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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1636/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tanzi e Enrica A. Giannetta
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
-Resistente contumace-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei postumi permanenti indennizzabili, derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 23.8.2019, da cumularsi con quelle derivanti da precedenti infortuni già denunciati e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva infatti, di aver svolto lavoro di manovale edile, e di essere caduto rovinosamente al suolo, durante lo svolgimento delle sue mansioni, riportando la rottura traumatica dei tendini della spalla sinistra, nonché esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla.
In ragione di questo, presentava domanda amministrativa all' , il quale CP_1
riconosceva solo un periodo di inabilità temporanea assoluta, liquidando la relativa indennità, senza però riscontrare menomazioni dell'integrità psico-fisica. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo all , lo stesso CP_1
non si è costituito né è comparso in giudizio, di conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve in ogni caso osservarsi che l in sede amministrativa ha riconosciuto l'eziologia CP_1
lavorativa del predetto infortunio, provvedendo alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, sebbene non abbia poi riscontrato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico fisica e, quindi, la ricorrenza dei postumi permanenti.
In ordine agli aspetti medico legali, si evidenza invece che l'espletata consulenza medica del dott. , ha consentito di appurare che il ricorrente Persona_1
è affetto da “Esiti algodisfunzionali di rottura traumatica della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente”, rilevando l'origine dell'occasione di lavoro come fattore eziopatogenetico delle lesioni dedotte. Dall'infortunio, riferisce ancora il CTU, sarebbero quindi derivate delle menomazioni rappresentate da una limitazione di circa un terzo di tutti i movimenti della spalla sinistra, ipotonotrofia muscolare con asimmetria anatomica rispetto alla controlaterale, con dolore alla palpazione.
Le risultanze della consulenza, dunque, rilevano e confermano la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Di conseguenza, a seguito dell'evento infortunistico de quo al ricorrente sono residuati postumi concretizzati in un danno biologico permanente, che il CTU ha quantificato nella misura del 9 (nove) %, secondo le tabelle contenute nel DM 12 luglio 2000, applicando i codici 227 e 223.
Procedendo, pertanto, al cumulo con le altre due menomazioni (esiti cicatriziali in regione frontale con pregiudizio estetico lieve, con riconoscimento del 2% e perdita anatomica del IV e V dito mano sinistra, complesso esito cicatriziale esteso dal dorso della mano alla sede di amputazione, sindrome da trauma cranio-encefalico con riconoscimento del 22%) è stato riconosciuto, nella fattispecie, complessivamente un danno biologico permanente nella misura del 30% (trenta percento).
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 30% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dal mese di novembre 2021.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
, così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 30 (trenta) per cento, con decorrenza dal mese di novembre 2021, condanna l al CP_1
pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91; 2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.200,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv.ti Francesco Tanzi e Enrica A. Giannetta, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 3 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1636/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tanzi e Enrica A. Giannetta
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
-Resistente contumace-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei postumi permanenti indennizzabili, derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 23.8.2019, da cumularsi con quelle derivanti da precedenti infortuni già denunciati e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva infatti, di aver svolto lavoro di manovale edile, e di essere caduto rovinosamente al suolo, durante lo svolgimento delle sue mansioni, riportando la rottura traumatica dei tendini della spalla sinistra, nonché esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla.
In ragione di questo, presentava domanda amministrativa all' , il quale CP_1
riconosceva solo un periodo di inabilità temporanea assoluta, liquidando la relativa indennità, senza però riscontrare menomazioni dell'integrità psico-fisica. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo all , lo stesso CP_1
non si è costituito né è comparso in giudizio, di conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve in ogni caso osservarsi che l in sede amministrativa ha riconosciuto l'eziologia CP_1
lavorativa del predetto infortunio, provvedendo alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, sebbene non abbia poi riscontrato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico fisica e, quindi, la ricorrenza dei postumi permanenti.
In ordine agli aspetti medico legali, si evidenza invece che l'espletata consulenza medica del dott. , ha consentito di appurare che il ricorrente Persona_1
è affetto da “Esiti algodisfunzionali di rottura traumatica della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente”, rilevando l'origine dell'occasione di lavoro come fattore eziopatogenetico delle lesioni dedotte. Dall'infortunio, riferisce ancora il CTU, sarebbero quindi derivate delle menomazioni rappresentate da una limitazione di circa un terzo di tutti i movimenti della spalla sinistra, ipotonotrofia muscolare con asimmetria anatomica rispetto alla controlaterale, con dolore alla palpazione.
Le risultanze della consulenza, dunque, rilevano e confermano la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente.
Di conseguenza, a seguito dell'evento infortunistico de quo al ricorrente sono residuati postumi concretizzati in un danno biologico permanente, che il CTU ha quantificato nella misura del 9 (nove) %, secondo le tabelle contenute nel DM 12 luglio 2000, applicando i codici 227 e 223.
Procedendo, pertanto, al cumulo con le altre due menomazioni (esiti cicatriziali in regione frontale con pregiudizio estetico lieve, con riconoscimento del 2% e perdita anatomica del IV e V dito mano sinistra, complesso esito cicatriziale esteso dal dorso della mano alla sede di amputazione, sindrome da trauma cranio-encefalico con riconoscimento del 22%) è stato riconosciuto, nella fattispecie, complessivamente un danno biologico permanente nella misura del 30% (trenta percento).
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 30% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dal mese di novembre 2021.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
, così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 30 (trenta) per cento, con decorrenza dal mese di novembre 2021, condanna l al CP_1
pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91; 2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.200,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv.ti Francesco Tanzi e Enrica A. Giannetta, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 3 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)