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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6049 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
; , , rapp.ti e difesi. giusta procura Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in atti dagli Avv Antonio Costabile e Italia Giordano
RICORRENTI
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 i ricorrenti, dipendenti della convenuta con qualifica di
Collaboratore professionale sanitario addetti al P.O. Villa Malta di Sarno, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese nel giorni festivi infrasettimanali nei periodo analiticamente indicati in ricorso;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
oggi, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell regolarmente citata in giudizio e non CP_1 costituita (cfr ricorso notificato in atti)
Nel merito si osserva che i ricorrenti – dipendenti della convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- lamentano di aver svolto turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999 e art 29 del successivo CCNL 2016-
2018.
Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito si evidenzia che appare ormai consolidato l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità per il quale «L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo» (cfr
Cass Civ 20743/2023, 1505/2021; 6716/2021; 2006/2022),
E' stato sul punto evidenziato che mentre la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili - gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo- il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e quello alternativo del trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, previsti dall'art. 9, attengono invece al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività ;
E' stato anche sottolineato come l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018 poiché non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo (al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto) non è comunque idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo;
Rilevato infine che i giorni festivi infrasettimanali lavorati dai ricorrenti risultano documentati dalle buste paga e dai cartellini marcatempo esibiti e che convenuta, non costituita in giudizio, non ha in alcun modo contestato i conteggi allegati (che appaiono in ogni caso corretti e confermi alla contrattazione di riferimento) la domanda va integralmente accolta;
Le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, della minima attività processuale svolta e della serialità della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 6049 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di dell'importo Pt_1 di euro 598,00 oltre accessori di legge per il periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2022 ; di Parte_2
[... dell'importo di euro 1.449,00 oltre accessori di legge per il periodo dal 01.12.2019 al 31.05.2021; di dell'importo di euro 547,00 oltre accessori di legge per il periodo dal 01.06.2021 al Parte_3
31.12.2022; di dell'importo di euro 1.924,00 oltre accessori di legge per il periodo dal Parte_4
01.04.2020 al 31.12.2022;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in euro
1.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 19/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
; , , rapp.ti e difesi. giusta procura Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in atti dagli Avv Antonio Costabile e Italia Giordano
RICORRENTI
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 i ricorrenti, dipendenti della convenuta con qualifica di
Collaboratore professionale sanitario addetti al P.O. Villa Malta di Sarno, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese nel giorni festivi infrasettimanali nei periodo analiticamente indicati in ricorso;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
oggi, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell regolarmente citata in giudizio e non CP_1 costituita (cfr ricorso notificato in atti)
Nel merito si osserva che i ricorrenti – dipendenti della convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- lamentano di aver svolto turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999 e art 29 del successivo CCNL 2016-
2018.
Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito si evidenzia che appare ormai consolidato l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità per il quale «L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo» (cfr
Cass Civ 20743/2023, 1505/2021; 6716/2021; 2006/2022),
E' stato sul punto evidenziato che mentre la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili - gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo- il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e quello alternativo del trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, previsti dall'art. 9, attengono invece al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività ;
E' stato anche sottolineato come l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018 poiché non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo (al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto) non è comunque idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo;
Rilevato infine che i giorni festivi infrasettimanali lavorati dai ricorrenti risultano documentati dalle buste paga e dai cartellini marcatempo esibiti e che convenuta, non costituita in giudizio, non ha in alcun modo contestato i conteggi allegati (che appaiono in ogni caso corretti e confermi alla contrattazione di riferimento) la domanda va integralmente accolta;
Le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, della minima attività processuale svolta e della serialità della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 6049 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di dell'importo Pt_1 di euro 598,00 oltre accessori di legge per il periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2022 ; di Parte_2
[... dell'importo di euro 1.449,00 oltre accessori di legge per il periodo dal 01.12.2019 al 31.05.2021; di dell'importo di euro 547,00 oltre accessori di legge per il periodo dal 01.06.2021 al Parte_3
31.12.2022; di dell'importo di euro 1.924,00 oltre accessori di legge per il periodo dal Parte_4
01.04.2020 al 31.12.2022;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in euro
1.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 19/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale