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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Andrea Gana Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1802 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MAURA BANDE, C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ILARIA C.F._2
MATANGHEDDU, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
a) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno opportuno, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
b) quanto al profilo patrimoniale:
i Sigg.ri e pattuiscono e concordano che il mantenimento richiesto Parte_1 Controparte_1
dalla Signora venga versato in una soluzione, secondo la modalità “una tantum”, con Parte_1
il trasferimento, da parte del Sig. della quota pari a ½ nella titolarità del predetto Controparte_1
, e attribuzione alla Signora mediante trasferimento con atto pubblico Controparte_1 Pt_1
notarile, della quota dei seguenti immobili, dei quali la Signora che accetta, avrà la titolarità Pt_1
esclusiva:
-in Comune di Quartu Sant'Elena:
a) immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 36, Particella 1153, Subalterno 1, nella Via Biasi
n. 16/Piano T, Rendita pari ad € 397,67, Categoria A/3 b, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie
mq.135 aree scoperte incluse;
b) immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 36, Particella 1153, Subalterno 2, nella Via Biasi
n. 16, Piano T, Rendita € 108,46, Categoria A/3 b, Classe 3, Consistenza 1,5 vani, Superficie mq. 27;
c) la Signora acconsente e concede al Sig. che accetta, il diritto di Parte_1 Controparte_1
abitazione nell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 36, Particella 1153, Subalterno 2,
nella Via Biasi n. 16, Piano T, Rendita € 108,46, Categoria A/3 b, Classe 3, Consistenza 1,5 vani,
Superficie mq. 27, che costituisce unità autonoma e separata dall'abitazione costituente la ex casa coniugale;
d) l'accesso agli immobili sopra indicati avverrà attraverso il cancello di ingresso comune che conduce anche all'area cortilizia di pertinenza di ciascun immobile, che resterà di uso comune tra le
Parti, le quali fin da ora si impegnano a condividere nella misura pari a ½, le spese per le opere e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Con riferimento alle attribuzioni e cessioni degli immobili sopra indicati ed alla costituzione del diritto di abitazione in favore del Sig. , le Parti si obbligano e impegnano a Controparte_1
provvedere ai correlativi atti pubblici entro e non oltre giorni 45 dalla sottoscrizione del presente
Verbale, ritenendosi detto termine essenziale nell'interesse di entrambe le Parti. Con le pattuizioni di cui sopra, le Parti dichiarano di ritenersi soddisfatte, senza null'altro avere da pretendersi reciprocamente e per nessuna ragione.
d) i coniugi si concedono fin da ora l'autorizzazione per la concessione e il rinnovo del passaporto e della Carta di Identità valida per l'espatrio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato dalla in data 22/03/2024, e successiva costituzione del Pt_1 CP_1
all'udienza del 20/11/2024 i coniugi, comparsi personalmente davanti al giudice, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
QUARTU SANT'ELENA (CA), e , nato il [...] in [...] Controparte_1 SANT'ELENA (CA), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 87, parte II, serie A, anno 1977- Comune di QUARTU SANT'ELENA);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il Giudice est.
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Andrea Gana Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1802 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MAURA BANDE, C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ILARIA C.F._2
MATANGHEDDU, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
a) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno opportuno, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
b) quanto al profilo patrimoniale:
i Sigg.ri e pattuiscono e concordano che il mantenimento richiesto Parte_1 Controparte_1
dalla Signora venga versato in una soluzione, secondo la modalità “una tantum”, con Parte_1
il trasferimento, da parte del Sig. della quota pari a ½ nella titolarità del predetto Controparte_1
, e attribuzione alla Signora mediante trasferimento con atto pubblico Controparte_1 Pt_1
notarile, della quota dei seguenti immobili, dei quali la Signora che accetta, avrà la titolarità Pt_1
esclusiva:
-in Comune di Quartu Sant'Elena:
a) immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 36, Particella 1153, Subalterno 1, nella Via Biasi
n. 16/Piano T, Rendita pari ad € 397,67, Categoria A/3 b, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie
mq.135 aree scoperte incluse;
b) immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 36, Particella 1153, Subalterno 2, nella Via Biasi
n. 16, Piano T, Rendita € 108,46, Categoria A/3 b, Classe 3, Consistenza 1,5 vani, Superficie mq. 27;
c) la Signora acconsente e concede al Sig. che accetta, il diritto di Parte_1 Controparte_1
abitazione nell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 36, Particella 1153, Subalterno 2,
nella Via Biasi n. 16, Piano T, Rendita € 108,46, Categoria A/3 b, Classe 3, Consistenza 1,5 vani,
Superficie mq. 27, che costituisce unità autonoma e separata dall'abitazione costituente la ex casa coniugale;
d) l'accesso agli immobili sopra indicati avverrà attraverso il cancello di ingresso comune che conduce anche all'area cortilizia di pertinenza di ciascun immobile, che resterà di uso comune tra le
Parti, le quali fin da ora si impegnano a condividere nella misura pari a ½, le spese per le opere e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Con riferimento alle attribuzioni e cessioni degli immobili sopra indicati ed alla costituzione del diritto di abitazione in favore del Sig. , le Parti si obbligano e impegnano a Controparte_1
provvedere ai correlativi atti pubblici entro e non oltre giorni 45 dalla sottoscrizione del presente
Verbale, ritenendosi detto termine essenziale nell'interesse di entrambe le Parti. Con le pattuizioni di cui sopra, le Parti dichiarano di ritenersi soddisfatte, senza null'altro avere da pretendersi reciprocamente e per nessuna ragione.
d) i coniugi si concedono fin da ora l'autorizzazione per la concessione e il rinnovo del passaporto e della Carta di Identità valida per l'espatrio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato dalla in data 22/03/2024, e successiva costituzione del Pt_1 CP_1
all'udienza del 20/11/2024 i coniugi, comparsi personalmente davanti al giudice, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
QUARTU SANT'ELENA (CA), e , nato il [...] in [...] Controparte_1 SANT'ELENA (CA), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 87, parte II, serie A, anno 1977- Comune di QUARTU SANT'ELENA);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il Giudice est.
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti