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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
– Parte_1 C.F._1
Difesa dall'avv. Paola RIPA
RICORRENTE
Nei confronti di
PM in sede
Ogg.: mutamento sesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.5.25. In particolare, parte ricorrente ha chiesto, rispettivamente:
a) accertare e dichiarare che la signora ha acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e Pt_1 sociali corrispondenti al sesso maschile;
b) dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di ” conseguentemente, ordinare Per_1 all'ufficiale di Stato civile del Comune di Alba dove fu trascritto l'atto di nascita di effettuare la rettificazione del relativo registro, indicando l'acquisito sesso maschile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia ”; Per_1
c) contestualmente, autorizzare e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad Parte_1 effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari femminili seguiti da quelli di ricostruzione di quelli maschili ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo maschile nel quale si riconosce l'attore;
pagina 1 di 7 in via subordinata, dichiarare che nulla osta che e gli enti sanitari ai quali la stessa si Parte_1 rivolga a realizzino tutti gli interventi trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari quindi seguiti da quelli di ricostruzioni di quelli maschili ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo maschile nel quale si riconosce l'attore.
Con rinuncia ai termini.
Il PM (già associatosi alla domanda) nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice ha depositato ricorso per ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile oltrechè a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (primari e secondari), in particolare, per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili in maschili, dato atto del compiuto percorso di transizione;
con conseguente rettificazione, rispettivamente: del genere, del nome (da “ a ”) in tutti gli atti di stato civile. Pt_1 Per_1
Si è costituito ritualmente il PM che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con rinuncia ai termini.
Verificato il contraddittorio, acquisita la documentazione complessivamente allegata e disposto l'esame della parte attrice, all'esito, la causa veniva direttamente trattenuta a riserva per la decisione collegiale.
La domanda è fondata e, in quanto tale, va accolta.
- SUL MUTAMENTO DEL SESSO
Parte attrice ha chiesto, in via principale, autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da femminili a maschili (cd. transizione female to male - F2M -).
Come noto, si tratta di condizione non più ritenuta necessaria per ottenere la rettifica dell'attribuzione di sesso: ciò alla luce di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1 e 3 L. 164/1982 e succ. mod.; percorso culminato nella decisione (Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015) con cui i giudici di legittimità, in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata (ECHR, 11.7.2002, 28957/95, Case of Christine WI vs. United Kingdom, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, Cass. civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X;
Corte Cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08) ebbene i giudici di legittimità hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere;
cui l'intervento in sede chirurgica può accedere in via meramente eventuale (superato cd. procedimento bifasico).
In linea, l'intervento della Corte costituzionale (21/10/2015, n. 221) che ha ritenuto inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento (ord. n° 228 del 20 agosto 2014) con riferimento all'art. 1, I, L. 164/1982 rispetto agli artt. 2, 3, 32, 117, I, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU: nel senso della non obbligatorietà dell'intervento, fermo il rigoroso controllo giurisprudenziale sull'accertamento dei trattamenti svolti e sulla effettiva serietà dell'intendimento di parte attrice.
Premesso che, quando è entrata in vigore la L. n. 164 del 1982, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
pagina 2 di 7 Sennonchè, più in generale, va dato atto dell'assenza, nel testo dell'art. 1, I della L. 164/1982 e succ.mod., di qualsivoglia specifico riferimento alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere;
il che depone nel senso di non ritenere la necessità di trattamenti chirurgici (es. plastico/altro di adeguamento) funzionali allo scopo di ottenere la riattribuzione del sesso in sede anagrafica: trattandosi di misure che possono rappresentare solo parte delle tecniche che la scienza pone a disposizione della persona per raggiungere l'equilibrio fra soma e psiche;
nell'ambito di uno sfondo di valutazione più complesso e più ampio – significativamente, si era posta, in tal senso, l'esigenza di superare la condizione giuridicamente discriminatoria nella quale versava il transessuale già prima dell'entrata in vigore della legge predetta (Corte Cost., n. 161 del
1985) -.
Successivamente, si è assistito ad un progresso scientifico marcato in campo medico – in particolare, nei settori della psicologia e della psichiatria -, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità
(di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle libertà individuali e relazionali;
da cui l'emersione ed il progressivo riconoscimento di diritti (anche) in materia di determinazione del genere, nel segno di agevolare la persona nella scelta del percorso (non solo strettamente sanitario) più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Atteso che il momento determinativo- conclusivo di tale percorso individuale è assolutamente personale e certamente non standardizzabile, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Già con sentenza n° 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Da ultimo, va richiamata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1° settembre 2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143), nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico laddove le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti
(dal Tribunale) all'accoglimento della domanda;
potendosi compiere il percorso di transizione anche senza un intervento di adeguamento chirurgico (es. trattamenti ormonali, sostegno psicologico comportamentale ecc.).
Se ne ricava la massima valorizzazione del processo di libera autodeterminazione individuale (e il consenso scrimina ex art. 32 Cost. il divieto degli atti di disposizione del corpo ex art. 5 c.c.) verso l'obiettivo (purchè clinicamente supportato e consapevolmente perseguito) del mutamento di genere sessuale;
obiettivo che è completamento della personalità individuale: da realizzarsi mediante la più varia (nel senso di variamente declinabile) serie di trattamenti medici e psicologici e (anche) chirurgici, laddove ritenuti nel caso necessari (ex multis, T. Vicenza, II, 19/6/2024, n.1238; T. Padova, I, 17/06/2024, n.1124; T. Rovigo, I, 20/01/2023, n.68; T. Napoli, XIII, 23/05/2022, n.5066; T. Milano, sez. I, 04/11/2021, n. 8952; T. Grosseto, 3/10/2019, n.740).
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione acquisita, si riscontra complessivamente che:
1. (nata ad [...], in data [...]) risulta in stato libero e senza figli;
fin Parte_1 dall'infanzia si sente e si comporta apertamente come un ragazzo;
dopo il confronto con i pagina 3 di 7 familiari, il disagio per lo sviluppo puberale, le prime (non appaganti) esperienze di relazioni, a partire dal 2022 inizia – come tale – il proprio percorso di psicoterapia, finalizzata ad Per_1 approfondire la disforia di genere in vista dell'inizio della terapia ormonale mascolinizzante;
2. in particolare, risultano documentati in atti, rispettivamente:
- relazione a firma della psicologa (dott. che, nell'ambito del percorso di esplorazione Tes_1 dell'identità di genere del centro specializzato IG di Torino (che opera secondo le linee guida espresse in materia a livello internazionale - tra gli altri, osservatorio nazionale sull'identità di genere), ha dato atto degli esiti dei colloqui clinici e della evoluzione personale del Santi, onde concludere nel senso della maturata consapevolezza di parte attrice circa la psicodiagnosi svolta: “(…) si dichiara che la signora ha effettuato un periodo di Pt_1 esplorazione dell'identità di genere in accordo con le vigenti linee guida effettuando i colloqui clinici e le visite mediche previste (…) mostrandosi sempre disponibile e collaborativa (…) ai colloqui il soggetto è apparso vigile, cosciente, orientato nel tempo, nello spazio e rispetto alla propria persona (…) si conferma che non emerge uno sviluppo psicosessuale congruo al genere femminile ma, al contrario, esso si connota in senso maschile. Il paziente ha dimostrato buone capacità di critica e di giudizio. Da tale esplorazione si conferma la presenza di una disforia di genere, si ritiene che non sussistano controindicazioni all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante. L'equipe ritiene che tale trattamento possa essere l'indicazione terapeutica d'elezione in funzione dell'aumento del benessere psicofisico e della qualità di vita del soggetto.
