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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6696/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6696/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 novembre 1974, Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentatati e difesi dall'Avv. Vincenzo Ziccardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto accogliersi la domanda di divorzio proposta congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate il 4 agosto 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 16 settembre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Fidenza (PR), il 3 giugno 2006, e che dalla loro unione è Per_ nata (il giorno 8 agosto 2011) la figlia .
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano cumulativamente dichiararsi la loro separazione personale e la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario secondo le condizioni concordate (afferenti alla collocazione e all'affidamento della figlia minore d'età, alla regolamentazione delle sue frequentazioni con il genitore non collocatario, al contributo per il mantenimento della prole, all'assegnazione della casa coniugale, oltre che ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
Dichiarata (con sentenza n. 29/2025, pubblicata il 24 gennaio 2025) la separazione dei coniugi, la pagina 1 di 2 causa veniva rimessa sul ruolo in relazione al sindacato sulla domanda di divorzio.
I ricorrenti hanno chiesto, infine, accogliersi la domanda proposta congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate il 4 agosto 2025.
Già espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda in oggetto deve essere accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Come già stimato in sede di separazione, per altro verso, si ritiene che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Fidenza (PR), il 3 giugno 2006, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 16, P. II, S. A, anno 2006, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come ultimamente aggiornate mediante le note scritte datate 21 luglio 2025 e depositate il 4 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6696/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 novembre 1974, Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentatati e difesi dall'Avv. Vincenzo Ziccardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto accogliersi la domanda di divorzio proposta congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate il 4 agosto 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 16 settembre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Fidenza (PR), il 3 giugno 2006, e che dalla loro unione è Per_ nata (il giorno 8 agosto 2011) la figlia .
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano cumulativamente dichiararsi la loro separazione personale e la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario secondo le condizioni concordate (afferenti alla collocazione e all'affidamento della figlia minore d'età, alla regolamentazione delle sue frequentazioni con il genitore non collocatario, al contributo per il mantenimento della prole, all'assegnazione della casa coniugale, oltre che ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
Dichiarata (con sentenza n. 29/2025, pubblicata il 24 gennaio 2025) la separazione dei coniugi, la pagina 1 di 2 causa veniva rimessa sul ruolo in relazione al sindacato sulla domanda di divorzio.
I ricorrenti hanno chiesto, infine, accogliersi la domanda proposta congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate il 4 agosto 2025.
Già espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda in oggetto deve essere accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Come già stimato in sede di separazione, per altro verso, si ritiene che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Fidenza (PR), il 3 giugno 2006, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 16, P. II, S. A, anno 2006, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come ultimamente aggiornate mediante le note scritte datate 21 luglio 2025 e depositate il 4 agosto 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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