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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1712/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
3.9.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
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con tro
e Controparte_1 [...]
, in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_3
, e , con domicilio eletto in Via
[...] Controparte_4 Controparte_5
Forte Marghera, n. 191 - CP_2
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
1 CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
accertarsi e/o dichiararsi il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento sia ai fini giuridici che ai fini economici, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di ruolo prestato nella scuola materna dal 1.9.1991 al 31.8.2016, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, e,
per l'effetto, condannarsi il , in persona del Ministro pro Controparte_6
tempore, e l' di Istruzione Superiore “ di in persona del legale CP_2 Controparte_2 CP_2
rappresentante pro tempore, a disporre il predetto integrale riconoscimento e a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale derivante da tale integrale riconoscimento, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, il tutto previo parziale annullamento e/o disapplicazione in parte qua del decreto 10.1.2019 n. 1825 del Dirigente
Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “ di Controparte_2 CP_2
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Per parte resistente:
In via principale,
respingere il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis
disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.
In via subordinata,
nella denegata ipotesi di accoglimento, accoglierlo nei limiti prescrizionali indicati e del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive;
con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. La ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio presso l'
[...]
di lamentava il mancato computo integrale a suo Controparte_2 CP_2
favore dell'anzianità di servizio relativa al periodo svolto nei ruoli della scuola materna dall'1.9.1991 al 31.8.2016, in relazione al quale l'Amministrazione scolastica aveva applicato il meno favorevole istituto della temporizzazione. Sosteneva che tale limitato riconoscimento fosse in contrasto con l'art. 487 del D.Lgs. 297/94 e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e concludeva dunque affinché, accertato il diritto all'integrale riconoscimento sia a fini giuridici che economici del servizio di ruolo prestato nella scuola materna, l'Amministrazione fosse condannata a collocarla nella posizione stipendiale conseguente, ed al versamento a suo favore delle differenze retributive con accessori dal dovuto al saldo.
2. Costituendosi in giudizio le amministrazioni convenute sostenevano la legittimità
dell'applicazione della temporizzazione sia al momento del passaggio di ruolo che al momento della conferma nei ruoli della scuola superiore, in quanto comportante con riferimento al momento della conferma in ruolo trattamento più favorevole rispetto al riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna come servizio di pre-ruolo.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali crediti retributivi della ricorrente, e negava il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. La questione di causa è oggetto di orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il giudicante condivide, nel senso che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417
del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere
3 riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.” (Cass.,
2037/13; Cass., S.U., 9144/16; Cass., 8605/24).
6. La normativa richiamata dalle pronunce citate risulta confermata anche successivamente al DPR 399/88 cui si riferisce l'Amministrazione (art. 4, co. 8 e 9 DPR 399/88), in particolare si rileva che l'art. 487 del D.Lgs. 297/94 - riferito ai passaggi “ad altro ruolo”
– stabilisce che “In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo”, mentre non è applicabile al passaggio scuola materna-scuola superiore il disposto di cui all'art. 485, co 2, D.Lgs. 294/97.
7. Non vi è quindi ragione per disattendere l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
8.
Considerato che
l'Amministrazione pacificamente non ha considerato integralmente l'anzianità di servizio della ricorrente maturata in servizi di ruolo presso la scuola materna, va accolto il ricorso nell'an.
9. In ordine alla prescrizione, condiviso l'argomento svolto da parte ricorrente che l'anzianità non possa estinguersi per prescrizione, va comunque accolta l'eccezione di prescrizione svolta dall'Amministrazione in relazione ad eventuali crediti retributivi della ricorrente maturati oltre il quinquennio precedente alla notifica del ricorso-decreto.
10. In conclusione, accertato il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento sia ai fini giuridici che ai fini economici, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di ruolo prestato nella scuola materna dal 1.9.1991 al 31.8.2016, Controparte_1
e l'Istituto Scolastico convenuto vanno condannati a disporre il predetto
[...]
integrale riconoscimento ed a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale derivante da tale integrale riconoscimento, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive maturate a far data da 5 anni prima la notifica del ricorso-decreto
4 conseguentemente spettanti, maggiorate della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a favore del procuratore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento sia ai fini giuridici che ai fini economici, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di ruolo prestato nella scuola materna dal 1.9.1991 al 31.8.2016,
condanna e l' convenuto a disporre il Controparte_1 Controparte_7
predetto integrale riconoscimento ed a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale derivante da tale integrale riconoscimento, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive maturate da 5 anni prima la notifica del ricorso-decreto conseguentemente spettanti,
maggiorate della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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