basi su calcoli Per_1 attuariali piuttosto che sulle somme effettivamente pagate, poiché questo è il metodo legale per quantificare il diritto di recupero in questi casi. Si noti, peraltro, che non ha specificamente contestato l'esattezza dell'importo di euro CP_4
28.443,28 richiesto da . Inoltre, l' ha correttamente sostenuto che la Pt_1 Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione assistenziale da parte dell' (requisito sanitario e nesso causale) non possa essere messa in Pt_1 discussione nel presente giudizio, trovandosi "a monte" del diritto di rivalsa/surroga azionato.
Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. L'azione promossa da si fonda su Pt_1 Pt_1 argomentazioni giuridiche solide e supportate da interpretazioni plausibili delle norme e della giurisprudenza, nonché su una distinzione fondamentale tra prestazioni previdenziali e assistenziali. Non si configura, pertanto, alcuna condotta processuale temeraria o abusiva. Il rifiuto della proposta conciliativa, pur criticato da , rientra nelle legittime scelte processuali di una parte che CP_4 ritiene fondata la propria pretesa.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di deve essere accolta Pt_1 integralmente, con conseguente condanna di al pagamento della CP_4 somma richiesta. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo legge. Sebbene l' abbia chiesto interessi dalla data del Pt_1 sinistro, la rivalutazione e gli interessi decorrono generalmente dal momento in cui l'ente ha diritto al rimborso, tipicamente dalla data di erogazione delle prestazioni o dalla data della domanda di rimborso/messa in mora. In assenza di specifiche allegazioni o richieste diverse supportate dalle fonti sul punto preciso della decorrenza (a parte la contestazione generica di e la richiesta di dal CP_4 Pt_1 sinistro), si ritiene equo far decorrere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della messa in mora o dalla data dell'introduzione del presente giudizio.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta
A tal fine, si liquida il compenso professionale in base ai parametri CP_4 ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 2967/19, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda sollevate da CP_4
2. Accoglie la domanda principale avanzata da e, per l'effetto, Pt_1 condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_4 Pt_1
28.443,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione (03.04.2019) al saldo effettivo.
3. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da nei confronti di CP_4 Pt_1
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_4 Pt_1 che si liquidano in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Il Giudice Dott. D. Luca
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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