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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10173 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10173 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. APOLITO DONATO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. APOLITO DONATO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024, e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 16/09/1991 dal quale è nata la GL Per_1
(25.10.1993) maggiorenne ed economicamente autosufficiente -rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, altresì, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.01.2025 tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Essi, già da tempo, vivono e dimorano in separate abitazioni e, precisamente, la IG.ra continuerà ad abitare CP_1 presso l'immobile di proprietà della GL sita in Napoli alla via V. Gemito n. 16 p.7 int. 22 Per_1 mentre il IG. già risiede in Napoli alla Via U. Ricci n. 15 e, in ogni caso, potranno scegliere Pt_1 liberamente di porre la loro residenza e il domicilio ove vorranno;
b) il SI. già versa e continuerà a versare in favore della SI.ra , Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento personale, l'importo di € 1000,00 (mille/00) mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi mediante bonifico sul suo conto corrente bancario (Iban [...] ) entro il giorno 5 di ogni mese;
c) la GL , maggiorenne ed autosufficiente, abita da sempre, insieme alla madre, presso Per_1
l'abitazione di sua proprietà sita in Napoli alla via Vincenzo Gemito n. 16;
d) il IG. , in considerazione dei lavori di manutenzione straordinaria approvati dal Parte_1 condominio di via V. Gemito n.16 e relativi sia alla facciata esterna che alle scale e, comunque, alle parti interne del fabbricato, già approvati e/o in corso di approvazione, si impegna a rimborsare alla GL le relative quote condominiali straordinarie;
Per_1
e) la ricorrente è, allo stato, titolare delle seguenti quote della società LG Carni Controparte_1 srl pari al 75% del capitale sociale. La IG.ra , nell'ambito degli accordi di Controparte_1 separazione, si obbliga a trasferire ed in effetti trasferisce a titolo gratuito alla GL Persona_2
( ) la proprietà del 20 % delle proprie quote della LG Carni srl mentre al CodiceFiscale_3 IG. (c.f. verrà trasferita la proprietà del 40 % della quote Parte_1 C.F._1 del capitale sociale. Tale trasferimento avverrà mediante la stipula di atto notarile all'esito del provvedimento di omologa e le relative spese notarili, le imposte ed ogni altra spesa si rendesse necessaria saranno sostenute dal IG. . Si precisa che l'anzidetto trasferimento delle Parte_1 quote societarie in favore della GL, , e di è ritenuto dalle parti Persona_2 Parte_1 funzionale, essenziale ed indispensabile per la regolamentazione della crisi coniugale (cfr.
Risoluzione 65/E dell'Agenzia delle Entrate del 16.7.15).
f) Quanto ad altre proprietà, i coniugi si danno atto che non vi sono altri beni ovvero trattasi di beni personali e/o destinati all'attività professionale oppure acquistati in regime di separazione patrimoniale.
g) I coniugi precisano sin d'ora di non avere altre proprietà in comune su beni mobili o immobili e precisano, altresì, di non essere titolari di conti correnti bancari o postali cointestati;
dichiarano, infine, che con il presente accordo ogni rapporto economico tra loro è regolato, così da non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
h) che il IG. è attualmente dipendente della LG Carni in qualità di amministratore Parte_1
e l'ultimo reddito annuo da lavoro dipendente è di € 37.619,00 mentre quello complessivo imponibile dell'anno è di euro 71.393,00 come risultante anche dalle ultime dichiarazioni dei redditi (doc.6) mentre la IG.ra è attualmente disoccupata”. Controparte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
atto n. 219, parte II , Serie A , reg. Atti Matrimonio anno 1991); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler