Sentenza 11 settembre 2007
Massime • 1
In tema di irragionevole durata del processo, il "dies a quo", del processo penale, decorre dal momento in cui l'imputato ha conoscenza diretta dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti; ne consegue che in detta durata deve computarsi anche il periodo di custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/2007, n. 19093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19093 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FLEMING 55, presso l'avvocato PIETROSANTI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TUCCI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di LECCE, depositato il 02/02/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2007 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PAPANTI PAOLO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON AS chiedeva alla Corte d'Appello di Lecce, con ricorso in data 29/07/2004, equa riparazione per un procedimento penale a suo carico conclusosi, dopo circa dieci anni, con sentenza di assoluzione.
Precisava il ricorrente di essere all'epoca dei fatti assessore presso il Comune di Bari e che, in data 12/01/1994, il GIP del Tribunale di Bari aveva disposto nei suoi confronti provvedimento di custodia cautelare mentre il relativo giudizio, così instaurato si era concluso con sentenza del Tribunale di Bari in data 10/06/1999, con successiva sentenza della Corte d'Appello di Bari del 24/06/2002 e con sentenza infine della Corte di Cassazione del 2/02/2004. L'adita Corte di Lecce, con il decreto in esame in data 20/01/2005, liquidava l'importo di Euro 4.000,00 in relazione alla ritenuta durata irragionevole di anni due mesi otto e giorni sei a titolo di equa riparazione.
Ricorre per Cassazione il ON con tre motivi;
resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ON ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e relativo difetto di motivazione con riferimento all'individuazione del periodo di durata irragionevole, anche in ordine al dies a quo;
in particolare si fa presente che "la Corte territoriale non ha considerato la durata complessiva del processo, focalizzando la propria attenzione solo su singoli periodi all'interno del processo" ed inoltre che non è stato computato il periodo riguardante la custodia cautelare in carcere (dal 29/10/1993 al 12/01/1994).
Con il secondo motivo si deduce ancora la violazione del suddetto art. 2, e relativo difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del danno non patrimoniale in questione, con particolare riferimento sia alla valutazione della durata irragionevole della procedura (per cui è errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui "in atti emerge che la durata del processo si è irragionevolmente dilatata per un tempo complessivo di giorni 833 per il giudizio dinanzi al Tribunale, giorni 74 per quello innanzi alla Corte d'Appello e giorni 19 per quello innanzi alla Corte di Cassazione ...), sia in considerazione della "posta in gioco"ed alla cd. perdita di chances". Fondato è il primo motivo di ricorso.
Censurabile è, infatti, la decisione impugnata là dove, ai fini dell'individuazione del periodo di durata irragionevole del processo ritiene quale dies a quo la prima udienza di discussione innanzi al collegio giudicante del 21-2-1996, trascurando il rilevante dato che circa tre anni prima, in data 29-10-1993, il ON aveva subito, quale primo atto del processo penale in questione, attività di perquisizione domiciliare, nonché custodia cautelare in carcere (con decorrenza dal 12-1-1994).
È da rilevare in proposito che, come già sostenuto da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 15087/2004), il dies a quo, ai fini del computo della durata irragionevole di un processo, con specifico riferimento a quello di carattere penale, comincia a decorrere non necessariamente con la prima udienza o con il primo atto con il quale l'imputato è "condotto" innanzi ai giudici penali in ordine alla valutazione della sussistenza delle accuse rivoltegli, bensì dal momento in cui lo stesso ha conoscenza diretta dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti;
ne consegue che detta durata debba computarsi anche con riferimento al periodo riguardante lo stato di custodia cautelare in carcere.
Fondato è, poi, il primo profilo di censura del secondo motivo:
innanzitutto non è dato comprendere sulla base di quale criterio i giudici del merito abbiano computato il periodo di durata ragionevole, dopo aver erroneamente affermato che non è ravvisabile "nè sul piano normativo ne' all'interno della giurisprudenza della Corte Europea una norma che abbia fissato un termine di durata medio (tre o quattro anni) oltre il quale la durata deve considerarsi ragionevole", con ciò del tutto omettendo di considerare che dato giurisprudenziale (sia europeo che di questa Corte di legittimità) ormai acquisito e consolidato è quello che mediamente (salvo diversa valutazione in relazione al cado di specie) fissa in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo e un anno per la fase di legittimità la durata ragionevole;
in secondo luogo, e proprio in virtù di tale erronea premessa argomentativa, la decisione in esame è censurabile là dove non indica i parametri adottati al fine dell'individuazione della sopraesposta durata irragionevole (anni due, mesi otto e giorni sei). Corretta, invece, con riferimento al secondo profilo di censura del secondo motivo, è sia la liquidazione del danno non patrimoniale in questione sulla base di Euro 1.500,00 per ogni anno di irragionevole durata (conforme agli standards europei), anche in considerazione dello status del richiedente, sia la ritenuta insussistenza, nell'ambito del potere discrezionale spettante al giudice del merito, di altre "voci" di danno, in quanto considerate prive di adeguato supporto probatorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nonché il secondo motivo nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007