TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione cartolare del procedimento, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 724 del 2020 R.G., pendente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Isaia Baldassarre e dall'avv. Antonino
Cosentino ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta contumace-
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la parte convenuta e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che
…è proprietaria esclusiva per maturata Parte_1
usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di Nicotera, alla
Frazione Preitoni, alla Via Cesare Battisti, distinto al Catasto Edilizio
Urbano dello stesso comune al foglio 6, particella 62, sub 1, classe 1,
1 consistenza 2 vani”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
1) che “L'istante possiede da più di 20 anni un bene immobile sito nel comune di Nicotera alla Frazione Preitoni, Via Cesare Battisti, e censito nel registro catasto urbano dello stesso comune: foglio 6, particella 62, sub 1, classe 1, consistenza 2 vani, intestato a ”; Controparte_1
2) che l'immobile “sin dal 1960, è stato posseduto ininterrottamente e pacificamente, animo domini, dalla madre dell'attrice e Parte_2
alla morte della stessa (08/06/2014) detto possesso è continuato con
l'istante . Il possesso dell'immobile si è sempre Parte_1
concretizzato attraverso la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzando degli interventi di ristrutturazione edilizia, e provvedendo al pagamento delle utenze tutte”.
In data 19 novembre 2020, il Tribunale ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
In data 17 marzo 2022 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la discussione orale della causa, con note scritte depositate nel rispetto del termine assegnato, la difesa di parte attrice ha chiesto l'accoglimento della domanda.
* * *
Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo, occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
2 Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, il requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto, bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale.
3 L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Con la precisazione che “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma
o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. n. 20884 del 2023).
Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici di riferimento, si ritiene che, nel caso che occupa, sussistano i presupposti per accogliere la domanda atteso che parte attrice ha dimostrato il possesso pacifico, continuativo, esclusivo e ultraventennale concretizzatosi nell'utilizzazione e nella manutenzione dell'immobile oggetto di causa;
condotte, queste, che costituiscono tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
4 A conforto di tale conclusione occorre evidenziare che le deduzioni di parte attrice hanno trovato riscontro:
1) negli esiti dell'attività istruttoria espletata. Infatti, i testi escussi,
e - sulla cui intrinseca attendibilità e Testimone_1 Testimone_2
connessa veridicità del narrato non è emerso alcun elemento che consenta fondatamente di revocarne in dubbio la sussistenza - hanno confermato l'utilizzo e la manutenzione dedotta dalla parte attrice, la cui qualità di erede di è stata documentata e non Parte_2
contestata (cfr. verbale del 18 novembre 2021: <In ordine al capitolo di cui alla lett. a), dell'atto di citazione, il teste: “Confermo tale Tes_3
circostanza. Io abitavo lì vicino e vi stava il marito, il padre e i figli. Il marito si chiamava LO ON, è morto circa quarant'anni fa. I figli si chiamano , la maggiore, Parte_1 [...]
e ”; In ordine alla lett. b), il teste: CP_2 Controparte_3
“Confermo tale circostanza. Vi abita , Tes_3 Parte_1
il marito e la figlia. La casa è circa 40 metri. L'attrice vi abita CP_4
solo alcuni periodi dell'anno. L'attrice vive a Verona e viene nel periodo estivo. Vi è un water in un angolino, non vi è una cucina. Vi sono dei letti per poter dormire. L'ultima volta che ci sono andato risale all'anno scorso e c'era la SI.ra ”; In ordine alla Parte_1
lett. c), il teste: “Confermo tale circostanza. L'altra sorella ha Tes_3
un'altra casa là vicino, come anche suo fratello”; In ordine al capitolo di cui alla lett. d), il teste: “Confermo tale circostanza. Hanno Tes_3
aggiustato il tetto e qualcosa internamente. L'attrice fa dei lavori di manutenzione ogni due-tre anni. Ho visto un muratore fare dei lavori, mi pare >>; <“Sono e mi chiamo Testimone_2 [...]
amico per motivi di lavoro dell'attrice, non conosco Testimone_4
”. In ordine al capitolo di cui alla lett. a), dell'atto di Controparte_1
citazione, il teste: Confermo tale circostanza. Abitavano con lei Tes_3
i figli , e Parte_1 Controparte_2 Pt_1
5 . Che io sappia la conviveva con una persona di cui CP_3 Pt_2
non conosco il nome”; In ordine alla lett. b), il teste: “Confermo Tes_3
tale circostanza. Questa casa ha due camere sopra, vi è un bagnetto in cui ho fatto dei lavori. Ho fatto lavori anche sul tetto. Vi è una stanza da letto. La cucina c'è pure. vi abita Parte_1
saltuariamente. So che vive a Verona. L'attrice ha una figlia e il marito si chiama ”; In ordine alla lett. c), il teste: “Da quello che CP_4 Tes_3
so, sì”; In ordine alla lett. d), il teste: “Confermo tale Tes_3
circostanza. Io ho fatto rattoppi e ho sistemato il tetto. Sono stato pagato in contanti sia dalla che dalla . Non ricordo Pt_2 Pt_1
quando ho fatto questi lavori. L'ultima volta che sono andato è stato tre -quattro anni fa”; In ordine alla lett. e), il teste: “Confermo Tes_3
tale circostanza. Ho fatto dei rattoppi in bagno e nel corridoio”…In ordine al capitolo 2), della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., il teste:
“Posso dire che l'ultimo lavoro fatto per la risale a Tes_3 Pt_1
circa tre anni fa e sono stato pagato”>>);
2) nella documentazione depositata in atti.
In definitiva, stante il tenore delle prove esaminate, l'attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
La domanda va, pertanto, accolta.
In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione del convenuto, può disporsi la compensazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 724 del 2020 R.G., così provvede:
-dichiara l'attrice proprietaria esclusiva, per maturata usucapione, dell'immobile sito a Nicotera e riportato in catasto al foglio 6, particella 62, subalterno 1;
-ordina la trascrizione della sentenza come per legge;
6 -compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 26 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
7