Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 481
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato alcun termine prescrizionale, in quanto l'intimazione di pagamento originava da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente e non impugnati.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione adeguatamente motivata, in quanto originava da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Inammissibilità per precedente giudicato

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato per 13 cartelle, in quanto già opposte e respinte in precedenti giudizi. Per la cartella residua, la pretesa era cristallizzata per effetto di una successiva intimazione di pagamento non impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 481
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 481
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo