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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Sezione
Quarta Civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 2590
dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. ), (C.F. P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SIVILLA EUSTACCHIO
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Te- lematico presso il difensore avv. SIVILLA
EUSTACCHIO ROBERTO
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
1 con il patrocinio dell'avv. BOVIO VINCENZO, eletti- vamente domiciliato in VIA MARIO PAGANO, 112 TRA-
NIpresso il difensore avv. BOVIO VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'udienza del 19/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 05/11/2019, la
[...]
ha chiesto ingiungersi alla so- Controparte_2
cietà Parte_3
quale debitrice principale,
[...]
nonché ai fideiussori e Parte_1 Parte_4
, il pagamento in solido della somma di €
[...]
56.311,90 quale saldo debitore rinveniente dal rap-
porto di conto corrente n. 10615223, alla data del
31.07.2017.
Con decreto n. 5692 del 21/12/2020 è stato intimato ai debitori il pagamento in solido della somma so-
2 pra indicata.
Con atto di citazione del 22/02/2021, la
[...]
Parte_5
, e hanno
[...] Parte_1 Parte_2
spiegato opposizione avverso il detto decreto in-
giuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Annullare, revocare o comunque di-
chiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 5692/2020
(reso nell'ambito del procedimento monitorio numero
R.G. 16112/2019) del Tribunale di Bari, per tutte le eccezioni e ragioni sopra esposte e per l'effet-
to: a) rigettare le avverse domande di pagamento in quanto totalmente inammissibili ed infondate e pri-
ve di riscontro;
b) In subordine ridurle in propor-
zione dell'effettiva eventuale entità del credito a rideterminarsi, ove occorra, mediante espletanda
CTU, decurtando le indebite maggiorazioni per inte-
ressi e accessori non convenuti ovvero nulli e per non consentite capitalizzazioni o per superamento della tasso soglia di cui alla legge 108/1996; c)
in ogni caso dichiarare nulla ed inefficace, ovvero annullare la fideiussione prestata dai signori
[...]
e liberandoli da qual- Parte_6 Parte_2
siasi obbligo di pagamento. 2) Vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria ammet-
3 tere, se del caso CTU contabile al fine di determi-
nare l'eventuale effettiva entità dell'esposizione della società opponente con i criteri indicati in narrativa.”
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito la mancanza di prova del credito, l'usura-
rietà delle condizioni economiche, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la mancata pat-
tuizione delle condizioni economiche e il difetto di procura a oltre che, con riguardo alla Pt_7
fideiussione omnibus, la violazione della discipli-
na consumeristica e del TUB.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2021, Controparte_1
e, per essa, contestando la
[...] CP_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il riget- to. In via cautelare, l'opposta ha chiesto conce-
dersi la provvisoria esecutività del decreto oppo-
sto.
Con ordinanza del 05/08/2021, in mancanza a quella data della documentazione relativa all'andamento del rapporto di conto corrente, è
stata rigettata l'istanza cautelare di parte oppo-
sta.
La causa è stata istruita documentalmente ed a
4 mezzo CTU, depositata il 24/10/2023, dal dott.
[...]
e, all'udienza del 19/03/2025, è Persona_1
stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
Nelle proprie note conclusive, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione della l. 287/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Innanzitutto, va evidenziato che la società
[...]
ha provato la propria legit- Controparte_1
timazione attiva, peraltro non contestata da parte opposta, documentando l'adempimento pubblicitario ex art. 58 TUB (all. e fascicolo di parte opposta), produzione, questa, ritenuta ormai da consolidato orientamento giurisprudenziale atta a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
È priva di pregio la contestazione di parte oppo-
nente circa l'idoneità della procura, rilasciata dalla cessionaria alla mandataria a inte- Pt_7
grare i requisiti di cui all'art 77 c.p.c.
La detta procura (doc. d fascicolo di parte oppo-
5 sta), invero, ha natura tanto sostanziale che pro-
cessuale, conferendo alla procuratrice il potere di compiere, in nome e per conto, ovvero anche solo per conto, della società mandante, ogni “atto, at-
tività, adempimento e formalità dallo stesso procu-
ratore ritenuti necessari e/o utili alla ammini-
strazione, gestione, incasso ed eventuale recupero,
anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti”.
Non vi è alcun dubbio, dunque, che detta procura,
peraltro molto ampia, sia perfettamente aderente al dettato normativo e idonea alla valida costituzione in giudizio nella presente procedura.
Nel merito, non è fondata l'eccezione di parte op-
ponente relativa alla mancanza di prova documentale del credito.
Oggetto del giudizio è il conto corrente affidato n. 10615223 intrattenuto da
[...]
con Parte_1 Controparte_3
dal 01.06.2006 (data di accensione) al 13.05.2011
(data del passaggio a sofferenza), garantito da fi-
deiussione omnibus del 17/05/2006 a firma di
[...]
e . Parte_6 Parte_2
Orbene, se in sede monitoria la creditrice si è li-
mitata a produrre il documento contrattuale, la fi-
deiussione e l'estratto conto certificato ex art. 6 50 TUB, documentazione che, com'è noto, è idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nella successiva fase di merito, nei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., ha documentato anche l'andamento del rapporto di conto corrente, produ-
cendo la serie completa degli estratti conto (doc.
sub h del fascicolo di parte opposta), in tal modo adempiendo al proprio onere probatorio di attrice in senso sostanziale.
Dal canto loro, come detto, gli opponenti hanno formulato una serie di eccezioni di nullità.
In particolare, quanto all'eccezione di usurarietà
delle condizioni economiche, nel corso del giudizio ne è stata verificata l'infondatezza.
Va, innanzitutto evidenziato, in tema di modalità
di determinazione del TEG e di verifica del supera- mento del tasso soglia, come sia fondamentale il principio di simmetria/omogeneità.
Tale principio è stato fissato dalla Corte di Cas-
sazione a Sezioni Unite, che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il
TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di con-
tratto), sicché se detto raffronto non viene effet-
7 tuato utilizzando la medesima metodologia di calco-
lo, il dato che se ne ricava non può che essere vi-
ziato (Cass. SSUU n. 16303/2018). Ciò implica che il raffronto tra un TEG ricavato sulla base di cri-
teri diversi da quelli elaborati dalla Banca
d'Italia ed un TEGM rilevato sulla base di tali principi non avrebbe senso, trattandosi di grandez-
ze disomogenee e non paragonabili.
È chiaro, quindi, che il TEG vada calcolato sulla base delle medesime Istruzioni della banca d'Italia
tempo per tempo dettate ai fini della rilevazione del TEGM.
Sempre ai detti fini, con riguardo alla cms, occor-
re, inoltre, precisare che, per i rapporti svolti-
si, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globa-
le d'interesse praticato in concreto e della com-
missione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della me-
tà la percentuale della CMS media indicata nei de-
creti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
8 comma 1, della predetta legge n. 108, compensando-
si, poi, l'importo della eventuale eccedenza della
CMS in concreto praticata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia,, con il “margine” de-
gli interessi eventualmente residuo, pari alla dif-
ferenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concre-
to praticati (Cassazione Civile - Sez. Unite - n.
16303 del 20/06/2018).
Per il periodo successivo, invece, il TEG da raf-
frontare al tasso soglia va calcolato, in applica-
zione delle istruzioni della Banca d'Italia
dell'agosto 2009, tenendo conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Orbene, in corretta applicazione dei sopra richia-
mati principi, il Consulente d'ufficio, dott. Per_2
, che, nell'effettuare la sua rielaborazione,
[...]
ha tenuto conto solo delle condizioni pattuite, ha verificato il pieno rispetto delle soglie per l'usura con riguardo ai contratti prodotti, ossia:
- documento di sintesi del contratto di affida-
mento per imprese/professionisti del 17.05.2006
sottoscritto dalla correntista;
9 - documento di sintesi del conto corrente di corrispondenza del 20.04.2006.
Egli ha precisato, nel suo elaborato, che dall'esame degli estratti conto in atti, risultano ulteriori linee di credito, oltre il contratto di affidamento documentato, di cui, tuttavia, corret-
tamente non ha tenuto conto, espungendo tutte le relative girocontazioni perché non provate. Di con-
seguenza, non vi è stata necessità di verificarne la conformità rispetto alla legge anti usura.
Non è fondata neanche l'eccezione di applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non discipli-
nava il fenomeno anatocistico.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità
dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni:
la norma de qua prevede che il CICR stabilisca mo-
dalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
dei pagamenti.
10 All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le perio-
dicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime mo-
dalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia,
con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147
(legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modali-
tà e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia as-
sicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debi-
tori che creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulte-
riori che, nelle successive operazioni di capita-
lizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capita-
le.
La predetta Delibera CICR non è mai stata emanata,
ma, ad ogni modo, si ritiene, che il divieto di anatocismo posto dalla nuova formulazione dell'art. 11 120 TUB sia immediatamente operativa. Infatti, se-
condo ampia e condivisibile giurisprudenza di meri-
to (cfr. tra le tante, Trib. Milano 15/01/2021;
Trib. Milano 24/06/2021, Trib. Roma 20/10/2015), la disposizione de qua contiene un contenuto precetti-
vo già chiaramente definito, che non necessita di essere ulteriormente specificato dalla Delibera
CICR, che avrebbe in ogni caso incontrato il limite del divieto di anatocismo posto dalla norma prima-
ria.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conver-
sione in legge, con modificazioni, del DL 14 feb-
braio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente no-
vellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Di conseguenza, se dal 9/02/2000 al 2013 la capita- lizzazione degli interessi era legittima, purché
applicata a condizione di reciprocità, a decorrere dal 2014 il fenomeno anatocistico risulta del tutto vietato.
Orbene, considerato che il rapporto di conto cor-
rente dedotto in giudizio rientra integralmente nel periodo di applicazione della Delibera CICR sopra detta, il CTU ha verificato la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a con-
12 dizione di reciprocità nel contratto del
20.04.2006. Egli, dunque, nella sua rielaborazione,
ha provveduto, coerentemente con la normativa ri-
chiamata, ad applicarla.
Non ha pregio il rilievo di parte opponente secondo cui la coincidenza tra TAN e TAE, indicati nel pre-
detto documento contrattuale, proverebbe l'assenza di effettiva capitalizzazione degli interessi cre-
ditori, con conseguente venir meno della reciproci-
tà.
Invero, l'apparente specularità delle due grandezze
TAN e TAE non è necessariamente indice di assenza di capitalizzazione con riguardo agli interessi creditori (sconfessata dal contratto che la preve-
de), ma ben può dipendere dall'approssimazione de-
cimale dovuta alla scelta di riportare un dato nu- mero di cifre dopo la virgola (cfr. fra le tante,
Corte d'Appello di Roma 27/01/2025). Nello specifi-
co, infatti, dall'esame degli scalari, il CTU ha verificato l'applicazione in concreto della capita-
lizzazione in condizioni di reciprocità.
È, invece, in parte fondata l'eccezione di difetto di pattuizione di talune condizioni economiche.
In particolare, quanto allo ius variandi, il consu-
lente ne ha verificato l'esercizio da parte della
13 banca in corso di rapporto, rilevando, tuttavia, la mancanza, in atti, della prova circa la pubblica-
zione in G.U. relativa a tali variazioni, come spe-
cificatamente previso dal combinato disposto dell'art. 118 TUB e dell'art. 11 della Delibera
C.I.C.R. del 04.03.2003, oltre che delle comunica-
zioni alla correntista “con la chiara evidenziazio-
ne delle variazioni intervenute”. Di conseguenza,
correttamente, il consulente non ha tenuto conto,
nel suo ricalcolo, delle variazioni sfavorevoli al cliente.
Quanto alla cms, va evidenziato che essa, per esse-
re valida, deve rivestire i requisiti della deter-
minatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quan-
do sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità
(tra le tante, Cass. 5359/2024; Trib. Modena n.
361/2018).
Nel caso di specie, la cms è risultata, ad un at-
tento esame dei documenti contrattuali effettuata dal CTU, pattuita ma senza indicazione del criterio di calcolo. Tale mancanza, inevitabilmente, ne com-
porta l'indeterminatezza, con la conseguenza che il
CTU, correttamente, non ne ha tenuto conto nella
14 sua rielaborazione.
Parimenti, il consulente ha espunto la “commissio-
ne per concessione rinnovo/fido”, “la commissione disponibilità immediata fondi (DIF)” e la “commis-
sione utilizzi oltre disponibilità fondi” in quanto non previste in alcun contratto.
Le ulteriori spese risultano, invece, convenute.
Perciò, si deve tenere conto del conteggio effet-
tuato dal CTU che ha applicato tutti i criteri so-
pra detti ed ha tenuto conto delle spese pattuite
(calcolo di cui all'allegato 4 dell'elaborato peri-
tale del dott. ). Tale calcolo, ha portato Per_1
ad un saldo a debito della correntista pari ad €. €
45.363,10.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del TUB e della normativa consumeri- stica, se ne rileva l'estrema genericità e difetto di evidenze probatorie.
Per di più, va evidenziato il difetto di prova cir-
ca la qualità di consumatori dei due garanti
[...]
e tra l'altro smentita Parte_6 Parte_2
dalla stessa denominazione sociale della società
correntista, recante, per l'appunto, il nome di
. Parte_1
Ad ogni modo, dall'esame del contratto in parola,
15 risulta che le clausole maggiormente onerose per i fideiussori sono state da costoro sottoscritte se-
paratamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Infine, va disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust, formulata nelle note conclusive.
Va, innanzitutto, chiarito che una tale nullità non potrebbe inficiare l'intero contratto, ma sarebbe,
al più parziale.
Infatti, la Corte di Cassazione a SSUU,
nell'arresto giurisprudenziale n. 41994/2021, ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clau-
sole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono par- zialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3
della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in rela-
zione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vie-
tata – perché restrittive, in concreto della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal con-
tratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Non può essere dichiarata, tuttavia, nel caso di
16 specie, neanche la nullità delle singole clausole.
Infatti, la sussistenza di accordi di cartello,
idonei a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune,
in violazione della normativa di cui alla legge n.
287/1990, va provata, anche attraverso elementi presuntivi, quali l'allegazione di provvedimenti amministrativi, per i quali non vige il principio iura novit curia. Tale prova non è mai stata forni-
ta.
Parte opponente, infatti, a sostegno della propria eccezione, ha fatto riferimento al modello abi 2002
ed al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che, ad ogni modo, non ha mai allegato.
Ogni altra questione risulta assorbita e non si evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti peritali.
Visto l'accoglimento, seppure in minima parte, dei motivi di opposizione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 4/5, liquidate nell'intero, sulla base del quan-
tum deciso, nel modo che segue:
Valore della causa: €. 45.363,10
Studio della controversia (valore medio): €.
1.701,00
17 Fase introduttiva (valore medio): €. 1.204,00
Fase istruttoria (valore medio): €. 1.806,00
Fase decisoria (valore medio): €. 2.905,00
Compenso tabellare: €. 7.616,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
1) In accoglimento parziale della domanda di pa-
gamento, revoca il decreto opposto e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in fa-
vore dell'opposta, della somma di €. 45.363,10, ol-
tre interessi nella misura legale dal dì della do-
manda sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura dei 4/5
in favore dell'opposta, liquidate nell'intero in €.
7.616,00 oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) Pone le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, per 4/5 definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro e, per il re-
stante 1/5 a carico dell'opposta;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente
18 esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 12/06/2025 .
Il G.U.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Sezione
Quarta Civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 2590
dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. ), (C.F. P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SIVILLA EUSTACCHIO
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Te- lematico presso il difensore avv. SIVILLA
EUSTACCHIO ROBERTO
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
1 con il patrocinio dell'avv. BOVIO VINCENZO, eletti- vamente domiciliato in VIA MARIO PAGANO, 112 TRA-
NIpresso il difensore avv. BOVIO VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'udienza del 19/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 05/11/2019, la
[...]
ha chiesto ingiungersi alla so- Controparte_2
cietà Parte_3
quale debitrice principale,
[...]
nonché ai fideiussori e Parte_1 Parte_4
, il pagamento in solido della somma di €
[...]
56.311,90 quale saldo debitore rinveniente dal rap-
porto di conto corrente n. 10615223, alla data del
31.07.2017.
Con decreto n. 5692 del 21/12/2020 è stato intimato ai debitori il pagamento in solido della somma so-
2 pra indicata.
Con atto di citazione del 22/02/2021, la
[...]
Parte_5
, e hanno
[...] Parte_1 Parte_2
spiegato opposizione avverso il detto decreto in-
giuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Annullare, revocare o comunque di-
chiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 5692/2020
(reso nell'ambito del procedimento monitorio numero
R.G. 16112/2019) del Tribunale di Bari, per tutte le eccezioni e ragioni sopra esposte e per l'effet-
to: a) rigettare le avverse domande di pagamento in quanto totalmente inammissibili ed infondate e pri-
ve di riscontro;
b) In subordine ridurle in propor-
zione dell'effettiva eventuale entità del credito a rideterminarsi, ove occorra, mediante espletanda
CTU, decurtando le indebite maggiorazioni per inte-
ressi e accessori non convenuti ovvero nulli e per non consentite capitalizzazioni o per superamento della tasso soglia di cui alla legge 108/1996; c)
in ogni caso dichiarare nulla ed inefficace, ovvero annullare la fideiussione prestata dai signori
[...]
e liberandoli da qual- Parte_6 Parte_2
siasi obbligo di pagamento. 2) Vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria ammet-
3 tere, se del caso CTU contabile al fine di determi-
nare l'eventuale effettiva entità dell'esposizione della società opponente con i criteri indicati in narrativa.”
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito la mancanza di prova del credito, l'usura-
rietà delle condizioni economiche, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la mancata pat-
tuizione delle condizioni economiche e il difetto di procura a oltre che, con riguardo alla Pt_7
fideiussione omnibus, la violazione della discipli-
na consumeristica e del TUB.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2021, Controparte_1
e, per essa, contestando la
[...] CP_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il riget- to. In via cautelare, l'opposta ha chiesto conce-
dersi la provvisoria esecutività del decreto oppo-
sto.
Con ordinanza del 05/08/2021, in mancanza a quella data della documentazione relativa all'andamento del rapporto di conto corrente, è
stata rigettata l'istanza cautelare di parte oppo-
sta.
La causa è stata istruita documentalmente ed a
4 mezzo CTU, depositata il 24/10/2023, dal dott.
[...]
e, all'udienza del 19/03/2025, è Persona_1
stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
Nelle proprie note conclusive, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione della l. 287/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Innanzitutto, va evidenziato che la società
[...]
ha provato la propria legit- Controparte_1
timazione attiva, peraltro non contestata da parte opposta, documentando l'adempimento pubblicitario ex art. 58 TUB (all. e fascicolo di parte opposta), produzione, questa, ritenuta ormai da consolidato orientamento giurisprudenziale atta a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
È priva di pregio la contestazione di parte oppo-
nente circa l'idoneità della procura, rilasciata dalla cessionaria alla mandataria a inte- Pt_7
grare i requisiti di cui all'art 77 c.p.c.
La detta procura (doc. d fascicolo di parte oppo-
5 sta), invero, ha natura tanto sostanziale che pro-
cessuale, conferendo alla procuratrice il potere di compiere, in nome e per conto, ovvero anche solo per conto, della società mandante, ogni “atto, at-
tività, adempimento e formalità dallo stesso procu-
ratore ritenuti necessari e/o utili alla ammini-
strazione, gestione, incasso ed eventuale recupero,
anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti”.
