Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1868/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, corrente in Modena ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Manfredi n.144 sc.C presso lo studio dell'avv.
Antonella Capuozzo, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, corrente in San Severo (FG) ed CP_1 elettivaemte domiciliata in Andria alla via Flavio Giugno n.17 presso lo studio dell'avv.
Michele Coratella, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
pagina 1 di 12
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2670/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 15/11/2021, pubblicata in data 16/11/2021 , a definizione del giudizio RG 93000768/2010/2017, proposto dall' odierna appellante in danno della dante causa dell' odierna appellante, , innanzi la Controparte_2 allora sezione distaccata del Tribunale di Foggia, Tribunale di San Severo, avente ad oggetto “accertamento credito e ripetizione indebito bancario”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
20/10/2023: per la società appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la liceità e validità delle clausole pattizie relative alla determinazione degli intreressi, contenute nei contratti di conto corrente per cui è causa, intercorsi tra l'allora e la Controparte_3
nonché la liceità del tasso effettivo globale concretamente applicato ai suddetti CP_1 rapporti di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare la legittima applicazione e debenza delle relative somme addebitate dalla a detto titolo per i morivi esposti;
in via Pt_1 gradata, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio nel corso del giudizio di primo grado, da parte dell'odierna appellata e la conseguente infondatezza delle avverse domande per come proposte nel giudizio e, per l'effetto, adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, per i motivi innanzi esposti;
in via ulteriormente gradata, dichiarare la liceità e validità delle clausole pattizie relative alla determinazione degli interesi, contenute nel contrtato di conto corrente n.21287, intercorso tra l'allora
e la nonché la liceità del tasso effettivo globale Controparte_3 CP_1 concretamente applicato al suddetto rapporto e, per l'effetto, dichiarare la legittima applicazione e debenza delle relative somme addebitate dalla a detto titolo, per i Pt_1 motivi innanzi esposti;
condannare, in ogni caso, la al pagamento, in favore CP_1 di essa appellante, delle spese e compensi relative ad entrambi i gradi del giudizo, ponendo definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU agli atti atti del giudizio di primo grado”; per l'appellata si insisteva, nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 12 Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c., depositato dalla dinanzi l'allora sezione distaccata di San Severo del Tribunale di Foggia, in CP_1 data 22/5/2009, premetteva, in fatto, l'odiena società appellata, di avere, nel gennaio del
2004, richiesto ed ottenuto dall'allora agenzia locale della Controparte_2
(dante causa dell'odierna appellante) la concessione di una linea di credito da utilizzare quale scopertura di un vigente rapporto di conto corrente, nell'amito del quale contestava la illegittima applicazione dei tassi d'interesse ultra legali, la radicale nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la illegittima applicazione di c.m.s. e l'illegittima determinazione di valute postergate, chiedendo, quindi, disporsi una CTU preventiva sul conto predetto, allegando, istruttoriamente, una perizia di parte, gli estratti conto del rapporto ed una racc. del 2/11/2007.
Veniva, quindi, disposta la richiesta CTU contabile a mezzo del designato dott.
[...]
, con fissazione dell'udienza del 7/7/09, differita ex ufficio a quella Persona_1 successiva del 23/7/09.
Con comparsa del 23/7/2009 si costituiva la convenuta, allegando la Pt_1 inammissibilità del ricorso e, nel merito, la legittima applicazione della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi debitori.
Acquisita la disposta rideterminazione contabile del rapporto, all'esito dei quesiti rideterminativi proposti al ctu circa la verifica degli interessi ultralegali, del superamento del tasso soglia e la legittimità delle commissioni di massimo scoperto, con successivo ricorso ex art.702 bis c.p.c., rivolta allo stesso Tribunale in data 19/11/2010, la società ricrrente, odierna appellata, reiterava le contestazioni circa la legittimità di alcune clausole contrattuali di cui innanzi e, per l'effetto, richiamando le conclusioni peritali, invocava il riconoscimento di un credito in proprio favore, pari ad €32.372,04, determinato a seguito di acclarato superamento delle soglie usura per entrambi i rapporti intrattenuti, di cui chiedeva la condanna in capo alla convenuta, con vittoria delle spese processuali. Pt_1
Fissati ed espletati, a cura della ricorrente, gli adempimenti di rito, in previsione della fissata udienza di comparzione del 15/3/2011, con comparsa del 10/2/2011, si costituiva, anche in tale fase di merito, la convenuta, contestando le erronee risultanze peritali Pt_1 sul superamento dei tassi soglia e, in particolare, tra i tre metodi di calcolo applicati, la correttezza del solo primo calcolo, ovvero di quello che richiamava le istruzioni della Banca
d'Italia al riguardo e che, applicato alla fattispecie in esame, non individuava alcun pagina 3 di 12 speramento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto, a fronte della inesatta applicazione di un calcolo conseguente a recenti nuove istruzioni, accolto dal Tribunale, e configurante un superamento di €32.180,33 a credito della società istante.
Così radicatosi il contradittorio, disattesa la richiesta emissione di ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva di parte ricorrente e disposta l'acquisizione formale del fascicolo dell'ATP di cui innanzi, il Tribunale, previa ordinanza di mutamento del rito da quello sommario a quello ordinario, concedeva i rituali termini ex art.183 c.p.c., rinviando per il prosieguo alla successiva udienza del 20/6/2012, all'esito della quale veniva fissata la p.c. per l'udienza dell'11/11/2014, reiteratamente differita per rilevato carico del ruolo, fino a pervenire all'udienza del 16/4/2020, nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione.
Con successiva sentenza del 16/11/2021, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale monocratico di Foggia cui, nelle more, era stato trasferito il procedimento per sopravvenuta soppressione delle sezioni distaccate, definiva la controversia, accogliendo la domanda e, per l'effetto, condannando la convenuta alla restituzione, in favore Pt_1 della società attorea, della somma di €32.180,33 oltre interessi decorrenti dal 2/11/07 ed oltre le spese processuali, ivi comprese quelle sostenute per l'espletata ATP come liquidata in atti.
Con pertinente motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, disattese le censure relative alle contestate clausole anatocistiche,all'esito della accertata applicazione del regime di reciprocità e pari periodicità adottato dalla in conformità di quanto stabilito dalla delibera CICR del 9/2/2000, nonché quelle CP_4 inerenti le applicate CMS e valute, espressamente previste e pattuite con la cliente, limitava la propria disamina al prospettato superamento del tasso soglia degli interessi debitori, richiamando gli esiti peritali e, specificamente, le tre distinte metodologie di calcolo con cui il CTU aveva operato nel procedere alla verifica demandatagli.
A tale riguardo, riteneva il Tribunale dato istruttorio non controverso che solo la rilevazione del TEG secondo la metodologia e le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, vigenti all'epoca della perizia, non determinassero, secondo quanto accertato dal CTU, il superamento del tasso soglia, ovvero il primo dei tre metodi di calcolo elaborati in perizia.
pagina 4 di 12 Viceversa, rilevava il primo giudice, a diverso risultato conducevano gli altri due metodi, ispirati entrambi ad una interpretazione letterale del 5° comma dell'art.1 della L.108/1996 che, a sua volta, faceva riferimento a commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito da inglobare con gli interessi ed il CTU non accertava altre anomalie, rimanendo il Tribunale vincolato all'intepretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., rimanendo irrilevante qualsasi forma di usura sopravvenuta (cfr. Cass. SS.UU. 19/10/2017 n.24675).
Dovendo poi il Tribunale selezionare, tra le tre ipotesi di calcolo illustrate dal CTU quella ritenuta più conforme al predetto corollario intepretativo, valorizzando quale termine di confronto e riferimento le commissioni di massimo scoperto, optava per il terzo metodo di calcolo elaborato sulla scorta di un orientamento inclusivo delle predette commissioni, sulla scorta della ridetta disciplina legislativa innovativa delle stesse, individuando quindi la terza ipotesi di verifica elaborata dal CTU, con consegunte delibazione di accoglinento, per quanto di ragione, della domanda introduttiva, limitato al verificato superamento del tasso soglia per l'importo in dispositivo posto a carico della ed in favore della società Pt_1 correntista a titolo ripetitorio di una somma indebitamente riscossa oltre il rilevato tasso usuraio.
Avverso la predetta statuizione insorgeva la avendo,nelle more, incorporato Parte_1 la , proponendo il gravame che ci occupa, supportato da un'unica e Controparte_2 sostanziale censura rappresentata da una prospettata erronea efficacia retroattiva riconosciuta dal Tribunale ad un orientamento interpretativo successivo alla riforma del
2009 ma inapplicabile al caso di specie, relativo ad un rapporto contrattuale notevolmente precedente la riforma innovativa delle CMS predetta.
In particolare, riassumeva la società appellante le tre ipotesi di calcolo proposte dal CTU di cui la prima, escludente qualsiasi superamento del tasso soglia, elaborata con esclusione di qualsdiasi forma di commissione di massimo scoperto, la seconda con ipotesi alternativa ed infine la terza, erroneamente recepita dal Tribunale, con inclusione delle predette commissioni e comportante un superamento della soglia usuraia nei termini innanzi evidenziati, determinando il riconosciuto credito a favore della società correntista.
Assumeva la società appellante a supporto della doglianza predetta che il Tribunale avrebbe dovuto disattendere l'ipotesi recepita in motivazione in quanto, in totale dispregio ai principi giurisprudenziali vigenti all'epoca in materia ed alle corrispondenti istruzioni pagina 5 di 12 della Banca d'Italia, includeva, nel computo del TEG, anche le CMS e tanto malgrado le specifiche deduzioni difensive allegate dalla nella fase di trattazione processuale Pt_1 secondo cui, ai fini dell'accertamento della eventuale usurarietà dei tassi d'interesse applicati, non dovessero computarsi le CMS, evidenziando che, in subiecta materia, era, nelle more, intervenuto un innovativo provvedimento legislativo, ovvero il D.L.
n.185/2008, convertito nella Legge n.2/2009, detrminante la diramazione, da parte della
Banca d'Italia, di nuove istruzioni di calcolo del TEG, pubblicate nell'agosto del 2009 prevedenti l'inclusione delle nuove CMS, ipotesi comunque irretroattiva che non poteva, evidentemente, applicarsi al rapporto di specie.
Concludeva, petanto, la che, tra le tre ipotesi di ricalcolo, elaborate dal CTU, l'unica Pt_1 da valorizzare e recepire dovesse essere la prima, in quanto conforme alle correlative istruzioni ratione temporis vigenti, così prospettando, quale specifico motivo d'impugnativa un errore di fatto, ovvero un'erronea intepretazione ed applicazione del principio di diritto, con erronea ricognizione e valutazione delle risultanze processauli.
In particolare, assumeva la società appellante,ad avallare la fondatezza del ridetto motivo di impugnativa, che la gravata sentenza fosse stata resa in aperrto contrasto con i principi di diritto di cui al pronuncia della SS.UU. n.16303/2018 in tema di rilevazione del TEG alfine dell'eventuale superamento del tasso soglia ex L.108/96, con riferimento ai rapporti di conto corrente instaurati in data antecedente a quella di entrata in vigore con la L.2/09 del 28/1/09,tra i quali rientava, incontestabilmente, quello a suo tempo acceso dalla società attorea di prime cure ed azionato nel corso del giudizio di primo grado, risalente al mese di gennaio del 2004.
Non mancava, quindi, l'appellante di evidenziare che, il Tribunale, pur avendo correttamente richiamato, in parte motiva, il principio di diritto suddetto (v. SS.UU.
n.16303/2018) in tema di computabilità delle cms agli effetti del superamento del tasso soglia ex art.644 c.p., non avesse poi fatto buon governo e corretta applicazione del ridetto principio, affermando che quanto chiarito delle Sezioni Unite trovava invece conferma nella terza ipotesi di verifica elaborata dal CTU, ovvero con la inclusione delle predette commissioni.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dell'avverso gravame siccome motivato ed insistendo per l'integrale conferma della gravata sentenza, con conseguenziale regolametazione delle spese del grado a carico dell'appellante. pagina 6 di 12 All'esito della riserva posta a seguito dell'udienza di prima comparizione del 22/4/2022, nel corso della quale era stata reiterata dall'appellante la proposta istanza di inibitoria della esecutività dell'impugnata statuizione, il Collegio, con pertinente e motivata ordinanza del 6/5/2022, accoglieva l'istanza predetta, rinviando per la p.c. alla successiva udienza del 31/3/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 20/10/2023, trattatacon la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con le reiterate rispettive conclusioni come innanzi trascritte, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parrti dei termini difensivi di cui all'arrt.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Con la richiamata ordinanza cautelare, motivava il Collegio la ritenuta sussitenza del presupposto del fumus boni juris, rilevando che l'atto impugnatorio, ben articolato, aveva rivolto alla sentenza impugnata diverse censure “tutt'altro che pellegrine”, la cui fondatezza è stata poi confermata nel corso del giudizio, all'esito dei rispettivi scritti difensivi depositati dalle parti, rispetto ai quali, si è evidenziata una difesa di parte appellata carente di “serie argomentazioni di segno contrario”.
