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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 865/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 09:55
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatrice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MANNUCCI ANDREA;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti ODOARDI LUCA;
Avv. Balata, in sost.
Controparte_2
Avv./Avv.ti ;
Parte_2
Avv./Avv.ti Avv.Ciccotti, in sost. Controparte_3
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_1
Tessera numero: P80142
Ordine Avvocati di: Roma
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_2
Tessera numero: Num_1
Ordine Avvocati di: Roma
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del
12 giugno 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 865/2024 RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 18735/23 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha condannato al pagamento della somma di € 10.576,54, pari CP_1 Parte_1 all'ammontare della cartella esattoriale emessa a carico dell'attrice a causa della condotta negligente del professionista al quale la stessa si era rivolta per presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005; ha respinto l'analoga domanda svolta dall'attrice nei confronti di , Parte_2 essendo rimasto indimostrato il conferimento dell'incarico al predetto;
ha posto a carico del Parte_1 le spese di lite sostenute dall'attrice; ha disposto la compensazione delle spese tra la il CP_1 Pt_2
e la chiamata in causa dal convenuto. CP_2 Controparte_4
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, previ gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente gravame per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18735/2023 emessa, dal Tribunale Ordinario Civile di Roma, Sezione XIII, Dott.ssa La Rosa, in data 20.12.2023 e notificata da parte appellata in data 11/01/2024: I) in via preliminare disporre la sospensione della esecutività della impugnata sentenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 283 c.p.c.; II) nel merito: in integrale riforma della impugnata sentenza dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. Parte_1 stante l'inesistenza di un mandato a suo nome sottoscritto dalla Sig.ra per l'invio telematico CP_1 della denuncia dei redditi oggetto del contendere. III) sempre nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna inflitta al Dott. stante l'evidente inconsistenza Parte_1 della domanda di parte attrice infondata , in fatto e diritto, e non provata;
IV) in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello condannare il Dott.
al pagamento delle sole penali previste in cartella e non anche delle imposte dovute Parte_1 dalla Sig.ra V) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre CP_1 oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato la fondatezza dell'appello, CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Parte_2 con vittoria di spese da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
La non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_5
Con provvedimento emesso in data 17 luglio 2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza e ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza del 12 giugno 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da nei CP_1 confronti di e per l'ammontare di € 18.076,54, oltre a € 500,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di spese sostenute nel giudizio tributario e a € 7.000,00 per il ristoro del danno morale.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, in data 15 luglio 2011 l'attrice aveva ricevuto da parte della la cartella di pagamento n. 09720110134532035000 Controparte_6 relativa all'annualità 2005 e riguardante i tributi EF, AP, Iva (maggiorati delle sanzioni di legge) per complessivi €18.634,80; la cartella traeva origine dall'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sui redditi percepiti nel 2005 come lavoratrice autonoma, a causa della mancata presentazione del Modello Unico 2006, nonostante la avesse incaricato dell'adempimento il commercialista CP_1
, che l'aveva seguita dal 2001 al 2006; l'attrice non era stata informata Parte_1 dell'omissione e ne era venuta a conoscenza solo con la ricezione della notifica dell'avviso di accertamento;
non appena ricevuta la cartella di pagamento, si era recata presso lo studio del
, il quale in data 24 novembre 2011 - unitamente a - aveva proposto Parte_1 Parte_2 impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria;
il giudizio si era concluso con la pronuncia CP_ d'inammissibilità del ricorso, in quanto erroneamente proposto solo nei confronti dell' di riscossione e non anche nei riguardi dell'Ente impositore, e con la condanna della alla rifusione CP_1 delle spese, liquidate in € 500,00; nel frattempo, l'attrice aveva ricevuto la notifica di un'altra cartella CP_ esattoriale dell'importo di € 3.777,04, in relazione ai contributi non corrisposti, sempre nell'anno 2005; l'importo complessivo del debito, pari a € 27.610,64 era stato ricalcolato, in esito alla rottamazione delle cartelle, in € 10.576,54.
Ai fini della decisione, va premesso che quanto alla posizione di , evocato in Parte_2 giudizio da in primo grado unitamente ad , la statuizione di rigetto CP_1 Parte_1 della domanda assunta dal Tribunale è passata in giudicato, in difetto di gravame.
Nella presente fase viene, quindi, esaminata la sola posizione di , con la Parte_1 precisazione che - nonostante la vicenda originaria abbia avuto un ulteriore sviluppo giudiziario con il procedimento avviato innanzi alla Commissione Tributaria - l'attuale oggetto del contendere è rappresentato dalla mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'attrice relativa all'anno
2005.
La pronuncia del Tribunale che ha limitato la condanna del al pagamento della Parte_1 somma di € 10.576,54, pari all'importo della cartella, così come ricalcolato in esito alla rottamazione, è divenuta, infatti, definitiva, nel senso che la non ha proposto appello incidentale per conseguire CP_1 le maggiori somme inizialmente pretese anche a titolo di danni conseguenti alla pronuncia d'inammissibilità resa dalla Commissione Tributaria;
resta, altresì, definitivamente accertato, in difetto di gravame incidentale, il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno morale.
Ciò posto, l'appello non è fondato.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante assume di non avere ricevuto l'incarico di inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi, va disattesa.
Invero, nella difesa assunta in primo grado il ha riconosciuto che l'attrice si era recata Parte_1 presso il suo studio per la trasmissione in via telematica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, ma ha sostenuto che all'epoca dei fatti non era abilitato ad eseguire l'adempimento per cui aveva effettuato il deposito a firma di , con il quale collaborava;
ha quindi precisato Persona_1 che a causa di un guasto tecnico, del quale non aveva ricevuto segnalazione, l'invio non si era perfezionato.
A fronte di tali assunti, risulta raggiunta la prova del conferimento dell'incarico della gestione della contabilità della comprensiva dell'invio della dichiarazione dei redditi. CP_1
La circostanza che l'appellante non fosse abilitato a porre in essere il citato adempimento non è opponibile all'attrice che, secondo quanto accertato ormai definitivamente con la sentenza gravata, non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il , ossia con il professionista che - secondo Per_1 quanto sostenuto dal - sarebbe stato delegato all'invio telematico della dichiarazione dei Parte_1 redditi;
né può ipotizzarsi che l'attrice fosse tenuta a verificare che il fosse dotato Parte_1 dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'apposito software, in quanto con l'accettazione dell'incarico il professionista ha assunto l'impegno di inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi.
Il dedotto guasto tecnico è rimasto privo di riscontri e, del pari, non costituisce una giustificazione del mancato adempimento, in quanto l'appellante - quale destinatario del mandato professionale - avrebbe dovuto verificare che l'incombente (sia pure dallo stesso commissionato a terzi) fosse andato a buon fine, dovendo in difetto ovviare all'inconveniente e, in ogni caso, avvertire tempestivamente la CP_1
La seconda censura, relativa all'erroneo calcolo delle somme dovute, non può, del pari, essere accolta.
In primo luogo, l'osservazione secondo cui il Tribunale, dopo aver premesso che “la domanda proposta dalla odierna attrice appare essere infondata per le ragioni esposte a seguire” avrebbe poi accolto la pretesa, non spiega rilievo, essendo evidente il mero refuso, attestato proprio dalle considerazioni svolte dal giudice di primo grado nel prosieguo della motivazione.
Quanto ai conteggi, l'assunto sostenuto dal secondo cui, al più, potevano essere poste a suo Parte_1 carico solo le sanzioni e non anche le imposte, va disatteso in quanto la domanda è stata proposta a titolo risarcitorio e - per effetto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2005 - la ha patito un duplice danno, posto che non ha potuto beneficiare dei crediti CP_1
EF e AP (che vantava) e ha subito l'accertamento dei redditi in via presuntiva, con conseguente definitivo aggravio della propria posizione fiscale.
La terza censura è ripetitiva dei rilievi già svolti e si incentra sul procedimento promosso innanzi alla
Commissione Tributaria in relazione al quale, come detto, la domanda di accertamento della responsabilità è stata respinta.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della si liquidano come da dispositivo, CP_1 avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alla posizione del , che non è stato destinatario di richieste ed è stato evocato in Per_1 giudizio ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio processuale, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado.
Nessun provvedimento deve intervenire in merito alle spese con riguardo alla Controparte_5
chiamata in causa in primo grado e rimasta contumace nella presente fase di appello.
[...]
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di delle spese del grado, CP_1 che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. 3) Compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Persona_1
4) Nulla per le spese in relazione alla Controparte_5
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 865/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 09:55
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatrice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MANNUCCI ANDREA;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti ODOARDI LUCA;
Avv. Balata, in sost.
Controparte_2
Avv./Avv.ti ;
Parte_2
Avv./Avv.ti Avv.Ciccotti, in sost. Controparte_3
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_1
Tessera numero: P80142
Ordine Avvocati di: Roma
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_2
Tessera numero: Num_1
Ordine Avvocati di: Roma
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del
12 giugno 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 865/2024 RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 18735/23 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha condannato al pagamento della somma di € 10.576,54, pari CP_1 Parte_1 all'ammontare della cartella esattoriale emessa a carico dell'attrice a causa della condotta negligente del professionista al quale la stessa si era rivolta per presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005; ha respinto l'analoga domanda svolta dall'attrice nei confronti di , Parte_2 essendo rimasto indimostrato il conferimento dell'incarico al predetto;
ha posto a carico del Parte_1 le spese di lite sostenute dall'attrice; ha disposto la compensazione delle spese tra la il CP_1 Pt_2
e la chiamata in causa dal convenuto. CP_2 Controparte_4
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, previ gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente gravame per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18735/2023 emessa, dal Tribunale Ordinario Civile di Roma, Sezione XIII, Dott.ssa La Rosa, in data 20.12.2023 e notificata da parte appellata in data 11/01/2024: I) in via preliminare disporre la sospensione della esecutività della impugnata sentenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 283 c.p.c.; II) nel merito: in integrale riforma della impugnata sentenza dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. Parte_1 stante l'inesistenza di un mandato a suo nome sottoscritto dalla Sig.ra per l'invio telematico CP_1 della denuncia dei redditi oggetto del contendere. III) sempre nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna inflitta al Dott. stante l'evidente inconsistenza Parte_1 della domanda di parte attrice infondata , in fatto e diritto, e non provata;
IV) in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello condannare il Dott.
al pagamento delle sole penali previste in cartella e non anche delle imposte dovute Parte_1 dalla Sig.ra V) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre CP_1 oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato la fondatezza dell'appello, CP_1 di cui ha chiesto il rigetto, con il riconoscimento delle spese di lite.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Parte_2 con vittoria di spese da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
La non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_5
Con provvedimento emesso in data 17 luglio 2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza e ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza del 12 giugno 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da nei CP_1 confronti di e per l'ammontare di € 18.076,54, oltre a € 500,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di spese sostenute nel giudizio tributario e a € 7.000,00 per il ristoro del danno morale.
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, in data 15 luglio 2011 l'attrice aveva ricevuto da parte della la cartella di pagamento n. 09720110134532035000 Controparte_6 relativa all'annualità 2005 e riguardante i tributi EF, AP, Iva (maggiorati delle sanzioni di legge) per complessivi €18.634,80; la cartella traeva origine dall'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sui redditi percepiti nel 2005 come lavoratrice autonoma, a causa della mancata presentazione del Modello Unico 2006, nonostante la avesse incaricato dell'adempimento il commercialista CP_1
, che l'aveva seguita dal 2001 al 2006; l'attrice non era stata informata Parte_1 dell'omissione e ne era venuta a conoscenza solo con la ricezione della notifica dell'avviso di accertamento;
non appena ricevuta la cartella di pagamento, si era recata presso lo studio del
, il quale in data 24 novembre 2011 - unitamente a - aveva proposto Parte_1 Parte_2 impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria;
il giudizio si era concluso con la pronuncia CP_ d'inammissibilità del ricorso, in quanto erroneamente proposto solo nei confronti dell' di riscossione e non anche nei riguardi dell'Ente impositore, e con la condanna della alla rifusione CP_1 delle spese, liquidate in € 500,00; nel frattempo, l'attrice aveva ricevuto la notifica di un'altra cartella CP_ esattoriale dell'importo di € 3.777,04, in relazione ai contributi non corrisposti, sempre nell'anno 2005; l'importo complessivo del debito, pari a € 27.610,64 era stato ricalcolato, in esito alla rottamazione delle cartelle, in € 10.576,54.
Ai fini della decisione, va premesso che quanto alla posizione di , evocato in Parte_2 giudizio da in primo grado unitamente ad , la statuizione di rigetto CP_1 Parte_1 della domanda assunta dal Tribunale è passata in giudicato, in difetto di gravame.
Nella presente fase viene, quindi, esaminata la sola posizione di , con la Parte_1 precisazione che - nonostante la vicenda originaria abbia avuto un ulteriore sviluppo giudiziario con il procedimento avviato innanzi alla Commissione Tributaria - l'attuale oggetto del contendere è rappresentato dalla mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'attrice relativa all'anno
2005.
La pronuncia del Tribunale che ha limitato la condanna del al pagamento della Parte_1 somma di € 10.576,54, pari all'importo della cartella, così come ricalcolato in esito alla rottamazione, è divenuta, infatti, definitiva, nel senso che la non ha proposto appello incidentale per conseguire CP_1 le maggiori somme inizialmente pretese anche a titolo di danni conseguenti alla pronuncia d'inammissibilità resa dalla Commissione Tributaria;
resta, altresì, definitivamente accertato, in difetto di gravame incidentale, il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno morale.
Ciò posto, l'appello non è fondato.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante assume di non avere ricevuto l'incarico di inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi, va disattesa.
Invero, nella difesa assunta in primo grado il ha riconosciuto che l'attrice si era recata Parte_1 presso il suo studio per la trasmissione in via telematica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, ma ha sostenuto che all'epoca dei fatti non era abilitato ad eseguire l'adempimento per cui aveva effettuato il deposito a firma di , con il quale collaborava;
ha quindi precisato Persona_1 che a causa di un guasto tecnico, del quale non aveva ricevuto segnalazione, l'invio non si era perfezionato.
A fronte di tali assunti, risulta raggiunta la prova del conferimento dell'incarico della gestione della contabilità della comprensiva dell'invio della dichiarazione dei redditi. CP_1
La circostanza che l'appellante non fosse abilitato a porre in essere il citato adempimento non è opponibile all'attrice che, secondo quanto accertato ormai definitivamente con la sentenza gravata, non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il , ossia con il professionista che - secondo Per_1 quanto sostenuto dal - sarebbe stato delegato all'invio telematico della dichiarazione dei Parte_1 redditi;
né può ipotizzarsi che l'attrice fosse tenuta a verificare che il fosse dotato Parte_1 dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'apposito software, in quanto con l'accettazione dell'incarico il professionista ha assunto l'impegno di inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi.
Il dedotto guasto tecnico è rimasto privo di riscontri e, del pari, non costituisce una giustificazione del mancato adempimento, in quanto l'appellante - quale destinatario del mandato professionale - avrebbe dovuto verificare che l'incombente (sia pure dallo stesso commissionato a terzi) fosse andato a buon fine, dovendo in difetto ovviare all'inconveniente e, in ogni caso, avvertire tempestivamente la CP_1
La seconda censura, relativa all'erroneo calcolo delle somme dovute, non può, del pari, essere accolta.
In primo luogo, l'osservazione secondo cui il Tribunale, dopo aver premesso che “la domanda proposta dalla odierna attrice appare essere infondata per le ragioni esposte a seguire” avrebbe poi accolto la pretesa, non spiega rilievo, essendo evidente il mero refuso, attestato proprio dalle considerazioni svolte dal giudice di primo grado nel prosieguo della motivazione.
Quanto ai conteggi, l'assunto sostenuto dal secondo cui, al più, potevano essere poste a suo Parte_1 carico solo le sanzioni e non anche le imposte, va disatteso in quanto la domanda è stata proposta a titolo risarcitorio e - per effetto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2005 - la ha patito un duplice danno, posto che non ha potuto beneficiare dei crediti CP_1
EF e AP (che vantava) e ha subito l'accertamento dei redditi in via presuntiva, con conseguente definitivo aggravio della propria posizione fiscale.
La terza censura è ripetitiva dei rilievi già svolti e si incentra sul procedimento promosso innanzi alla
Commissione Tributaria in relazione al quale, come detto, la domanda di accertamento della responsabilità è stata respinta.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della si liquidano come da dispositivo, CP_1 avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alla posizione del , che non è stato destinatario di richieste ed è stato evocato in Per_1 giudizio ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio processuale, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado.
Nessun provvedimento deve intervenire in merito alle spese con riguardo alla Controparte_5
chiamata in causa in primo grado e rimasta contumace nella presente fase di appello.
[...]
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di delle spese del grado, CP_1 che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. 3) Compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Persona_1
4) Nulla per le spese in relazione alla Controparte_5
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino