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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6850/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to VISCIDO FILIPPO, giusta mandato in Parte_1
calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI CP_1
SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 31.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia l'assegno mensile di assistenza, vinte le spese di lite. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta una integrazione delle operazioni peritali, atteso il deposito di nuova documentazione agli atti, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 06.06.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda non può trovare accoglimento per quanto avanti precisato.
In via preliminare, va rammentato che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione;
ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg.
509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. (Cass.
30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica, organo che delibera, altresì, la concessione delle prestazioni.
Ebbene nella relazione peritale resa in fase di atp si legge che la ricorrente è affetta da
“Rachialgie e limitazioni funzionale in paziente con spondiloartrosie e discopatie e pregresso intervento d i laminectomia C4‐C6. Ipertensione arteriosa. Obesità lieve ”.
L'ausiliario ha dunque provveduto ad assegnare ad ogni patologia la percentuale di invalidità prevista dal DM di riferimento del 5.02.1992. Ha precisato che nulla era emerso a carico dell'apparato respiratorio e dall'esame neuropsichiatrico, tanto che la ricorrente era apparsa lucida, orientata e collaborante;
ha analizzato l'obesità intesa come accumulo di grasso quantificato in base all'indice di massa corporea o IMC che nel caso di specie aveva posto pari a 31 cui corrisponde una obesità lieve o un primo grado di obesità (i.m.c. da 30 a 35).
Il consulente ha poi specificato che per l'obesità con complicanze artrosiche cod. 7105, la tabella prevedeva una percentuale di invalidità minima del 31% e massima del 40%, individuando la percentuale adatta al caso di specie nel 20% atteso il basso valore dell'i.m.c.
e la mancanza di significative complicanze artrosiche.
L'ausiliario ha affermato altresì che l'esame funzionale dell'apparato osteoarticolare aveva accertato una limitazione della flessione e dei movimenti di lateralità del collo così come una limitazione ai gradi estremi del tratto lombare del rachide, mentre la deambulazione ed i cambi di postura erano autonomi, ritenendo corretto il riferimento al cod. 7010 ed idonea la valutazione del 31%. Infine, in relazione all'ipertensione, il consulente ha richiesto una visita cardiologica mai esibita accertando dunque solo un soffio puntuale. Alla luce di tale quadro patologico il ctu aveva riconosciuto la percentuale del 50% di valore invalidante.
In sede di integrazione peritale, il consulente ha esaminato un certificato cardiologico del
4.12.2024 descrivendo una situazione di angina, Sostanzialmente anamnestica, con angiografia coronarica normale e asintomatica, con prova da sforzo negativa ed ECG negativo. Ha evidenziato come il cardiologo avesse espresso una diagnosi di stenosi aortica valvolare lieve consigliando di effettuare una tc coronarica e un doppler dell'aorta addominale -accertamenti mai pervenuti- senza attribuire alcuna classe nyha.
Ebbene, considerato che il legislatore ha riconosciuto alla cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi il codice 6409 ed una invalidità del 25%, ed alla coronaropatia lieve
– cod. 6446- un range valutativo dall'11 al 20%, trattandosi di una stenosi valvolare lieve in assenza di altro dimostrato danno cardiaco, il consulente ha concluso attribuendo alla cardiopatia un grado equitativo di invalidità pari al 15% ed ha, pertanto, affermato che il valore dell'invalidità da cui è affetta la ricorrente è del 55% senza elementi che consentano, sul piano medico – legale, l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici risultanti dai certificati prodotti ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso non può trovare dunque accoglimento.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
. Così deciso in Salerno lì 06.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino