Sentenza 8 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2018, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente S L A sul ricorso proposto da: IA IM nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.IL RU, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato in data 7 dicembre 2016 l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, notificata in data 24 novembre 2016, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 27 aprile 2009 al 10 agosto 2010, denunciando la illogicità e mancanza della motivazione in relazione agli artt. 314, 315, terzo comma, 646, terzo comma, 127, settimo comma, cod. proc. pen.
2. Il ricorrente, al quale è stata applicata misura cautelare della custodia cautelare in quanto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., è stato condannato all'esito del giudizio abbreviato per l'ipotesi associativa semplice, mentre è stato assolto per le residue imputazioni (artt. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e 7 I. n. 203 del 1991; artt. 648-bis cod.pen.); in appello si è pervenuti all'assoluzione per non aver commesso il fatto anche per il reato associativo.
3.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ritenendo, in base agli esiti delle intercettazioni ed alle stesse dichiarazioni dell'istante, che lo stesso "abbia dato concretamente l'impressione di volere fortemente (e per questo si attivava concretamente) creare una situazione di cointeressenza nella gestione di imprese unitamente al RA TO, già nel passato condannato per partecipazione a diverse organizzazioni camorristiche (e nel procedimento specifico condannato per la partecipazione al clan dei casalesi) per essere imprenditore disponibile a mettersi a disposizione delle organizzazioni camorristiche imperanti sui vari territori pur di aumentare il proprio volume di affari" e che "obiettivamente, agli occhi del giudice della cautela una condotta di tale fatta, tutt'altro che limpida in quanto chiaramente denotante l'esistenza di un rapporto di natura ambigua (finalizzato a sempre maggiori margini di profitto) intrattenuto con figure imprenditoriali legate a stretto filo alla camorra locale, è apparsa, sia pure erroneamente, attesi gli esiti assolutori del processo, gravemente allarmante e necessitante del pronto intervento dell'Autorità in funzione preventiva e repressiva". Ha, inoltre, aggiunto che "RU IL nel corso dell'interrogatorio di garanzia innanzi al Giudice della cautela abbia anche corroborato l'ipotesi accusatoria, confermando la conoscenza della fama criminale di RA EN.
4.11 ricorrente, con l'odierna impugnazione e nella successiva memoria depositata, ha lamentato la mera apparenza della motivazione ancorata a condotte non riconducibili al capo di imputazione per cui è stata emessa la misura cautelare e, comunque, non fondata su elementi concreti e idonei a dimostrare la tesi sostenute, sottolineando che il giudice della riparazione può rivalutare i fatti che il giudice del merito abbia ritenuto accertati e non quelli la cui esistenza abbia escluso - la sentenza definitiva ha, difatti, escluso "sia che TO RA fosse sempre interessato all'acquisizione di sale bingo insieme ai coimputati LE e RU;
sia l'ipotesi ricostruttiva del giudice di prime cure, secondo la quale la partnership tra RU e LE, per l'acquisto delle sale bingo, era sorta perché TO RA avrebbe dovuto istallarvi i propri apparecchi".
5.La Procura Generale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento, atteso che risulta congruamente motivato, in modo non manifestamente illogico e privo di contraddizioni. Al riguardo, premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (così Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 cc., dep. 24/09/2013, rv. 256764, che ha ritenuto corretta la rivalutazione, effettuata dal giudice della riparazione, dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice), la Corte di Appello ha ritenuto che il ricorrente "abbia dato concretamente l'impressione di volere fortemente (e per questo si attivava concretamente) creare una situazione di cointeressenza nella gestione di imprese unitamente al RA TO, già nel passato condannato per partecipazione a diverse organizzazioni camorristiche (e nel procedimento specifico condannato per la partecipazione al clan dei casalesi) per essere imprenditore disponibile a mettersi a disposizione delle organizzazioni camorristiche imperanti sui vari territori pur di aumentare il proprio volume di affari" e che "obiettivamente, agli occhi del giudice della cautela una condotta di tale fatta, tutt'altro che limpida in quanto chiaramente denotante l'esistenza di un rapporto di natura ambigua (finalizzato a sempre maggiori margini di profitto) intrattenuto con figure imprenditoriali legate a stretto filo alla camorra locale, è apparsa, sia pure erroneamente, attesi gli esiti assolutori del processo, gravemente allarmante e necessitante del pronto intervento dell'Autorità in funzione preventiva e repressiva". Ha, inoltre, aggiunto che "RU IL nel corso dell'interrogatorio di garanzia innanzi al Giudice della cautela abbia anche corroborato l'ipotesi accusatoria, confermando la conoscenza della fama criminale di RA EN. Tale giudizio è stato fondato sulle intercettazioni, tra il ricorrente e terze persone o tra terze persone, il cui contenuto risulta puntualmente trascritto nel provvedimento impugnato, oltre che sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, il quale ha ammesso di conoscere la fama criminale di RA TO, con cui tentava di concludere affari. Peraltro, nella stessa sentenza di merito assolutoria a p. 127 si legge che "appare pacifico che i due imputati - LE e RU - anche con il placet di TO RA, acquisivano sale di bingo, costituendo all'uopo apposite società". Come evidenziato dalla Procura generale, dunque, il provvedimento impugnato risulta aver correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Cc., dep. 14/01/2014, Rv. 258610; v. anche Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014 Cc., dep. 24/09/2014, Rv. 260397, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato;
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 Cc., dep. 25/02/2014, rv. 259082, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo dì merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità Procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito). Invero, sebbene IL RU non sia riuscito a stabilire effettivi rapporti ed a concludere affari con TO RA, il tentativo di avvicinare lo stesso a chiari fini economici e professionali, nonostante la consapevolezza della sua estrazione criminale, integra una condotta analoga alla frequentazione, se non addirittura più grave, e, comunque, idonea a trarre inganno l'autorità giudiziaria e a costituire un grave indizio, quantomeno ai fini cautelari, proprio della condotta originariamente contestata di cui all'art. 416 -bis cod.pen., in quanto sintomatica dell'introduzione - già avvenuta o imminente - nel relativo clan delinquenziale.
7.Peraltro, va ricordato che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482). gi> In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, che liquida in 1.000,00 euro. Così deciso in Roma il 7 febbraio