Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/05/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1974, residente in [...]10, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Merano n. 3A/4, presso e nello studio degli Avv.ti Cristiana
Bocchi ed Errico Bancheri, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Attrice - contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XX
Settembre n. 2/27, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cimino, che la rappresenta e la difende congiuntamente all'Avv. Maria Lina Repetto come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
17/04/2025.
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, il IG. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Busalla (GE) in data
09/08/1997 con la IG.ra dalla cui unione erano nati i figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 11/02/2005 e 30/11/2010, e da cui si era separato consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 27/09/2018.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/02/2025, si è costituita in giudizio la IG.ra la quale non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto CP_1
stato civile.
All'udienza del 25/03/2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, concesso un breve rinvio per poter valutare le ipotesi conciliative emerse, con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 17/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio sicché la causa è stata rimessa al collegio per l'omologa.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 09/08/1997 a Busalla (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 9 Parte II
Serie A Anno 1997, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale sono nati due figli, e rispettivamente in data Per_1 Per_2
11/02/2005 e in data 30/11/2010;
i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da verbale del 17/09/2018 omologato dal Tribunale di Genova in data 27/09/2018 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
09/08/1997 a Busalla (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N.
9 Parte II Serie A Anno 1997 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
- affidare il figlio minore , nato il [...] con modalità condivisa ad Per_2
entrambi i genitori e collocazione abitativa presso la madre e con il regime delle visite concordato nelle condizioni di separazione;
- prevedere in capo al signor l'obbligo di corrispondere l'assegno di Parte_3 mantenimento per il figlio minore in € 350, 00 e per la figlia in € 200,00 Per_2 Per_1
mensili - da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese con le stesse attuali modalità
- onnicomprensivo di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dall'Aprile 2026, oltre agli importi a titolo di assegni famigliari attribuiti alla signora in misura integrale. Controparte_1
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Busalla (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata. Genova, lì 24/04/2025
Il Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni