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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 624 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: compenso individuale accessorio,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Aldo Esposito Parte_1
e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castellammare di Stabia, via Amato, 7,
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 9.02.2024 il ricorrente, premesso di essere un collaboratore scolastico, di aver prestato servizio nella scuola pubblica negli aa.ss.
2020/21 e 2021/22 in virtù di reiterati contratti per supplenze “brevi e saltuarie”, analiticamente indicati in ricorso, e di non aver percepito, in relazione a questi ultimi, alcunché a titolo di
Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 del CCNL 29.11.2007 e riconosciuto solo al personale ATA di ruolo e a quello assunto con contratti a termine di durata sino al 31 agosto o al 30 giugno, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1 sentire: “1) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente – C.F.: Parte_1
alla corresponsione del Compenso Individuale Accessorio (compenso C.F._1 accessorio in busta paga) - previsto dall'art. 82 del CCNL 29.11.2007 - per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto;
2) condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle differenze retributive che scaturiranno dal riconoscimento del diritto, della parte ricorrente, a percepire il Compenso Individuale
Accessorio, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicate in ricorso e richiamate in fatto - oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo”; con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il non si è costituito nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato;
ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
1 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È documentalmente provato che negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 il ricorrente abbia prestato servizio quale collaboratore scolastico alle dipendenze del resistente, in virtù dei contratti a CP_1 tempo determinato per supplenze temporanee indicati in ricorso e versati in atti, senza percepire, in relazione alle prestazioni rese in base a tali contratti, l'emolumento denominato “compenso individuale accessorio” di cui all'art. 82 del CCNL del 29.11.2007 (cfr. contratti e buste paga).
Deduce che la mancata corresponsione di tale emolumento al personale ATA che svolge supplenze temporanee si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il compenso individuale accessorio è stato istituito dall'art. 42, co. 2 del CCNL del comparto scuola del 31.08.1999, in favore sia del personale docente che del personale ATA, al fine di
“compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica”.
Le relative modalità di erogazione sono state definite in sede di contrattazione integrativa;
specificamente, il CCNI del 31.08.1999, art. 25, ha previsto l'erogazione del CIA a tutto il personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato, nonché a quello con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, stabilendo che lo stesso spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 ha soppresso il CIA limitatamente al personale docente ed educativo, in favore del quale è stato previsto, “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”,
l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”. Ai sensi dell'art. 7, 3° comma, la RPD, “analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999”. L'art. 82 del CCNL del 29.11.2007 ha infine previsto quanto segue: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. […] Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso
Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. […] Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo 2 determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. […]
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8, lettera a). […] 11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”. L'art. 82 del CCNL limita dunque la corresponsione del CIA al personale di ruolo e a quello assunto con contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con previsione che ricalca l'art. 25 del CCNI 31.08.1999.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di cui parte ricorrente eccepisce la violazione, stabilisce quanto segue:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In relazione a detta clausola, che esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle 3 mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del
7/11/2016; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Sez. L, Ordinanza n. 22401 del
2020).
Dalle disposizioni contrattuali richiamate emerge che il CIA ha natura fissa e continuativa (è incluso anche nella base di calcolo del TFR) e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione.
Esso rientra, quindi, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Nella fattispecie in esame, non risultano elementi di fatto – né il , scegliendo di rimanere CP_1 contumace, ne ha indicati – da cui inferire che l'attività svolta dal ricorrente, quale collaboratore scolastico assunto in forza di contratti di supplenza “breve”, sia stata qualitativamente differente da quella resa dai collaboratori scolastici di ruolo o da quella resa da supplenti su posti in organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e in organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
Invero, le mansioni svolte sono le medesime. Anche per le supplenze brevi ricorrono, inoltre, le medesime ragioni di incentivazione che hanno indotto a riconoscere il compenso in questione.
La piena compatibilità fra corresponsione dell'emolumento e rapporto di lavoro a tempo determinato è attestata dalla stessa previsione del pagamento anche al personale ATA supplente, con la previsione delle modalità di calcolo dello stesso per i servizi di durata inferiore all'anno e al mese (art. 82, commi 7-8).
Dunque, in presenza di una prestazione lavorativa di identici contenuto e responsabilità, e in assenza della specificazione di ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, l'art. 82 del
CCNL del 29.11.2007 deve essere applicato in modo tale da non violare la clausola 4 dell'Accordo
Quadro e il principio di non discriminazione da essa espresso, e dunque disapplicandolo laddove restringe la platea dei beneficiari agli assunti a tempo indeterminato o con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Ad analoghe conclusioni la Corte di Cassazione è pervenuta con riferimento alla retribuzione professionale docenti, che, come visto, ha sostituito per il personale docente ed educativo il compenso individuale accessorio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Sez. L,
Ordinanza n. 6293 del 5/03/2020; Sez. L, Ordinanza n. 12309 del 2024).
4 Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di percepire il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL del
26.11.2007 in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei CP_1 contratti di supplenza temporanea, per 36 ore settimanali, stipulati per i periodi dal 30.09.2020 al
12.06.2021; dal 14.02.2022 al 28.02.2022; dal 3.03.2022 al 16.03.2022; dal 17.03.2022 al
29.03.2022; dal 30.03.2022 al 13.04.2022, con condanna del Controparte_1 al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maggiorate degli interessi legali ai sensi degli artt. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 e 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, avendo CP_1 riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.100), stante l'assenza di questioni complesse e tenuto conto della minima attività difensiva svolta, anche in considerazione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL del 26.11.2007 in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei contratti di supplenza temporanea, per CP_1
36 ore settimanali, stipulati per i periodi dal 30.09.2020 al 12.06.2021; dal 14.02.2022 al
28.02.2022; dal 3.03.2022 al 16.03.2022; dal 17.03.2022 al 29.03.2022; dal 30.03.2022 al
13.04.2022;
2) per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Benevento, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 624 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: compenso individuale accessorio,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Aldo Esposito Parte_1
e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castellammare di Stabia, via Amato, 7,
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 9.02.2024 il ricorrente, premesso di essere un collaboratore scolastico, di aver prestato servizio nella scuola pubblica negli aa.ss.
2020/21 e 2021/22 in virtù di reiterati contratti per supplenze “brevi e saltuarie”, analiticamente indicati in ricorso, e di non aver percepito, in relazione a questi ultimi, alcunché a titolo di
Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 del CCNL 29.11.2007 e riconosciuto solo al personale ATA di ruolo e a quello assunto con contratti a termine di durata sino al 31 agosto o al 30 giugno, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1 sentire: “1) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente – C.F.: Parte_1
alla corresponsione del Compenso Individuale Accessorio (compenso C.F._1 accessorio in busta paga) - previsto dall'art. 82 del CCNL 29.11.2007 - per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto;
2) condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle differenze retributive che scaturiranno dal riconoscimento del diritto, della parte ricorrente, a percepire il Compenso Individuale
Accessorio, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicate in ricorso e richiamate in fatto - oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo”; con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il non si è costituito nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato;
ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
1 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È documentalmente provato che negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 il ricorrente abbia prestato servizio quale collaboratore scolastico alle dipendenze del resistente, in virtù dei contratti a CP_1 tempo determinato per supplenze temporanee indicati in ricorso e versati in atti, senza percepire, in relazione alle prestazioni rese in base a tali contratti, l'emolumento denominato “compenso individuale accessorio” di cui all'art. 82 del CCNL del 29.11.2007 (cfr. contratti e buste paga).
Deduce che la mancata corresponsione di tale emolumento al personale ATA che svolge supplenze temporanee si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il compenso individuale accessorio è stato istituito dall'art. 42, co. 2 del CCNL del comparto scuola del 31.08.1999, in favore sia del personale docente che del personale ATA, al fine di
“compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica”.
Le relative modalità di erogazione sono state definite in sede di contrattazione integrativa;
specificamente, il CCNI del 31.08.1999, art. 25, ha previsto l'erogazione del CIA a tutto il personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato, nonché a quello con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, stabilendo che lo stesso spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 ha soppresso il CIA limitatamente al personale docente ed educativo, in favore del quale è stato previsto, “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”,
l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”. Ai sensi dell'art. 7, 3° comma, la RPD, “analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999”. L'art. 82 del CCNL del 29.11.2007 ha infine previsto quanto segue: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. […] Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso
Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. […] Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo 2 determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. […]
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8, lettera a). […] 11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”. L'art. 82 del CCNL limita dunque la corresponsione del CIA al personale di ruolo e a quello assunto con contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con previsione che ricalca l'art. 25 del CCNI 31.08.1999.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di cui parte ricorrente eccepisce la violazione, stabilisce quanto segue:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In relazione a detta clausola, che esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle 3 mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del
7/11/2016; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Sez. L, Ordinanza n. 22401 del
2020).
Dalle disposizioni contrattuali richiamate emerge che il CIA ha natura fissa e continuativa (è incluso anche nella base di calcolo del TFR) e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione.
Esso rientra, quindi, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Nella fattispecie in esame, non risultano elementi di fatto – né il , scegliendo di rimanere CP_1 contumace, ne ha indicati – da cui inferire che l'attività svolta dal ricorrente, quale collaboratore scolastico assunto in forza di contratti di supplenza “breve”, sia stata qualitativamente differente da quella resa dai collaboratori scolastici di ruolo o da quella resa da supplenti su posti in organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e in organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
Invero, le mansioni svolte sono le medesime. Anche per le supplenze brevi ricorrono, inoltre, le medesime ragioni di incentivazione che hanno indotto a riconoscere il compenso in questione.
La piena compatibilità fra corresponsione dell'emolumento e rapporto di lavoro a tempo determinato è attestata dalla stessa previsione del pagamento anche al personale ATA supplente, con la previsione delle modalità di calcolo dello stesso per i servizi di durata inferiore all'anno e al mese (art. 82, commi 7-8).
Dunque, in presenza di una prestazione lavorativa di identici contenuto e responsabilità, e in assenza della specificazione di ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, l'art. 82 del
CCNL del 29.11.2007 deve essere applicato in modo tale da non violare la clausola 4 dell'Accordo
Quadro e il principio di non discriminazione da essa espresso, e dunque disapplicandolo laddove restringe la platea dei beneficiari agli assunti a tempo indeterminato o con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Ad analoghe conclusioni la Corte di Cassazione è pervenuta con riferimento alla retribuzione professionale docenti, che, come visto, ha sostituito per il personale docente ed educativo il compenso individuale accessorio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Sez. L,
Ordinanza n. 6293 del 5/03/2020; Sez. L, Ordinanza n. 12309 del 2024).
4 Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di percepire il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL del
26.11.2007 in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei CP_1 contratti di supplenza temporanea, per 36 ore settimanali, stipulati per i periodi dal 30.09.2020 al
12.06.2021; dal 14.02.2022 al 28.02.2022; dal 3.03.2022 al 16.03.2022; dal 17.03.2022 al
29.03.2022; dal 30.03.2022 al 13.04.2022, con condanna del Controparte_1 al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maggiorate degli interessi legali ai sensi degli artt. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 e 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, avendo CP_1 riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.100), stante l'assenza di questioni complesse e tenuto conto della minima attività difensiva svolta, anche in considerazione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL del 26.11.2007 in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei contratti di supplenza temporanea, per CP_1
36 ore settimanali, stipulati per i periodi dal 30.09.2020 al 12.06.2021; dal 14.02.2022 al
28.02.2022; dal 3.03.2022 al 16.03.2022; dal 17.03.2022 al 29.03.2022; dal 30.03.2022 al
13.04.2022;
2) per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Benevento, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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