CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3248/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249014544081000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110011771518000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110029624884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110029624884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024893288000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022237721000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022237822000 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022237822000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140007054440000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140007054440000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140014275987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160019279959000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170003588519000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170003588519000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170015985520000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180022887618000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5488/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249014544081000, notificata in data 26.02.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento a n. 14 (quattordici) cartelle di pagamento sottese, analiticamente indicate nel ricorso.
Deduce la prescrizione e, sotto vari profili, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che parte ricorrente ha già opposto, precedentemente, le cartelle sottese all'atto impugnato, con plurime decisioni di rigetto dei distinti ricorsi (sentenze di questa Corte n. 1215/2022, n. 4777/2024, n. 8028/2024, n. 170/2025, n.
5336/2025.
Inoltre l'unica cartella non precedentemente opposta (n. 09420160030466647000) era contenuta nell'intimazione di pagamento n. 09420189007884482000, notificata il 21/02/2019, non impugnata, nonché nell'intimazione di pagamento n. 09420239003322945000, opposta ma con esclusione della cartella (RGR n. 6595/2023).
Quindi la resistente eccepisce, con riferimento al vizio di omessa motivazione dell'atto opposto, non essere ravvisabile alcuna illegittimità.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che, per mero errore di collazione con altri dispositivi resi alla medesima udienza, è stato depositato, in data 25.09.2025, il sopraindicato dispositivo n. 5488/2025, nel quale è stato erroneamente indicato “accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione,” in luogo di “rigetta”, trattandosi di decisione di rigetto, per cui il dispositivo stesso viene corretto in conformità a quanto deciso.
Il ricorso, infatti, è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato, con produzione poi non contestata dal ricorrente, che le cartelle (tranne una) erano state opposte e i relativi giudizi si erano conclusi con decisioni di rigetto, per cui il ricorso, in relazione a n. 13 (tredici) cartelle, è infondato;
analogamente, con riferimento alla residua cartella, è dirimente la cristallizzazione della pretesa per effetto della notifica di successivo atto interruttivo (citata intimazione di pagamento n. 09420189007884482000, notificata il 21/02/2019) non opposto.
L'intimazione, inoltre, originando da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, è adeguatamente motivata, né è maturato alcun termine prescrizionale.
Le spese, tenuto conto che la questione decisa è ripetitiva di altre precedentemente trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3248/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249014544081000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110011771518000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110029624884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110029624884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120024893288000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022237721000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022237822000 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022237822000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140007054440000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140007054440000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201400094693090000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140014275987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150016339863000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160019279959000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094201600304666647000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170003588519000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170003588519000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170015985520000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180022887618000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5488/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249014544081000, notificata in data 26.02.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento a n. 14 (quattordici) cartelle di pagamento sottese, analiticamente indicate nel ricorso.
Deduce la prescrizione e, sotto vari profili, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che parte ricorrente ha già opposto, precedentemente, le cartelle sottese all'atto impugnato, con plurime decisioni di rigetto dei distinti ricorsi (sentenze di questa Corte n. 1215/2022, n. 4777/2024, n. 8028/2024, n. 170/2025, n.
5336/2025.
Inoltre l'unica cartella non precedentemente opposta (n. 09420160030466647000) era contenuta nell'intimazione di pagamento n. 09420189007884482000, notificata il 21/02/2019, non impugnata, nonché nell'intimazione di pagamento n. 09420239003322945000, opposta ma con esclusione della cartella (RGR n. 6595/2023).
Quindi la resistente eccepisce, con riferimento al vizio di omessa motivazione dell'atto opposto, non essere ravvisabile alcuna illegittimità.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che, per mero errore di collazione con altri dispositivi resi alla medesima udienza, è stato depositato, in data 25.09.2025, il sopraindicato dispositivo n. 5488/2025, nel quale è stato erroneamente indicato “accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione,” in luogo di “rigetta”, trattandosi di decisione di rigetto, per cui il dispositivo stesso viene corretto in conformità a quanto deciso.
Il ricorso, infatti, è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato, con produzione poi non contestata dal ricorrente, che le cartelle (tranne una) erano state opposte e i relativi giudizi si erano conclusi con decisioni di rigetto, per cui il ricorso, in relazione a n. 13 (tredici) cartelle, è infondato;
analogamente, con riferimento alla residua cartella, è dirimente la cristallizzazione della pretesa per effetto della notifica di successivo atto interruttivo (citata intimazione di pagamento n. 09420189007884482000, notificata il 21/02/2019) non opposto.
L'intimazione, inoltre, originando da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, è adeguatamente motivata, né è maturato alcun termine prescrizionale.
Le spese, tenuto conto che la questione decisa è ripetitiva di altre precedentemente trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.