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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 19231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19231 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...]- Repubblica Popolare Cinese il 2.2.1976 - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] -Repubblica Popolare Cinese l'11.10.1977 - C.F. Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI C.F._2
PALMA ALESSANDRO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Nolana n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Napoli il 4.09.2003, che prima del matrimonio nasceva la figlia Persona_1
(2.08.2003) e successivamente la figlia (27.03.2006), rappresentavano di essersi Persona_2
separati in forza di sentenza n. 1899/2015 emessa dall'intestato Tribunale in data 3.10.2014 e pubblicata il 6.2.2015 passata in giudicato come da attestazione in calce e prodotta agli atti e che dalla data in cui la ricorrente era comparsa innanzi al Presidente ( rimaneva contumace) che li autorizzò a vivere Parte_2
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 separatamente, la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita tra loro. I ricorrenti evidenziavano che la primogenita si era trasferita a vivere con il padre a Shanghai mentre la secondogenita viveva a Napoli con la mamma. Tutto quanto premesso, chiedevano congiuntamente la pronuncia di divorzio in conformità alle condizioni pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 14.01.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione della ricorrente innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)Per quanto riguarda i figli le parti così concordano che ognuno provvederà al mantenimento delle figlie entrambe maggiorenni: il provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_2 [...]
, la quale vive presso la casa paterna in Cina e la sig.ra provvederà al Persona_3 Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne la quale vive invece presso la casa Persona_4
materna in Napoli alla Via Maddalena n. 40; nulla per quanto riguarda il calendario di visite essendo entrambe le figlie maggiorenni;
2) la signora svolge attività di commerciante con un reddito di circa € 1.000,00 al mese, il Parte_1
sig. svolge attività di commerciante in Cina, entrambi non posseggano beni immobili né in Parte_2
Italia né all'estero;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 3)i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento dell'uno verso l'altro dichiarandosi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro;
4) Disporsi che le Autorità competenti autorizzino il rilascio dei documenti occorrenti per l'espatrio
(carta di identità valida per l'espatrio e passaporto) ;
5) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del affinché Parte_3
proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in NAPOLI il Parte_1 Parte_2
04.09. 2003 (atto n.71, parte I , S. sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19231 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...]- Repubblica Popolare Cinese il 2.2.1976 - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] -Repubblica Popolare Cinese l'11.10.1977 - C.F. Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI C.F._2
PALMA ALESSANDRO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Nolana n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Napoli il 4.09.2003, che prima del matrimonio nasceva la figlia Persona_1
(2.08.2003) e successivamente la figlia (27.03.2006), rappresentavano di essersi Persona_2
separati in forza di sentenza n. 1899/2015 emessa dall'intestato Tribunale in data 3.10.2014 e pubblicata il 6.2.2015 passata in giudicato come da attestazione in calce e prodotta agli atti e che dalla data in cui la ricorrente era comparsa innanzi al Presidente ( rimaneva contumace) che li autorizzò a vivere Parte_2
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 separatamente, la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita tra loro. I ricorrenti evidenziavano che la primogenita si era trasferita a vivere con il padre a Shanghai mentre la secondogenita viveva a Napoli con la mamma. Tutto quanto premesso, chiedevano congiuntamente la pronuncia di divorzio in conformità alle condizioni pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 14.01.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione della ricorrente innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)Per quanto riguarda i figli le parti così concordano che ognuno provvederà al mantenimento delle figlie entrambe maggiorenni: il provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_2 [...]
, la quale vive presso la casa paterna in Cina e la sig.ra provvederà al Persona_3 Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne la quale vive invece presso la casa Persona_4
materna in Napoli alla Via Maddalena n. 40; nulla per quanto riguarda il calendario di visite essendo entrambe le figlie maggiorenni;
2) la signora svolge attività di commerciante con un reddito di circa € 1.000,00 al mese, il Parte_1
sig. svolge attività di commerciante in Cina, entrambi non posseggano beni immobili né in Parte_2
Italia né all'estero;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 3)i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento dell'uno verso l'altro dichiarandosi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro;
4) Disporsi che le Autorità competenti autorizzino il rilascio dei documenti occorrenti per l'espatrio
(carta di identità valida per l'espatrio e passaporto) ;
5) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del affinché Parte_3
proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in NAPOLI il Parte_1 Parte_2
04.09. 2003 (atto n.71, parte I , S. sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4