Dirimente, a tale riguardo, deve intendersi, il rilevante principio di diritto in tema di verifica del TEG al fine di eventuale superamento del tasso soglia usuraio che, pur richiamato dal Trribunale in motivazione, risulta di fatto disapplicato nella fattispecie in esame che pure riguardava proprio la tipologia di rapporti cronologicamente individuati nel periodo antecente l'entrata in vigore della novella legislativa del 2009 (essendo quelli azionati dalla ricorrente in primo grado intrattenuti fin dal gennaio del 2004).
Allo scopo di sanare il contrasto di natura ermeneutico circa il metodo di calcolo, sorto tra la prima sezione civile e la seconda sezione penale, l'autorevole organo nomofilattico pronuciava il seguente principio di diritto: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.2 bis d.l. del 2008, inserito dalla legge di conversione n.2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L.108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata- intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di pagina 7 di 12 riferimento –rispettivamente con il tasso soglia e con la soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.2, comma 1, della preetta legge n.108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della commissiobne in concreto applicata, rispetto a quello rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto applicati”(SS.UU. 20 giugno 2018 n.16303).
In buona sostanza, le predette sezioni unite, nel dirimere il richiamato contrasto, con riferimento ai rapporti temporalmente precedenti l'entrata in vigore della riforma legislativa di cui alla L.2/2009, valorizzavano il criterio determinativo di cui alla circolare
2/12/2005 della Banca d'Italia con le specifiche istruzioni di calcolo ivi enunciate, optando quindi per l'orientamemnto “esclusivo” delle predette commissioni di massimo scoperto, nella materiale determinazione del TEG ai fini della verifica di eventuale superamento del tasso soglia.
Sulla scorta dell'espresso riferimento temporale enunciato, risultava evidente che i due rapporti bancari contestati con il ricorso introduttivo, risalenti, incontestabilmente, in tutto o in parte ad un periodo antecedente la riforma legislativa di cui alla 2/2009, dovessero sottoporsi, quanto alla verifica del superamento della soglia usuriaia originaria
(configurandosi quella sopravvenuta in corso di rapporto irrilevante) al principio suddetto e quindi con verifica effettiva del TEG previa epurazione di ogni forma di commissione di massimo scoperto, come confermato dalle correlative istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis vigenti, del dicembre del 2005.
Recependo, invece, il calcolo di cui alla terza ipotesi ricostruttiva della demandata perizia, il primo Giudice, riteneva di condividere ed aderire ad una ricostruzione “inclusiva” delle
CMS, con conseguente superamento del tasso soglia, senza considerare che tale ipotesi faceva riferimento ad un periodo successivo, e quindi estraneo a quello individuato dal principio di diritto di cui innanzi, contradittoriamente richiamato dallo stesso Tribunale ed alle nuove istruzioni di calcolo impartite dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009, per conformarsi alla nuova disciplina legislativa relativa alle predette commissioni.
L'errore di valutazione, posto a supporto dell'articolata censura in esame, è poi tanto più rilevante in quanto l'indirizzo interpretativo di cui al richiamato principio di diritto enunciato in chiave nomofilattica, si è poi via via consolidato non solo in sede di legittimità pagina 8 di 12 (cfr. Cass. n. 24591/2019; 11173/2019; 1464/2019) ma anche in sede di merito (v. ex multis, Appello Lecce, 22/9/2021 n.1034) oltre a trovare ulteriore conforto dalla collocazione temporale dei due rapporti in contestazione accesi, rispettivamente, il
4/2/2003 ed il 19/3/2004 ed entrambi estinti il 31/10/2006 e quindi pacificamente sottoposti al rilevante principio giuridico di cui innanzi, essendo sorti ed integralmente svoltisi in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n.185 del
2008, art. 2 bis, inserito nella legge di conversione n.2/2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'udura presunta ex L.108/1996.
Nella fattispecie processuale in esame, la CTU veniva disposta ed espletata, sia pure in sede di ATP, nel 2009 e quindi di poco successiva all'entrata in vigore della riforma legislativa di cui innanzi, tant'è che il CTU prospettava la terza ipotesi di calcolo proprio in conformità del recente intervento legislativo di cui innanzi che aveva riformato proprio la disciplina delle commissioni di massimo scoperto.
