Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1963, n. 306
Articolo 2
Versione
13 aprile 1963
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economici spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078 , sono elevati del 30 per cento.
Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1963