Si ritiene inoltre consigliabile il proseguimento della psicoterapia individuale per monitorare l'impatto del trattamento ormonale sul funzionamento psichico ed emotivo del soggetto e per accompagnarlo nella scelta dell'opzione terapeutica più adeguata” (relazione 15.6.23);
- da ultimo, è stata prodotta la relazione conclusiva del percorso integrato (psicologico ed endocrinologico) di affermazione di genere affrontato da parte attrice;
in particolare, annota l'equipe: “(…) ha sempre effettuato con regolarità le visite endocrinologiche di Per_1 controllo a cadenza programmata associata a colloqui di psicoterapia individuale. Si precisa che l'atteggiamento generale del soggetto è stato fin da subito connotato in senso maschile come anche l'aspetto generale l'abbigliamento (…) il paziente si è sempre riferito a sé utilizzando il genere maschile in modo spontaneo e senza forzature (…) in anamnesi emergono dati riferibili a una disforia di genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturata durante l'adolescenza (…) l'arrivo del ciclo mestruale è stato vissuto in modo disastroso in quanto per era qualcosa che non gli apparteneva (…) allo stesso Per_1 tempo la crescita del seno è stata vissuta come qualcosa di limitante e invalidante (…) intorno ai
20 anni grazie a una sua ex fidanzata (…) comprende di essere (…) un ragazzo Per_1 transgender e prende consapevolezza di sè. Da questo momento inizia ad effettuare coming out (…) l'inizio del trattamento ormonale ha rappresentato per lui un'importante passaggio che gli ha permesso una maggiore integrazione tra l'identità di genere che sente come proprio il sesso assegnato alla nascita (…) il che ha permesso a di raggiungere una maggior sicurezza in Per_1 sé ed una sempre maggior serenità nelle relazioni interpersonali (…) la terapia ormonale, il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita che ha poco a poco ha vissuto, l'hanno Per_1 portato al raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare gli interventi di affermazione chirurgica del genere in modo consapevole e non idealizzato“; sicchè, in conclusione, l'equipe ritiene che: “(…) il paziente presenta una disforia di genere e vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali punto tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile (…); non sussistono controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al pagina 4 di 7 cambio del nome del genere che si considerano esseri trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione e psichica” (relazione 27.6.24);
- in linea le risultanze del parallelo percorso endocrinologico(dott.ri e : viene Per_2 Per_3 riportato il progetto del di procedere con la terapia ormonale in corso onde pervenire al Pt_1 risultato, in una, di defemminizzazione e virilizzazione completa – anche tramite interventi ricostruttivi –; più precisamente, si dà atto che: “(…) nel Febbraio 2024 veniva effettuata mascolinizzazione del torace in Spagna (…) si attesta che è attualmente in trattamento Per_1 ormonale di affermazioni genere sotto controllo medico (…) e ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo. Pertanto è possibile ragionevolmente affermare che l'intervento chirurgico di affermazione di genere
(istero-annessiectomia) da sentito come parte integrante della sua realizzazione Per_1 psicofisica unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione.
valuterà in futuro la possibilità di successivi trattamenti chirurgici per l'adeguamento Per_1 dei genitali esterni” (relazione dott. 14.10.24); Per_2
- è stata confermata, senza soluzione di continuità, l'assenza di patologie di natura psichiatrica/alterazioni del pensiero, come ha aggiornato la dott. in sede di relazione Tes_1 integrativa (relazione 21.2.25) secondo cui “(…) non sono mai riportati segni /sintomi di scompenso psicopatologico”.
In linea con i predetti riscontri documentali, anche le dichiarazioni rese da , che si è presentato Per_1 in udienza con abiti e modi evidentemente maschili ed alle domande del GR ha specificato: “Sono
. per l'anagrafe; ho fatto il liceo scientifico, mi sono diplomato poi volevo fare il Per_1 Parte_1 militare (…)lavoro in un supermercato, a faccio anche il falegname;
quattro o cinque anni fa Per_4 ho cominciato il percorso;
sto meglio ma starò bene solo quando avrò un documento che attesta quello che io mi sento davvero;
sono cresciuto in una realtà piccola, a , non avevo idea di cosa fare, Per_1 sono stato male, vivevo questo disagio da solo;
anche con la mia famiglia ci sono stati problemi, in particolare con mia madre adesso va meglio (…) per i documenti se ti fermano, è un continuo imbarazzo”.
In definitiva, pertanto, l'oggettività delle risultanze emerse, evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità (allo stato) di una scelta di genere per cui parte attrice da tempo ha optato;
identificandosi come ”, pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche femminili, Per_1 l'attore avverte (da tempo e irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere (maschile) nel quale si riconosce;
scelta in ragione della quale ha intrapreso il percorso complessivamente documentato, nonché quello di modificazione fisica, oltre alla contemporanea spendita a livello sociale della propria identità maschile.
La domanda va accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, determina l'autorizzazione alla domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, fermo il superamento del cd. procedimento bifasico (Corte Cost. 143/24 cit.); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte può, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
pagina 5 di 7 - SUL MUTAMENTO DEL PRENOME La modifica del nome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso è in linea con l'orientamento prevalente (ex aliis, T. , 16.01.1986, Per_5
T. 3/3/2017, T. Milano, 30/3/2017, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, Per_6
n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349); onde non gravare la parte della necessità per la parte di instaurare autonomo, ulteriore giudizio (secondo le norme sull'ordinamento dello stato civile, art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Depongono quindi nel senso dell'accoglimento della domanda sia ragioni di economia processuale;
sia l'assenza di disposizioni / circostanze che condizionino (anche provvisoriamente) l'uso del nome utilizzato in precedenza;
ciò a riprova del fatto che la riservatezza - che tutela la passata identità della persona – prevale di regola sulle esigenze di ostensione dei terzi, come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Conseguentemente anche quanto al nome di parte attrice la domanda va accolta: ” anziché Per_1
sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente – in uso e Pt_1 ormai identificativo di parte attrice.
- SULLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta di parte attrice di presentarsi e vivere il proprio genere di identificazione (maschile), con il nome già in uso di “ ” determina, conseguentemente, la necessità di adeguamento dei documenti Per_1 di identificazione, onde scongiurare difficoltà/limitazioni nella vita di relazione.
Va disposta, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
Le spese, considerati gli esiti e la natura necessaria del giudizio, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte attrice, da Parte_1 femminile a maschile;
2) dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Alba proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in il prenome di parte attrice debba sostituirsi e Pt_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome ”; Per_1
4) spese irripetibili.
Asti, 21.5.25
Il GR
pagina 6 di 7 dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
– Parte_1 C.F._1
Difesa dall'avv. Paola RIPA
RICORRENTE
Nei confronti di
PM in sede
Ogg.: mutamento sesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.5.25. In particolare, parte ricorrente ha chiesto, rispettivamente:
a) accertare e dichiarare che la signora ha acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e Pt_1 sociali corrispondenti al sesso maschile;
b) dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di ” conseguentemente, ordinare Per_1 all'ufficiale di Stato civile del Comune di Alba dove fu trascritto l'atto di nascita di effettuare la rettificazione del relativo registro, indicando l'acquisito sesso maschile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia ”; Per_1
c) contestualmente, autorizzare e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad Parte_1 effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari femminili seguiti da quelli di ricostruzione di quelli maschili ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo maschile nel quale si riconosce l'attore;
pagina 1 di 7 in via subordinata, dichiarare che nulla osta che e gli enti sanitari ai quali la stessa si Parte_1 rivolga a realizzino tutti gli interventi trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari quindi seguiti da quelli di ricostruzioni di quelli maschili ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo maschile nel quale si riconosce l'attore.
Con rinuncia ai termini.
Il PM (già associatosi alla domanda) nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice ha depositato ricorso per ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile oltrechè a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (primari e secondari), in particolare, per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili in maschili, dato atto del compiuto percorso di transizione;
con conseguente rettificazione, rispettivamente: del genere, del nome (da “ a ”) in tutti gli atti di stato civile. Pt_1 Per_1
Si è costituito ritualmente il PM che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con rinuncia ai termini.
Verificato il contraddittorio, acquisita la documentazione complessivamente allegata e disposto l'esame della parte attrice, all'esito, la causa veniva direttamente trattenuta a riserva per la decisione collegiale.
La domanda è fondata e, in quanto tale, va accolta.
- SUL MUTAMENTO DEL SESSO
Parte attrice ha chiesto, in via principale, autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da femminili a maschili (cd. transizione female to male - F2M -).
Come noto, si tratta di condizione non più ritenuta necessaria per ottenere la rettifica dell'attribuzione di sesso: ciò alla luce di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1 e 3 L. 164/1982 e succ. mod.; percorso culminato nella decisione (Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015) con cui i giudici di legittimità, in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata (ECHR, 11.7.2002, 28957/95, Case of Christine WI vs. United Kingdom, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, Cass. civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X;
Corte Cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08) ebbene i giudici di legittimità hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere;
cui l'intervento in sede chirurgica può accedere in via meramente eventuale (superato cd. procedimento bifasico).
In linea, l'intervento della Corte costituzionale (21/10/2015, n. 221) che ha ritenuto inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento (ord. n° 228 del 20 agosto 2014) con riferimento all'art. 1, I, L. 164/1982 rispetto agli artt. 2, 3, 32, 117, I, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU: nel senso della non obbligatorietà dell'intervento, fermo il rigoroso controllo giurisprudenziale sull'accertamento dei trattamenti svolti e sulla effettiva serietà dell'intendimento di parte attrice.
Premesso che, quando è entrata in vigore la L. n. 164 del 1982, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
pagina 2 di 7 Sennonchè, più in generale, va dato atto dell'assenza, nel testo dell'art. 1, I della L. 164/1982 e succ.mod., di qualsivoglia specifico riferimento alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere;
il che depone nel senso di non ritenere la necessità di trattamenti chirurgici (es. plastico/altro di adeguamento) funzionali allo scopo di ottenere la riattribuzione del sesso in sede anagrafica: trattandosi di misure che possono rappresentare solo parte delle tecniche che la scienza pone a disposizione della persona per raggiungere l'equilibrio fra soma e psiche;
nell'ambito di uno sfondo di valutazione più complesso e più ampio – significativamente, si era posta, in tal senso, l'esigenza di superare la condizione giuridicamente discriminatoria nella quale versava il transessuale già prima dell'entrata in vigore della legge predetta (Corte Cost., n. 161 del
1985) -.
Successivamente, si è assistito ad un progresso scientifico marcato in campo medico – in particolare, nei settori della psicologia e della psichiatria -, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità
(di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle libertà individuali e relazionali;
da cui l'emersione ed il progressivo riconoscimento di diritti (anche) in materia di determinazione del genere, nel segno di agevolare la persona nella scelta del percorso (non solo strettamente sanitario) più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Atteso che il momento determinativo- conclusivo di tale percorso individuale è assolutamente personale e certamente non standardizzabile, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Già con sentenza n° 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Da ultimo, va richiamata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1° settembre 2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143), nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico laddove le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti
(dal Tribunale) all'accoglimento della domanda;
potendosi compiere il percorso di transizione anche senza un intervento di adeguamento chirurgico (es. trattamenti ormonali, sostegno psicologico comportamentale ecc.).
Se ne ricava la massima valorizzazione del processo di libera autodeterminazione individuale (e il consenso scrimina ex art. 32 Cost. il divieto degli atti di disposizione del corpo ex art. 5 c.c.) verso l'obiettivo (purchè clinicamente supportato e consapevolmente perseguito) del mutamento di genere sessuale;
obiettivo che è completamento della personalità individuale: da realizzarsi mediante la più varia (nel senso di variamente declinabile) serie di trattamenti medici e psicologici e (anche) chirurgici, laddove ritenuti nel caso necessari (ex multis, T. Vicenza, II, 19/6/2024, n.1238; T. Padova, I, 17/06/2024, n.1124; T. Rovigo, I, 20/01/2023, n.68; T. Napoli, XIII, 23/05/2022, n.5066; T. Milano, sez. I, 04/11/2021, n. 8952; T. Grosseto, 3/10/2019, n.740).
