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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/11/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 774/24 R.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente la Parte_1 Parte_2 prima dall'avv. Leo Chiara e il secondo dall'avv. Alviani Christian giusta procure speciali alle liti allegate ai rispettivi atti introduttivi del presente giudizio
ATTRICE E CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 12/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/4/24 aveva chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso due dei loro cinque figli nati fuori del matrimonio ( il 26/8/05 ), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e ( il 10/6/07 ), esponendo in proposito Per_2 quanto segue: “1. La Sig.ra e il Sig. niziavano una relazione more uxorio nel 1990/1991. 2. Pt_1 Pt_2
La famiglia si stabiliva inizialmente in un immobile in affitto e di seguito, nel 2000, provvedevano ad acquistare con mutuo l'immobile sito a Frosinone (FR) in Via Tommaso Albinoni n. 291. 3. Da tale convivenza nascevano i figli: nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] Persona_3 Parte_3
1 (FR), nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] Parte_4 Parte_5
(FR) e nata il [...] a [...].
4. Dopo alcuni anni i rapporti tra i conviventi sono Parte_6 diventati difficili e nel 2014 la Sig.ra interrompeva la relazione sentimentale con il Sig. lo stesso Pt_1 Pt_2 però restava nell'abitazione familiare fino a quando, nel 2016, a seguito di alcuni problemi con la giustizia, si trovava in stato di detenzione. Tale situazione si è protratta fino al 2023. 5. Dal 2014 ad oggi la Sig.ra si Pt_1
è occupata e si occupa autonomamente di tutte le esigenze dei figli senza ricevere alcun tipo di supporto né economico né morale da parte dell'altro genitore, ad esclusione della percezione degli assegni familiari nel periodo in cui il Sig. si trovava in detenzione (doc. 2).
6. Si specifica che la Sig.ra si è occupata Pt_2 Pt_1 delle esigenze dei figli e in quanto il primogenito ed il Parte_4 Parte_6 Parte_5 secondogenito – e – erano già autonomi e indipendenti all'epoca. Il figlio Persona_3 Pt_3 Pt_4
divenuto maggiorenne nel 2019 ma solo da pochi anni ha iniziato a lavorare e, pertanto, fino a due-
[...] tre anni fa non era autonomo né indipendente.
7. La Sig.ra attraverso lo svolgimento di diverse attività Pt_1 lavorative e di supporti da parte dello Stato ha provveduto alle esigenze della sua famiglia in autonomia. Nel momento in cui il Sig. ha iniziato a lavorare, la ricorrente ha richiesto una partecipazione alle spese Pt_2 della famiglia, senza però avere alcun riscontro positivo.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Accertare e dichiarare che il Sig. ha violato gli Parte_2 obblighi di mantenimento previsti dagli artt. 147, 315 bis e 316 bis c.c. e per l'effetto condannare lo stesso al versamento di un mantenimento mensile pari ad € 400,00 per le figli attualmente minori e non autosufficienti da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico in base alle variazioni
ISTAT, a tale somma dovranno essere aggiunte le spese straordinarie per una percentuale del 50% per ciascun genitore. Voglia l'Ill.mo Tribunale condannare il Sig. al pagamento della somma Parte_2 pari ad € 48.000,00 o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia e più equa a titolo di arretrati di mantenimento mai versati. Con vittoria di spese, onorari e competenze da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore secondo quanto previsto dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria di costituzione del 10/11/24, con la quale svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive e concludeva, nel merito, come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: disattendere la domanda per il riconoscimento del versamento di un mantenimento mensile pari ad € 400 per le figlie attualmente minorenni e non autosufficienti, oltre alla partecipazione delle spese extra ordinarie nella misura del 50 % cadauno con decorrenza dal mese successivo a quello di emissione della relativa ordinanza;
rigettare la richiesta di condanna al pagamento di € 48.00,00 a titolo di arretrati di mantenimento mai versati poiché destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale, attesa la insussistenza del presupposto nonché la intempestività della richiesta;
”.
2 All'udienza del 12/11/24 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso le predette due loro figlie: “affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento prevalente con la madre in Frosinone in via Tomaso Albinoni 291; Per_2 frequentazione di con il padre da effettuarsi a fine settimana alternati dal sabato ore 10:00 alla Per_2 domenica ore 21:00 nonché un giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta e per la durata di circa due ore;
obbligo di di contribuire al mantenimento di nonché di Parte_2 Per_2 Per_1
( maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente ) col versamento a entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese e con decorrenza da dicembre 2024 la somma complessiva di € 300,00 ( da intendersi
€ 150,00 per ciascuna delle due figlie ), oltre rivalutazione monetaria annuale come da indici ISTAT, nonché oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie per le due predette figlie come da Protocollo in proposito di questo Tribunale;
l'A.U.U. spettante alle parti per e viene attribuito interamente a Per_1 Per_2 [...]
riserva in eventuale e separato giudizio della ulteriore residua domanda giudiziale di Pt_1 [...] relativamente alla richiesta di mantenimento per gli arretrati delle figlie;
spese di lite compensate”. Pt_1
I difensori delle parti concludevano congiuntamente in conformità, chiedendo l'accoglimento delle predette condizioni concordate dalle parti. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le stesse sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per l'effetto le recepisce come in Per_2 dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e in relazione alle loro due figlie nate fuori del matrimonio Parte_2
e come da condizioni concordate dalle parti Parte_5 Parte_6 all'udienza del 12/11/24, sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal
Tribunale; 3 b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, il 19/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice rel.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 774/24 R.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente la Parte_1 Parte_2 prima dall'avv. Leo Chiara e il secondo dall'avv. Alviani Christian giusta procure speciali alle liti allegate ai rispettivi atti introduttivi del presente giudizio
ATTRICE E CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 12/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/4/24 aveva chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso due dei loro cinque figli nati fuori del matrimonio ( il 26/8/05 ), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e ( il 10/6/07 ), esponendo in proposito Per_2 quanto segue: “1. La Sig.ra e il Sig. niziavano una relazione more uxorio nel 1990/1991. 2. Pt_1 Pt_2
La famiglia si stabiliva inizialmente in un immobile in affitto e di seguito, nel 2000, provvedevano ad acquistare con mutuo l'immobile sito a Frosinone (FR) in Via Tommaso Albinoni n. 291. 3. Da tale convivenza nascevano i figli: nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] Persona_3 Parte_3
1 (FR), nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] Parte_4 Parte_5
(FR) e nata il [...] a [...].
4. Dopo alcuni anni i rapporti tra i conviventi sono Parte_6 diventati difficili e nel 2014 la Sig.ra interrompeva la relazione sentimentale con il Sig. lo stesso Pt_1 Pt_2 però restava nell'abitazione familiare fino a quando, nel 2016, a seguito di alcuni problemi con la giustizia, si trovava in stato di detenzione. Tale situazione si è protratta fino al 2023. 5. Dal 2014 ad oggi la Sig.ra si Pt_1
è occupata e si occupa autonomamente di tutte le esigenze dei figli senza ricevere alcun tipo di supporto né economico né morale da parte dell'altro genitore, ad esclusione della percezione degli assegni familiari nel periodo in cui il Sig. si trovava in detenzione (doc. 2).
6. Si specifica che la Sig.ra si è occupata Pt_2 Pt_1 delle esigenze dei figli e in quanto il primogenito ed il Parte_4 Parte_6 Parte_5 secondogenito – e – erano già autonomi e indipendenti all'epoca. Il figlio Persona_3 Pt_3 Pt_4
divenuto maggiorenne nel 2019 ma solo da pochi anni ha iniziato a lavorare e, pertanto, fino a due-
[...] tre anni fa non era autonomo né indipendente.
7. La Sig.ra attraverso lo svolgimento di diverse attività Pt_1 lavorative e di supporti da parte dello Stato ha provveduto alle esigenze della sua famiglia in autonomia. Nel momento in cui il Sig. ha iniziato a lavorare, la ricorrente ha richiesto una partecipazione alle spese Pt_2 della famiglia, senza però avere alcun riscontro positivo.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Accertare e dichiarare che il Sig. ha violato gli Parte_2 obblighi di mantenimento previsti dagli artt. 147, 315 bis e 316 bis c.c. e per l'effetto condannare lo stesso al versamento di un mantenimento mensile pari ad € 400,00 per le figli attualmente minori e non autosufficienti da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico in base alle variazioni
ISTAT, a tale somma dovranno essere aggiunte le spese straordinarie per una percentuale del 50% per ciascun genitore. Voglia l'Ill.mo Tribunale condannare il Sig. al pagamento della somma Parte_2 pari ad € 48.000,00 o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia e più equa a titolo di arretrati di mantenimento mai versati. Con vittoria di spese, onorari e competenze da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore secondo quanto previsto dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria di costituzione del 10/11/24, con la quale svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive e concludeva, nel merito, come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: disattendere la domanda per il riconoscimento del versamento di un mantenimento mensile pari ad € 400 per le figlie attualmente minorenni e non autosufficienti, oltre alla partecipazione delle spese extra ordinarie nella misura del 50 % cadauno con decorrenza dal mese successivo a quello di emissione della relativa ordinanza;
rigettare la richiesta di condanna al pagamento di € 48.00,00 a titolo di arretrati di mantenimento mai versati poiché destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale, attesa la insussistenza del presupposto nonché la intempestività della richiesta;
”.
2 All'udienza del 12/11/24 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso le predette due loro figlie: “affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento prevalente con la madre in Frosinone in via Tomaso Albinoni 291; Per_2 frequentazione di con il padre da effettuarsi a fine settimana alternati dal sabato ore 10:00 alla Per_2 domenica ore 21:00 nonché un giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta e per la durata di circa due ore;
obbligo di di contribuire al mantenimento di nonché di Parte_2 Per_2 Per_1
( maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente ) col versamento a entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese e con decorrenza da dicembre 2024 la somma complessiva di € 300,00 ( da intendersi
€ 150,00 per ciascuna delle due figlie ), oltre rivalutazione monetaria annuale come da indici ISTAT, nonché oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie per le due predette figlie come da Protocollo in proposito di questo Tribunale;
l'A.U.U. spettante alle parti per e viene attribuito interamente a Per_1 Per_2 [...]
riserva in eventuale e separato giudizio della ulteriore residua domanda giudiziale di Pt_1 [...] relativamente alla richiesta di mantenimento per gli arretrati delle figlie;
spese di lite compensate”. Pt_1
I difensori delle parti concludevano congiuntamente in conformità, chiedendo l'accoglimento delle predette condizioni concordate dalle parti. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le stesse sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per l'effetto le recepisce come in Per_2 dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e in relazione alle loro due figlie nate fuori del matrimonio Parte_2
e come da condizioni concordate dalle parti Parte_5 Parte_6 all'udienza del 12/11/24, sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal
Tribunale; 3 b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, il 19/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice rel.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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