Non vi è alcun dubbio, dunque, che detta procura,
peraltro molto ampia, sia perfettamente aderente al dettato normativo e idonea alla valida costituzione in giudizio nella presente procedura.
Nel merito, non è fondata l'eccezione di parte op-
ponente relativa alla mancanza di prova documentale del credito.
Oggetto del giudizio è il conto corrente affidato n. 10615223 intrattenuto da
[...]
con Parte_1 Controparte_3
dal 01.06.2006 (data di accensione) al 13.05.2011
(data del passaggio a sofferenza), garantito da fi-
deiussione omnibus del 17/05/2006 a firma di
[...]
e . Parte_6 Parte_2
Orbene, se in sede monitoria la creditrice si è li-
mitata a produrre il documento contrattuale, la fi-
deiussione e l'estratto conto certificato ex art. 6 50 TUB, documentazione che, com'è noto, è idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nella successiva fase di merito, nei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., ha documentato anche l'andamento del rapporto di conto corrente, produ-
cendo la serie completa degli estratti conto (doc.
sub h del fascicolo di parte opposta), in tal modo adempiendo al proprio onere probatorio di attrice in senso sostanziale.
Dal canto loro, come detto, gli opponenti hanno formulato una serie di eccezioni di nullità.
In particolare, quanto all'eccezione di usurarietà
delle condizioni economiche, nel corso del giudizio ne è stata verificata l'infondatezza.
Va, innanzitutto evidenziato, in tema di modalità
di determinazione del TEG e di verifica del supera- mento del tasso soglia, come sia fondamentale il principio di simmetria/omogeneità.
Tale principio è stato fissato dalla Corte di Cas-
sazione a Sezioni Unite, che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il
TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di con-
tratto), sicché se detto raffronto non viene effet-
7 tuato utilizzando la medesima metodologia di calco-
lo, il dato che se ne ricava non può che essere vi-
ziato (Cass. SSUU n. 16303/2018). Ciò implica che il raffronto tra un TEG ricavato sulla base di cri-
teri diversi da quelli elaborati dalla Banca
d'Italia ed un TEGM rilevato sulla base di tali principi non avrebbe senso, trattandosi di grandez-
ze disomogenee e non paragonabili.
È chiaro, quindi, che il TEG vada calcolato sulla base delle medesime Istruzioni della banca d'Italia
tempo per tempo dettate ai fini della rilevazione del TEGM.
Sempre ai detti fini, con riguardo alla cms, occor-
re, inoltre, precisare che, per i rapporti svolti-
si, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globa-
le d'interesse praticato in concreto e della com-
missione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della me-
tà la percentuale della CMS media indicata nei de-
creti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
8 comma 1, della predetta legge n. 108, compensando-
si, poi, l'importo della eventuale eccedenza della
CMS in concreto praticata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia,, con il “margine” de-
gli interessi eventualmente residuo, pari alla dif-
ferenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concre-
to praticati (Cassazione Civile - Sez. Unite - n.
16303 del 20/06/2018).
Per il periodo successivo, invece, il TEG da raf-
frontare al tasso soglia va calcolato, in applica-
zione delle istruzioni della Banca d'Italia
dell'agosto 2009, tenendo conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Orbene, in corretta applicazione dei sopra richia-
mati principi, il Consulente d'ufficio, dott. Per_2
, che, nell'effettuare la sua rielaborazione,
[...]
ha tenuto conto solo delle condizioni pattuite, ha verificato il pieno rispetto delle soglie per l'usura con riguardo ai contratti prodotti, ossia:
- documento di sintesi del contratto di affida-
mento per imprese/professionisti del 17.05.2006
sottoscritto dalla correntista;
9 - documento di sintesi del conto corrente di corrispondenza del 20.04.2006.
Egli ha precisato, nel suo elaborato, che dall'esame degli estratti conto in atti, risultano ulteriori linee di credito, oltre il contratto di affidamento documentato, di cui, tuttavia, corret-
tamente non ha tenuto conto, espungendo tutte le relative girocontazioni perché non provate. Di con-
seguenza, non vi è stata necessità di verificarne la conformità rispetto alla legge anti usura.
Non è fondata neanche l'eccezione di applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non discipli-
nava il fenomeno anatocistico.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs 04/08/1999 ha modificato l'art. 120 TUB, sancendo la legittimità
dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni:
la norma de qua prevede che il CICR stabilisca mo-
dalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
dei pagamenti.
10 All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le perio-
dicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime mo-
dalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia,
con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147
(legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modali-
tà e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia as-
sicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debi-
tori che creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulte-
riori che, nelle successive operazioni di capita-
lizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capita-
le.
La predetta Delibera CICR non è mai stata emanata,
ma, ad ogni modo, si ritiene, che il divieto di anatocismo posto dalla nuova formulazione dell'art. 11 120 TUB sia immediatamente operativa. Infatti, se-
condo ampia e condivisibile giurisprudenza di meri-
to (cfr. tra le tante, Trib. Milano 15/01/2021;
Trib. Milano 24/06/2021, Trib. Roma 20/10/2015), la disposizione de qua contiene un contenuto precetti-
vo già chiaramente definito, che non necessita di essere ulteriormente specificato dalla Delibera
CICR, che avrebbe in ogni caso incontrato il limite del divieto di anatocismo posto dalla norma prima-
ria.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conver-
sione in legge, con modificazioni, del DL 14 feb-
braio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente no-
vellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Di conseguenza, se dal 9/02/2000 al 2013 la capita- lizzazione degli interessi era legittima, purché
applicata a condizione di reciprocità, a decorrere dal 2014 il fenomeno anatocistico risulta del tutto vietato.
Orbene, considerato che il rapporto di conto cor-
rente dedotto in giudizio rientra integralmente nel periodo di applicazione della Delibera CICR sopra detta, il CTU ha verificato la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a con-
12 dizione di reciprocità nel contratto del
20.04.2006. Egli, dunque, nella sua rielaborazione,
ha provveduto, coerentemente con la normativa ri-
chiamata, ad applicarla.
Non ha pregio il rilievo di parte opponente secondo cui la coincidenza tra TAN e TAE, indicati nel pre-
detto documento contrattuale, proverebbe l'assenza di effettiva capitalizzazione degli interessi cre-
ditori, con conseguente venir meno della reciproci-
tà.
Invero, l'apparente specularità delle due grandezze
TAN e TAE non è necessariamente indice di assenza di capitalizzazione con riguardo agli interessi creditori (sconfessata dal contratto che la preve-
de), ma ben può dipendere dall'approssimazione de-
cimale dovuta alla scelta di riportare un dato nu- mero di cifre dopo la virgola (cfr. fra le tante,
Corte d'Appello di Roma 27/01/2025). Nello specifi-
co, infatti, dall'esame degli scalari, il CTU ha verificato l'applicazione in concreto della capita-
lizzazione in condizioni di reciprocità.
È, invece, in parte fondata l'eccezione di difetto di pattuizione di talune condizioni economiche.
In particolare, quanto allo ius variandi, il consu-
lente ne ha verificato l'esercizio da parte della
13 banca in corso di rapporto, rilevando, tuttavia, la mancanza, in atti, della prova circa la pubblica-
zione in G.U. relativa a tali variazioni, come spe-
cificatamente previso dal combinato disposto dell'art. 118 TUB e dell'art. 11 della Delibera
C.I.C.R. del 04.03.2003, oltre che delle comunica-
zioni alla correntista “con la chiara evidenziazio-
ne delle variazioni intervenute”. Di conseguenza,
correttamente, il consulente non ha tenuto conto,
nel suo ricalcolo, delle variazioni sfavorevoli al cliente.
Quanto alla cms, va evidenziato che essa, per esse-
re valida, deve rivestire i requisiti della deter-
minatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quan-
do sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità
(tra le tante, Cass. 5359/2024; Trib. Modena n.
361/2018).
Nel caso di specie, la cms è risultata, ad un at-
tento esame dei documenti contrattuali effettuata dal CTU, pattuita ma senza indicazione del criterio di calcolo. Tale mancanza, inevitabilmente, ne com-
porta l'indeterminatezza, con la conseguenza che il
CTU, correttamente, non ne ha tenuto conto nella
14 sua rielaborazione.
Parimenti, il consulente ha espunto la “commissio-
ne per concessione rinnovo/fido”, “la commissione disponibilità immediata fondi (DIF)” e la “commis-
sione utilizzi oltre disponibilità fondi” in quanto non previste in alcun contratto.
Le ulteriori spese risultano, invece, convenute.
Perciò, si deve tenere conto del conteggio effet-
tuato dal CTU che ha applicato tutti i criteri so-
pra detti ed ha tenuto conto delle spese pattuite
(calcolo di cui all'allegato 4 dell'elaborato peri-
tale del dott. ). Tale calcolo, ha portato Per_1
ad un saldo a debito della correntista pari ad €. €
45.363,10.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del TUB e della normativa consumeri- stica, se ne rileva l'estrema genericità e difetto di evidenze probatorie.
Per di più, va evidenziato il difetto di prova cir-
ca la qualità di consumatori dei due garanti
[...]
e tra l'altro smentita Parte_6 Parte_2
dalla stessa denominazione sociale della società
correntista, recante, per l'appunto, il nome di
. Parte_1
Ad ogni modo, dall'esame del contratto in parola,
15 risulta che le clausole maggiormente onerose per i fideiussori sono state da costoro sottoscritte se-
paratamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Infine, va disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust, formulata nelle note conclusive.
Va, innanzitutto, chiarito che una tale nullità non potrebbe inficiare l'intero contratto, ma sarebbe,
al più parziale.
Infatti, la Corte di Cassazione a SSUU,
nell'arresto giurisprudenziale n. 41994/2021, ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clau-
sole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono par- zialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3
della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in rela-
zione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vie-
tata – perché restrittive, in concreto della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal con-
tratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Non può essere dichiarata, tuttavia, nel caso di
16 specie, neanche la nullità delle singole clausole.
Infatti, la sussistenza di accordi di cartello,
idonei a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune,
in violazione della normativa di cui alla legge n.
287/1990, va provata, anche attraverso elementi presuntivi, quali l'allegazione di provvedimenti amministrativi, per i quali non vige il principio iura novit curia. Tale prova non è mai stata forni-
ta.
Parte opponente, infatti, a sostegno della propria eccezione, ha fatto riferimento al modello abi 2002
ed al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che, ad ogni modo, non ha mai allegato.
Ogni altra questione risulta assorbita e non si evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti peritali.
Visto l'accoglimento, seppure in minima parte, dei motivi di opposizione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 4/5, liquidate nell'intero, sulla base del quan-
tum deciso, nel modo che segue:
Valore della causa: €. 45.363,10
Studio della controversia (valore medio): €.
1.701,00
17 Fase introduttiva (valore medio): €. 1.204,00
Fase istruttoria (valore medio): €. 1.806,00
Fase decisoria (valore medio): €. 2.905,00
Compenso tabellare: €. 7.616,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
1) In accoglimento parziale della domanda di pa-
gamento, revoca il decreto opposto e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in fa-
vore dell'opposta, della somma di €. 45.363,10, ol-
tre interessi nella misura legale dal dì della do-
manda sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura dei 4/5
in favore dell'opposta, liquidate nell'intero in €.
7.616,00 oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) Pone le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, per 4/5 definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro e, per il re-
stante 1/5 a carico dell'opposta;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente
18 esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 12/06/2025 .
Il G.U.
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