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione acquisita, si riscontra complessivamente che:
1. (nata ad [...], in data [...]) risulta in stato libero e senza figli;
fin Parte_1 dall'infanzia si sente e si comporta apertamente come un ragazzo;
dopo il confronto con i pagina 3 di 7 familiari, il disagio per lo sviluppo puberale, le prime (non appaganti) esperienze di relazioni, a partire dal 2022 inizia – come tale – il proprio percorso di psicoterapia, finalizzata ad Per_1 approfondire la disforia di genere in vista dell'inizio della terapia ormonale mascolinizzante;
2. in particolare, risultano documentati in atti, rispettivamente:
- relazione a firma della psicologa (dott. che, nell'ambito del percorso di esplorazione Tes_1 dell'identità di genere del centro specializzato IG di Torino (che opera secondo le linee guida espresse in materia a livello internazionale - tra gli altri, osservatorio nazionale sull'identità di genere), ha dato atto degli esiti dei colloqui clinici e della evoluzione personale del Santi, onde concludere nel senso della maturata consapevolezza di parte attrice circa la psicodiagnosi svolta: “(…) si dichiara che la signora ha effettuato un periodo di Pt_1 esplorazione dell'identità di genere in accordo con le vigenti linee guida effettuando i colloqui clinici e le visite mediche previste (…) mostrandosi sempre disponibile e collaborativa (…) ai colloqui il soggetto è apparso vigile, cosciente, orientato nel tempo, nello spazio e rispetto alla propria persona (…) si conferma che non emerge uno sviluppo psicosessuale congruo al genere femminile ma, al contrario, esso si connota in senso maschile. Il paziente ha dimostrato buone capacità di critica e di giudizio. Da tale esplorazione si conferma la presenza di una disforia di genere, si ritiene che non sussistano controindicazioni all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante. L'equipe ritiene che tale trattamento possa essere l'indicazione terapeutica d'elezione in funzione dell'aumento del benessere psicofisico e della qualità di vita del soggetto.
Si ritiene inoltre consigliabile il proseguimento della psicoterapia individuale per monitorare l'impatto del trattamento ormonale sul funzionamento psichico ed emotivo del soggetto e per accompagnarlo nella scelta dell'opzione terapeutica più adeguata” (relazione 15.6.23);
- da ultimo, è stata prodotta la relazione conclusiva del percorso integrato (psicologico ed endocrinologico) di affermazione di genere affrontato da parte attrice;
in particolare, annota l'equipe: “(…) ha sempre effettuato con regolarità le visite endocrinologiche di Per_1 controllo a cadenza programmata associata a colloqui di psicoterapia individuale. Si precisa che l'atteggiamento generale del soggetto è stato fin da subito connotato in senso maschile come anche l'aspetto generale l'abbigliamento (…) il paziente si è sempre riferito a sé utilizzando il genere maschile in modo spontaneo e senza forzature (…) in anamnesi emergono dati riferibili a una disforia di genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturata durante l'adolescenza (…) l'arrivo del ciclo mestruale è stato vissuto in modo disastroso in quanto per era qualcosa che non gli apparteneva (…) allo stesso Per_1 tempo la crescita del seno è stata vissuta come qualcosa di limitante e invalidante (…) intorno ai
20 anni grazie a una sua ex fidanzata (…) comprende di essere (…) un ragazzo Per_1 transgender e prende consapevolezza di sè. Da questo momento inizia ad effettuare coming out (…) l'inizio del trattamento ormonale ha rappresentato per lui un'importante passaggio che gli ha permesso una maggiore integrazione tra l'identità di genere che sente come proprio il sesso assegnato alla nascita (…) il che ha permesso a di raggiungere una maggior sicurezza in Per_1 sé ed una sempre maggior serenità nelle relazioni interpersonali (…) la terapia ormonale, il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita che ha poco a poco ha vissuto, l'hanno Per_1 portato al raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare gli interventi di affermazione chirurgica del genere in modo consapevole e non idealizzato“; sicchè, in conclusione, l'equipe ritiene che: “(…) il paziente presenta una disforia di genere e vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali punto tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile (…); non sussistono controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al pagina 4 di 7 cambio del nome del genere che si considerano esseri trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione e psichica” (relazione 27.6.24);
- in linea le risultanze del parallelo percorso endocrinologico(dott.ri e : viene Per_2 Per_3 riportato il progetto del di procedere con la terapia ormonale in corso onde pervenire al Pt_1 risultato, in una, di defemminizzazione e virilizzazione completa – anche tramite interventi ricostruttivi –; più precisamente, si dà atto che: “(…) nel Febbraio 2024 veniva effettuata mascolinizzazione del torace in Spagna (…) si attesta che è attualmente in trattamento Per_1 ormonale di affermazioni genere sotto controllo medico (…) e ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo. Pertanto è possibile ragionevolmente affermare che l'intervento chirurgico di affermazione di genere
(istero-annessiectomia) da sentito come parte integrante della sua realizzazione Per_1 psicofisica unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione.
valuterà in futuro la possibilità di successivi trattamenti chirurgici per l'adeguamento Per_1 dei genitali esterni” (relazione dott. 14.10.24); Per_2
- è stata confermata, senza soluzione di continuità, l'assenza di patologie di natura psichiatrica/alterazioni del pensiero, come ha aggiornato la dott. in sede di relazione Tes_1 integrativa (relazione 21.2.25) secondo cui “(…) non sono mai riportati segni /sintomi di scompenso psicopatologico”.
In linea con i predetti riscontri documentali, anche le dichiarazioni rese da , che si è presentato Per_1 in udienza con abiti e modi evidentemente maschili ed alle domande del GR ha specificato: “Sono
. per l'anagrafe; ho fatto il liceo scientifico, mi sono diplomato poi volevo fare il Per_1 Parte_1 militare (…)lavoro in un supermercato, a faccio anche il falegname;
quattro o cinque anni fa Per_4 ho cominciato il percorso;
sto meglio ma starò bene solo quando avrò un documento che attesta quello che io mi sento davvero;
sono cresciuto in una realtà piccola, a , non avevo idea di cosa fare, Per_1 sono stato male, vivevo questo disagio da solo;
anche con la mia famiglia ci sono stati problemi, in particolare con mia madre adesso va meglio (…) per i documenti se ti fermano, è un continuo imbarazzo”.
In definitiva, pertanto, l'oggettività delle risultanze emerse, evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità (allo stato) di una scelta di genere per cui parte attrice da tempo ha optato;
identificandosi come ”, pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche femminili, Per_1 l'attore avverte (da tempo e irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere (maschile) nel quale si riconosce;
scelta in ragione della quale ha intrapreso il percorso complessivamente documentato, nonché quello di modificazione fisica, oltre alla contemporanea spendita a livello sociale della propria identità maschile.
La domanda va accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, determina l'autorizzazione alla domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, fermo il superamento del cd. procedimento bifasico (Corte Cost. 143/24 cit.); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte può, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
pagina 5 di 7 - SUL MUTAMENTO DEL PRENOME La modifica del nome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso è in linea con l'orientamento prevalente (ex aliis, T. , 16.01.1986, Per_5
T. 3/3/2017, T. Milano, 30/3/2017, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, Per_6
n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349); onde non gravare la parte della necessità per la parte di instaurare autonomo, ulteriore giudizio (secondo le norme sull'ordinamento dello stato civile, art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Depongono quindi nel senso dell'accoglimento della domanda sia ragioni di economia processuale;
sia l'assenza di disposizioni / circostanze che condizionino (anche provvisoriamente) l'uso del nome utilizzato in precedenza;
ciò a riprova del fatto che la riservatezza - che tutela la passata identità della persona – prevale di regola sulle esigenze di ostensione dei terzi, come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Conseguentemente anche quanto al nome di parte attrice la domanda va accolta: ” anziché Per_1
sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente – in uso e Pt_1 ormai identificativo di parte attrice.
- SULLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta di parte attrice di presentarsi e vivere il proprio genere di identificazione (maschile), con il nome già in uso di “ ” determina, conseguentemente, la necessità di adeguamento dei documenti Per_1 di identificazione, onde scongiurare difficoltà/limitazioni nella vita di relazione.
Va disposta, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
Le spese, considerati gli esiti e la natura necessaria del giudizio, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte attrice, da Parte_1 femminile a maschile;
2) dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Alba proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in il prenome di parte attrice debba sostituirsi e Pt_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome ”; Per_1
4) spese irripetibili.
Asti, 21.5.25
Il GR
pagina 6 di 7 dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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