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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6648/2022, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 05/05/2025
TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. IACOVELLI GIUSEPPE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: , con l'Avv. LA CP_1 C.F._2
GHEZZA PASQUALE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1
di essere coniuge della parte convenuta in forza CP_1
di matrimonio celebrato il 20/10/2007. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli attualmente minorenni.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 20/05/2022).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di separazione ma contestando le avverse prospettazioni in relazione alle pronunce accessorie.
Nel prosieguo del giudizio, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti
2 per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6648/2022 introdotto con ricorso del 20/05/2022 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del P.M., così CP_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6648/2022, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 05/05/2025
TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. IACOVELLI GIUSEPPE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: , con l'Avv. LA CP_1 C.F._2
GHEZZA PASQUALE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1
di essere coniuge della parte convenuta in forza CP_1
di matrimonio celebrato il 20/10/2007. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli attualmente minorenni.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 20/05/2022).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di separazione ma contestando le avverse prospettazioni in relazione alle pronunce accessorie.
Nel prosieguo del giudizio, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti
2 per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6648/2022 introdotto con ricorso del 20/05/2022 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del P.M., così CP_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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