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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2037 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a Parte_1 C.F._1
VIGGIANELLO), rappresentato e difeso dall'Avv. SIRIMARCO FEDERICO c/o il cui studio in
MOTTAFOLLONE, alla Via Roma, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della TU (che non ha accertato in capo allo stesso i presupposti di natura sanitaria concernente la pensione e/o l 'assegno ex L. 222/84) rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta una di tali provvidenze;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della TU;
l non ha CP_1 inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la conseguenza che ogni lagnanza dell al riguardo risulta destituita di fondamento. CP_1
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 31.03.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 01.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 18.04.2025.
Risulta, altresì, proposto, in termini ed infruttuosamente, ricorso amministrativo avverso la decisione di rigetto della domanda.
Fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC ed acquisito il fascicolo della fase di ATP parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della TU;
l non ha inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in CP_1
Giudizio.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 2104/24 RG, chiedeva riconoscersi il beneficio della pensione e/o l'assegno ex L. 222/84 in suo favore rilevando come il ctu della pregressa fase processuale dott. non avesse dato il giusto Persona_1 peso alle patologie tutte affliggenti lo stesso sottovalutando, pertanto, la frattura bimalleolare, lo stroke emisferico ed il trauma toraco-addominale. A tal proposito va rilevato come l'art. 445 bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio ivi previsto dispone che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie risultano esplicitati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Controparte_2
Parte ricorrente, però, ha contestato le conclusioni del TU nominato nella pregressa fase processuale senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario. In buona sostanza l'istante si duole di una non corretta valutazione delle riscontrate patologie da cui è affetto, senza null'altro aggiungere e non traducendosi le lagnanze in censure precise ed analitiche volte a porre in rilievo eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e errate dal punto di vista scientifico, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Ed invero, deve rilevarsi che nella relazione svolta dal consulente tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente, con argomentazioni immuni da qualsivoglia vizio
In particolare, quanto allo stroke cerebrale l'Ausiliare del Giudice ha avuto modo di rilevare come il sig. non presenta “sintomi all'emilato sx (gamba)” (v. elaborato) escludendosi, Parte_1 pertanto, quella gravità denunciata in ricorso.
Analogamente è a dirsi per il trauma toraco-addominale e la frattura bimalleolare (v. ricorso ove è operato il riferimento a “caviglia instabile”) peraltro assai risalenti nel tempo, essendosi il dott.
trovato al cospetto di un soggetto non solo lucido ed orientato ma “con deambulazione Per_1 autonoma, accusando soltanto una prensione diminuita alle mani bilateralmente” (v. elaborato peritale)
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Le critiche alla TU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la TU disposta nella pregressa fase processuale, nel corso della quale sono valutate adeguatamente ed in modo più che congruo le patologie di cui è affetto il periziato;
ciò anche sulla scorta della documentazione sanitaria esistente agli atti.
L'opposizione, va, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della presente fase si quelle della pregressa di
ATP), stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp. att. CPC, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e sulla domanda da questo proposta nei confronti Parte_1 dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo a parte ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente:
a) alla pensione ex L. 222/84;
b) all'assegno ex L. 222/84.
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 23 Ottobre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2037 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a Parte_1 C.F._1
VIGGIANELLO), rappresentato e difeso dall'Avv. SIRIMARCO FEDERICO c/o il cui studio in
MOTTAFOLLONE, alla Via Roma, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della TU (che non ha accertato in capo allo stesso i presupposti di natura sanitaria concernente la pensione e/o l 'assegno ex L. 222/84) rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta una di tali provvidenze;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della TU;
l non ha CP_1 inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la conseguenza che ogni lagnanza dell al riguardo risulta destituita di fondamento. CP_1
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 31.03.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 01.04.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 18.04.2025.
Risulta, altresì, proposto, in termini ed infruttuosamente, ricorso amministrativo avverso la decisione di rigetto della domanda.
Fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC ed acquisito il fascicolo della fase di ATP parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della TU;
l non ha inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in CP_1
Giudizio.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 2104/24 RG, chiedeva riconoscersi il beneficio della pensione e/o l'assegno ex L. 222/84 in suo favore rilevando come il ctu della pregressa fase processuale dott. non avesse dato il giusto Persona_1 peso alle patologie tutte affliggenti lo stesso sottovalutando, pertanto, la frattura bimalleolare, lo stroke emisferico ed il trauma toraco-addominale. A tal proposito va rilevato come l'art. 445 bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio ivi previsto dispone che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie risultano esplicitati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Controparte_2
Parte ricorrente, però, ha contestato le conclusioni del TU nominato nella pregressa fase processuale senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario. In buona sostanza l'istante si duole di una non corretta valutazione delle riscontrate patologie da cui è affetto, senza null'altro aggiungere e non traducendosi le lagnanze in censure precise ed analitiche volte a porre in rilievo eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e errate dal punto di vista scientifico, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Ed invero, deve rilevarsi che nella relazione svolta dal consulente tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente, con argomentazioni immuni da qualsivoglia vizio
In particolare, quanto allo stroke cerebrale l'Ausiliare del Giudice ha avuto modo di rilevare come il sig. non presenta “sintomi all'emilato sx (gamba)” (v. elaborato) escludendosi, Parte_1 pertanto, quella gravità denunciata in ricorso.
Analogamente è a dirsi per il trauma toraco-addominale e la frattura bimalleolare (v. ricorso ove è operato il riferimento a “caviglia instabile”) peraltro assai risalenti nel tempo, essendosi il dott.
trovato al cospetto di un soggetto non solo lucido ed orientato ma “con deambulazione Per_1 autonoma, accusando soltanto una prensione diminuita alle mani bilateralmente” (v. elaborato peritale)
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Le critiche alla TU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la TU disposta nella pregressa fase processuale, nel corso della quale sono valutate adeguatamente ed in modo più che congruo le patologie di cui è affetto il periziato;
ciò anche sulla scorta della documentazione sanitaria esistente agli atti.
L'opposizione, va, dunque, rigettata.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della presente fase si quelle della pregressa di
ATP), stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp. att. CPC, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e sulla domanda da questo proposta nei confronti Parte_1 dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo a parte ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente:
a) alla pensione ex L. 222/84;
b) all'assegno ex L. 222/84.
- Spese irripetibili.
Castrovillari, 23 Ottobre 2025
Il GOP
Dott. Corrado Stumpo