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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/08/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3461 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione in data 09.07.2025, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Gennaro Arcobelli che la Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE
CONTRO
, elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv.ti David Biasetti e Ugo di CP_1
Somma che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 06.11.2024.
Con citazione in opposizione a precetto dell'importo di € 24.151,35, l'opponente lamentava che le somme ingiunte fossero a titolo di mantenimento dei figli e e che Per_1 Per_2 entrambi svolgessero alcuni lavori, sia saltuari che più regolari;
in particolare, riferiva che la moglie avesse rinunziato al mantenimento della figlia a mezzo CP_1 Per_1 messaggio whatsapp del 17.06.19 e che, pertanto, tutte le somme richieste non fossero dovute;
chiedeva, previa sospensione, la nullità del precetto e l'inesigibilità del credito con vittoria di spese. Costituendosi l'opposta eccepiva l'assoluta inidoneità dello strumento dell'opposizione per far caducare il diritto al mantenimento, la correttezza della somma ingiunta e l'assenza di rinunzia da parte dell'opposta al credito per la figlia Per_1 esponeva che entrambi i figli non avevano ancora una posizione stabile e consolidata ed insisteva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Iscritta la causa sul ruolo generale al n. 3461/2023, la stessa veniva immediatamente rinviata all'udienza del 09.07.2025, nella quale veniva riservata in decisione essendo già stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., senza istruttoria alcuna non ritenendosi la stessa necessaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'esecuzione è uno strumento che involge la natura stessa della pretesa creditoria. Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al
"petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il
"quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.”
(Cass. 13381-17) Naturalmente, tale indagine è tanto più estesa quando il titolo alla base dell'azione non è di formazione giudiziale, mentre si risolve in una mera verifica della regolarità del precetto e della validità del titolo nel caso di azione originata da atti giudiziali.
Invero, in materia, è pressoché pacifico che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (Cass. 17689-19). Tale orientamento è decisivo per l'esito del contendere.
L'opposta, in primo luogo, ha eccepito che l'accertamento circa l'eventuale mutamento dei presupposti sui quali è fondata la sentenza di divorzio non compete al giudice dell'opposizione al precetto;
nondimeno, ha eccepito anche che nessuna modificazione del
2 titolo esecutivo è intervenuta tra le parti e che non vi è stata alcuna rinuncia alle pretese creditorie da parte della stessa, in quanto con mail del 25.08.20 la madre ha fatto presente come avrebbe avuto bisogno del contributo nuovamente.
In effetti, in tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito nel corso del tempo il seguente principio, conforme al precedente già esaminato: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente 'imitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” (Cass.
10788-18 e Cass. 25636-21).
Volendo comunque scendere nel merito del giudizio, peraltro, la frase abdicativa dell'opposta è rivolta unicamente alla figlia e non può ritenersi efficace in quanto, Per_1 per giurisprudenza granitica, “nè il genitore convivente con il figlio né il figlio maggiorenne che ha diritto al mantenimento possono rinunciare all'assegno perché si tratta di un diritto indisponibile” (Cass. 32519-18). In effetti, l'opponente non ha dimostrato neppure, per nessuno dei figli e il raggiungimento dell'autosufficienza economica, come Per_1 Per_2 di recente sancito dalla Suprema Corte: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
(Cass. n. 26875 del 2023). Lo stesso opponente ha dimostrato, al contrario, la buona volontà
3 dei figli nel cercare una posizione lavorativa che, allo stato, non è risultata né sufficiente né adatta a garantire l'autosufficienza economica né una stabilità effettiva, altro criterio stabilito dagli Ermellini: l'indipendenza economica è “un fatto complesso che non può essere risolto con criteri rigidi e predeterminati” (Cass. 17183/2020) e non è compatibile con lavori precari o che non garantiscano uno stile di vita adeguato (Cass. 24391-24).
L'infondatezza dell'opposizione si estende al merito, per quanto detto, almeno per le asseverazioni fornite a questo Giudicante. E' di tutta evidenza, dunque, il rigetto dell'opposizione con piena conferma del precetto formulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione ed ogni domanda in essa formulata;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] per l'importo di € 3.397,00 per onorari, di cui € 919,00 per la fase di CP_1 studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase conclusiva, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Montesarchio, il 04 Agosto 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Rosario Molino
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