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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4608/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBERI SPIRITO Parte_1 C.F._1 FILIPPO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARBERI SPIRITO FILIPPO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_2 C.F._2
VECCHIO ROSALIA elettivamente domiciliato in via del toro 3 bologna italia presso il difensore avv. DEL VECCHIO ROSALIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_3
(ME) il 21/05/1974 contraevano matrimonio concordatario in data 28/09/1996, trascritto nei registri di matrimonio di Messina al n. 792 Parte 2 Serie A anno 1996; dalla loro unione nascevano i figli Per_1 nato il [...] e nata il [...], allo stato entrambi maggiorenni
[...] Persona_2 ed economicamente autosufficienti. Con ricorso congiunto le parti chiedono di separarsi alle condizioni pagina 1 di 3 concordate dando atto della cessazione dell'affectio coniugale e confermando, con le note scritte depositate per l'udienza del 22.7.2025, di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate, conformi a legge e frutto di libero accordo, vanno recepite col presente provvedimento e la causa con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_3
Messina in data 28/09/1996, trascritto nei registri di matrimonio di Messina al n. 792 Parte 2 Serie A anno 1996; manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile di detto Comune, per le annotazioni di legge;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: il sig. rimarrà a vivere nella casa familiare sita in Budrio (BO) in Via Giuseppe Vittorio Parte_1
8, facendosi carico dei ratei della locazione e di tutti gli oneri legati alla conduzione de1l'immobile con impegno a manlevare la signora da ogni richiesta di pagamento che dovesse pervenire dalla Pt_3 proprietà dell'immobile a qualunque titolo anche per il periodo pregresso la sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio. La sig.ra in accordo con il Sig. , ha già trasferito la propria Pt_3 Pt_1 residenza in altra abitazione.
Si dà atto che il sig. si é fatto carico e comunque si farà carico degli adempimenti e dei relativi Pt_1 oneri per la variazione e/o subentro nel contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via
Giuseppe Di Vittorio n. 8;
l'autovettura modello Suzuki Celerio tg FB023LC rimarrà di proprietà del sig. ; mentre Pt_1
l'autovettura tg. EY641PW e di una Fiat Panda tg. FN916FR, sono state trasferite, Controparte_1 ne11'ambito degli accordi di separazione, entrambe al sig. , il quale ê già fatto carico dei costi Pt_1 per il passaggio di proprietà, atteso che la sig.ra non ne ha interesse avendo provveduto ad Pt_3 acquistarne una propria;
la sig.ra si impegna a prelevare tutti i beni oggetto di divisione tra le parti nei tempi ed alle Pt_3 condizioni di cui alla separata scrittura (allegato A aggiornato alla data del 15.07.2025). le intestazioni delle utenze della casa coniugale in Via Giuseppe Di Vittorio n. 8 sono già state volturate ed intestate al sig. ; Parte_1
pagina 2 di 3 i conti correnti attualmente in essere, ovvero le carte prepagate, intestati al1'una o al1'a1tra parte, rimarranno invariati;
entrambe le parti, in ragione della propria autonomia economica e tenuto conto anche di quella dei figli maggiorenni, rinunciano entrambi ad ogni assegno di mantenimento in favore de1l'uno e dell'a1tro; ciascun coniuge concede al1'a1tro 1'assenso al1'espatrio; la causa è rinviata a udienza successiva avanti al Giudice Relatore per la pronuncia sul divorzio con separata ordinanza;
spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4608/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBERI SPIRITO Parte_1 C.F._1 FILIPPO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARBERI SPIRITO FILIPPO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_2 C.F._2
VECCHIO ROSALIA elettivamente domiciliato in via del toro 3 bologna italia presso il difensore avv. DEL VECCHIO ROSALIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_3
(ME) il 21/05/1974 contraevano matrimonio concordatario in data 28/09/1996, trascritto nei registri di matrimonio di Messina al n. 792 Parte 2 Serie A anno 1996; dalla loro unione nascevano i figli Per_1 nato il [...] e nata il [...], allo stato entrambi maggiorenni
[...] Persona_2 ed economicamente autosufficienti. Con ricorso congiunto le parti chiedono di separarsi alle condizioni pagina 1 di 3 concordate dando atto della cessazione dell'affectio coniugale e confermando, con le note scritte depositate per l'udienza del 22.7.2025, di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate, conformi a legge e frutto di libero accordo, vanno recepite col presente provvedimento e la causa con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_3
Messina in data 28/09/1996, trascritto nei registri di matrimonio di Messina al n. 792 Parte 2 Serie A anno 1996; manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile di detto Comune, per le annotazioni di legge;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: il sig. rimarrà a vivere nella casa familiare sita in Budrio (BO) in Via Giuseppe Vittorio Parte_1
8, facendosi carico dei ratei della locazione e di tutti gli oneri legati alla conduzione de1l'immobile con impegno a manlevare la signora da ogni richiesta di pagamento che dovesse pervenire dalla Pt_3 proprietà dell'immobile a qualunque titolo anche per il periodo pregresso la sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio. La sig.ra in accordo con il Sig. , ha già trasferito la propria Pt_3 Pt_1 residenza in altra abitazione.
Si dà atto che il sig. si é fatto carico e comunque si farà carico degli adempimenti e dei relativi Pt_1 oneri per la variazione e/o subentro nel contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via
Giuseppe Di Vittorio n. 8;
l'autovettura modello Suzuki Celerio tg FB023LC rimarrà di proprietà del sig. ; mentre Pt_1
l'autovettura tg. EY641PW e di una Fiat Panda tg. FN916FR, sono state trasferite, Controparte_1 ne11'ambito degli accordi di separazione, entrambe al sig. , il quale ê già fatto carico dei costi Pt_1 per il passaggio di proprietà, atteso che la sig.ra non ne ha interesse avendo provveduto ad Pt_3 acquistarne una propria;
la sig.ra si impegna a prelevare tutti i beni oggetto di divisione tra le parti nei tempi ed alle Pt_3 condizioni di cui alla separata scrittura (allegato A aggiornato alla data del 15.07.2025). le intestazioni delle utenze della casa coniugale in Via Giuseppe Di Vittorio n. 8 sono già state volturate ed intestate al sig. ; Parte_1
pagina 2 di 3 i conti correnti attualmente in essere, ovvero le carte prepagate, intestati al1'una o al1'a1tra parte, rimarranno invariati;
entrambe le parti, in ragione della propria autonomia economica e tenuto conto anche di quella dei figli maggiorenni, rinunciano entrambi ad ogni assegno di mantenimento in favore de1l'uno e dell'a1tro; ciascun coniuge concede al1'a1tro 1'assenso al1'espatrio; la causa è rinviata a udienza successiva avanti al Giudice Relatore per la pronuncia sul divorzio con separata ordinanza;
spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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