Errava, pertanto, il primo giudice, allorchè, in motivazione, premetteva che “solo la rilevazione del TEG secondo la metodologia e le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia e vigenti al momento della perizia non determinassero, secondo quanto accertato dal CTU, il superamento dei tassi soglia” atteso che l'ipotesi di ricostruzione contabile conforme alle istruzioni vigenti all'epoca della perizia (ovvero quelle dell'agosto del 2009), inclusive delle nuove cms di cui alla L.2/2009 era si vigente all'epoca della perizia ma inapplicabile al caso di specie, sulla scorta della incontestata estraneità dei rapporti bancari oggetto di giudizio.
In definitiva, il vulnus del procedimento motivazionale adottato dal Tribunale è configurato dall'omesso e rilevante dato temporale dei due rapporti bancari in questione, entrambi risalenti ad una disciplina genetica delle commissioni di massimo scoperto previgente a quella introdotta con la novella legisltaiva della L.2/09, con conseguente doverosa adozione, in punto di verifica del superamento del tasso soglia, delle previgenti istruzioni della Banca d'Italia che prescrivevano un calcolo effettivo previa esclusione delle commissioni di massimo scoperto (ipotesi confrome a quella elaborata dal CTU con il primo calcolo di cui in perizia con cui si concludeva per l'insussitenza del superamento della soglia usuraia per tutto il corso del rapporto), così erroneamente interpretando la rilevante pronuncia in chiave nomofilattica delle sezioni unite del 2018 che avevano, di contro, precisato l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del richiamato art. pagina 9 di 12 2 bis del d.l. n.185/2008, confermando, implicitamente, che la predetta disposizione legislativa costituisse un vero “spartiacque” nella metodolgia di calcolo del superamento del tasso soglia, distinguendo tra i rapporti precedenti e quelli successivi all'entrata in vigore di tale rilevante “novella” legislativa, in quanto solo per i primi la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta ex L.108/96 andava effettuata sulla scorta di una separata comparazione del TEG e della CMS eventualmente applicata con una cms soglia determinabile, a sua volta, dai decreti ministeriali ex L.108/96 che di fatto non avevano incluso le commissioni in esame nel compurto del TEGM, con conformi istruzioni della Banca d'Italia, secondo cui, appunto, le CMS non entravano nel calcolo del
TEG, dovendo invece essere rilevate separatamente.
Nella sentenza gravata, di fatto, il primo giudice ha ritenuto il terzo metodo di calcolo della ctu, inclusivo delle cms, conforme al principio nomofilattico di cui innanzi ed alle istruzioni di calcolo all'epoca vigenti, mentre in realtà, la corrispondenza erroneamente rilevata si riferiva solamente al primo metodo di calcolo, con conseguente errata determinazione della soglia di superamento ed errato riscontro di un addebito per interessi usurai posto a supporto dell'accoglimento parziale della domanda introduttiva, essendo invece state disattese le ulteriori censure proposte dalla società ricorrente.
Doverosa conseguenza del rilievo di cui innanzi è quindi l'integrale accoglimento del gravame, dovendosi individuare l'ipotesi peritale ricostruttiva conforme alla fattispecie in esame quella elaborata con la prima tabella A, ovvero quella che escludeva qualsiasi superamento del tasso soglia e quindi, la insussistenza di qualsiasi fondamento della domanda introduttiva da rigettarsi integralmente, con conseguenziale riforma della regolamentazione delle spese attinenti all'intero giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.2670/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 15/11/2021, pubblicata il successivo
16/11/2021, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza
2)Rigetta la domanda ripetitoria di pretesi addebiti illegittimi proposta dalla CP_1 con il ricorso introduttivo del giudizio;
pagina 10 di 12 3)Condanna la societa appellata, in persona del suo legale rappresentante, CP_1 alla refusione, in favore dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante, delle spese e competenze difensive attinenti le due fasi del giudizio, liquidate nella complessiva misura di €16.329,00 di cui €5.534,00 per competenze relative al giudizio di primo grado;
€804,00 per esborsi relativi all'introduzione del presente gravame ed €9.991,00 per competenze difensive detto, il tutto oltre accessori di legge;
4)Pone definitivamente a carico della società appellata gli oneri relativi alla CTU espletata in sede di APT, liquidati come da decreto in atti.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 25/3/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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