Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2025, proposto da
Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Valentina Magnano San Lio e Lara Bonoldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valentina Magnano San Lio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, n. 37;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Denise Disca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FO Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Giorgio Lezzi e Sabrina Maria Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 1165 del 21 giugno 2025, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha aggiudicato a FO Italia S.p.A. il lotto n. 7 della procedura di gara aperta per l’affidamento della “ fornitura in service “full risk” di “Sistemi Diagnostici” per l’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l’U.O.C. di Patologia Clinica e per l’U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendali dell’Azienda Sanitaria, per la durata di 5 anni ”, suddivisa in 60 lotti;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FO Italia S.p.A. il 29/9/2025:
- degli atti di gara con cui è stata ammessa l’offerta presentata da Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e di FO Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa NU CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 2555 del 7 dicembre 2024, e successiva deliberazione di rettifica n. 269 del 15 febbraio 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa avviava la procedura di gara aperta per l’affidamento della “ fornitura in service “full risk” di “Sistemi Diagnostici” per l’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l’U.O.C. di Patologia Clinica e per l’U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendali dell’Azienda Sanitaria, per la durata di 5 anni ”, suddivisa in 60 lotti.
Per il lotto n. 7, avente ad oggetto la “ Fornitura in service di un Sistema diagnostico per la rilevazione di HCV RNA, HIV-1-2 RNA e HBV DNA (NAT) per il Centro di Qualificazione Biologica ”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, partecipavano due società, Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale e FO Italia S.p.A.
Espletate le operazioni di gara, con determinazione n. 1165 del 21 giugno 2025, l’A.S.P. di Ragusa aggiudicava la gara a FO Italia S.p.A., assegnando all’offerta presentata un punteggio di 96,55 (superiore rispetto a quello di 94,85 assegnato all’offerta di Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale).
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per violazione del principio della par condicio competitorum – Eccesso di potere per irrazionalità manifesta.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata sarebbe incompleta e avrebbe dovuto essere esclusa per non aver evidenziato e quotato nell’offerta l’ipoclorito di sodio (più comunemente noto come candeggina), necessario per il funzionamento e la corretta manutenzione del sistema diagnostico offerto;
II. Illegittimità dell’attribuzione dei punteggi: Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara con riferimento all’attribuzione dei punteggi di qualità - Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che all’offerta di FO Italia S.p.A. sarebbero stati erroneamente attribuiti 4 punti per il criterio premiale n. 7, relativo alla “ Somma su base mensile dei tempi complessivi in minuti, necessari agli utilizzatori per la manutenzione ordinaria dell’intero sistema offerto (documentato dal Manuale d’Uso della Strumentazione Analitica offerta o da apposita relazione tecnica) ”, avendo la società indicato tempi di manutenzione non corretti e sottostimati;
III. Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per violazione del principio della par condicio competitorum – Eccesso di potere per irrazionalità manifesta – Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 co. 1 lett. e) e dell’art. 98 co. 3 lett. b) del Codice.
In ultimo, la ricorrente sostiene che FO Italia S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, per aver reso informazioni incomplete e fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
In particolare, come già riferito, l’aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare la necessità di svolgere numerose attività manuali, che richiederebbero un frequente e duraturo impiego del personale di laboratorio, ai fini della manutenzione del sistema diagnostico offerto, con conseguente induzione in errore dell’Amministrazione rispetto all’assegnazione del punteggio per il criterio n. 7.
Resiste al ricorso FO Italia S.p.A., deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato, FO Italia S.p.A. impugna gli atti di gara con cui è stata ammessa l’offerta presentata da Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale, per i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, incompletezza dell’offerta.
Col primo motivo, FO Italia S.p.A. sostiene l’incompletezza dell’offerta di Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale per la mancata indicazione dell’ipoclorito di sodio, dell’etanolo e del DNA AWAY™ Surface Decontaminant;
II. Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare, del capitolato tecnico e dei chiarimenti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea attribuzione del punteggio all’offerta di Roche.
Col secondo motivo, FO Italia S.p.A. contesta i punteggi attribuiti all’offerta di Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale per i criteri nn. 1 (“ Caricamento random e processamento immediato e automatico dei campioni senza tempi di attesa a bordo macchina senza intervento manuale da parte dell’operatore ”), 10 (“ Quantità di plasma utilizzato per ogni campione per il test TRI-NAT (HVB, HCV, HIV) con risultato non reattivo ”) e 12 (“ Stabilità a bordo dei reagenti a seguito dell’apertura espressa in ore (documentato dal Manuale d’Uso della Strumentazione Analitica offerta o da apposita relazione tecnica) ”).
Si costituisce in giudizio l’A.S.P. di Ragusa, sostenendo la correttezza del proprio operato.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale è infondato.
La prima censura riguarda l’incompletezza dell’offerta tecnica ed economica formulata da FO Italia S.p.A., la quale non avrebbe indicato la necessità dell’ipoclorito di sodio, ai fini dell’utilizzo e della manutenzione del sistema diagnostico offerto, con conseguente omissione del suo costo nel prezzo complessivo indicato.
Osserva il Collegio che, per il lotto n. 7, il disciplinare di gara, al punto 15, prevede che l’offerta tecnica debba contenere:
1) “ Ampia documentazione tecnica, sotto forma di schede tecniche e ogni altra documentazione (depliants, cataloghi illustrativi) e dalla ulteriore documentazione richiesta per ciascun lotto nel capitolato tecnico (ove previsto), con indicazione del lotto e/o dei lotti cui si partecipa, rilasciate esclusivamente dal produttore e/o distributore nazionale/importatore, in lingua italiana, dalle quali risultino, con chiarezza, le caratteristiche ed i requisiti tecnici posseduti dal sistema offerto ”;
2) “ Eventuale ulteriore documentazione che la ditta concorrente ritiene utile per illustrare il sistema offerto, riportante il lotto di riferimento ”;
3) “ Elenco descrittivo degli eventuali lavori propedeutici all’installazione delle attrezzature (per i lotti n. 7, 24 e 25), (ove previsti): tali lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese della ditta aggiudicataria ”;
4) “ Schede di sicurezza dei prodotti offerti (ove previste) ”;
5) “ Certificazioni e/o indicazioni di conformità dei prodotti alle normative CEI o ad altre analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relativa alla sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ”;
6) “ Eventuali altre certificazioni di qualità ”;
7) “ Eventuale dichiarazione/relazione di equivalenza ”;
8) “ Relazione tecnica riportante “PUNTO PER PUNTO” l’elenco dei requisiti descritti nel capitolato tecnico per ogni singola attrezzatura/apparecchiatura e la corrispondenza con le caratteristiche dell’apparecchiatura offerta ”;
9) “ Relazione sul programma di formazione del personale dei servizi utilizzatori dei sistemi in questione (modalità, periodicità e durata) ”;
10) “ Descrizione del servizio di assistenza tecnica “full-risk” ”;
11) “ Relazione sull’integrazione del prodotto offerto al SI (Cartella Clinica Elettronica, anagrafiche, CUP, Clinical Data Repository...) tramite integrazioni standard in ambito sanitario, quali HL7, webservice (solo per apparecchiature che producono dati in output da inserire nella cartella clinica) ”;
12) “ CND e Numero di registrazione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM), ove previsto, (D.M. 20/02/2007 e dal D.M. 21/12/2009 e s.m.i.) ”.
Nessuna previsione, nemmeno nel capitolato di gara, impone l’elenco dettagliato dei materiali consumabili e/o accessori impiegati ai fini del funzionamento e della manutenzione del sistema diagnostico offerto, essendo previsto, più genericamente, che “ La fornitura deve prevedere tutto il materiale di consumo utilizzato nelle varie fasi del processo analitico (puntali, provette o tubi di reazione, lampade, cartucce per le stampanti e quant’altro occorre per la completezza dell’indagine di validazione). Sono escluse dalla fornitura solo le provette per il prelievo dei campioni ”.
Per tale ragione, ritiene il Collegio che l’offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria sia conforme alle previsioni della lex specialis .
Invero, la relazione tecnica soddisfa tutte le richieste di cui al disciplinare e al capitolato tecnico di gara, con descrizione analitica di “ caratteristiche e luogo di fornitura ”, “ caratteristiche del sistema diagnostico dei reagenti ”, “ analizzatori ”, “ controllo di qualità interno (run control) ”, “ materiale di consumo ”, “ interfacciamento ”, “ manutenzione e assistenza tecnica ”, “ collaudo ”, “ assistenza tecnica e manutentiva del sistema ”, “ formazione e aggiornamento del personale ”, “ aggiornamento tecnologico ”, “ requisiti di legge ” e “ requisiti tecnici ”.
In ogni caso, deve escludersi che la società aggiudicataria abbia voluto omettere l’indicazione dell’uso della soluzione di ipoclorito di sodio, facendosi riferimento al suo impiego nell’allegato sulle operazioni di manutenzione del sistema offerto.
Con riguardo all’offerta economica, il disciplinare di gara prevede che:
- debba essere indicato il “ costo complessivo annuo, in cifre ed in lettere, iva esclusa, dei prodotti e di tutto il materiale di consumo ed accessori, occorrenti per la completa e costante esecuzione del numero di validazioni annue previste ” (punto 16, lett. d);
- “ Il prezzo complessivo offerto per l’appalto si intende comprensivo di tutte le prestazioni e di ogni onere e spesa connessa all’esecuzione della fornitura (spese di trasporto, facchinaggio, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria), con la sola esclusione dell’I.V.A. ”.
Se, da un lato, non è richiesta la specificazione del costo dei materiali consumabili impiegati; dall’altro lato, l’Amministrazione si è riservata il diritto di pretendere allo stesso prezzo tutto quanto necessario al regolare funzionamento e al corretto utilizzo delle apparecchiature offerte, a prescindere che sia fatto un elenco puntuale nell’offerta dei materiali consumabili a tal fine necessari.
Per questa ragione, ritiene il Collegio che l’offerta economica formulata dall’aggiudicataria risponda ai requisiti della lex specialis , avendo indicato in maniera chiara il prezzo di € 362.500,00 quale costo complessivo annuo, iva esclusa, dei prodotti e di tutto il materiale di consumo ed accessori, occorrenti per la completa e costante esecuzione del numero di validazioni annue previste, al netto del ribasso offerto, senza apporre alcuna riserva o condizione ed, anzi, specificando, nell’interesse dell’Amministrazione che “ la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal capitolato. I materiali necessari per eseguire tali prestazioni sono stati stimati sulla base delle informazioni desunte dai documenti di gara e dalle prestazioni della strumentazione proposta ”, con “ impegno a integrare gratuitamente l’eventuale materiale aggiuntivo necessario a eseguire le prestazioni richieste dal capitolato senza determinare alcun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione ”.
A ciò aggiungasi che, come chiarito dalla stazione appaltante, era prevista la possibilità di offrire in sconto merce i consumabili, i controlli e i calibratori, ove già non esplicitamente richiesto, ossia senza alcun ulteriore onere economico (chiarimenti n. 187).
Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’attribuzione di 4 punti all’offerta tecnica dell’aggiudicataria per il criterio n. 7, relativo ai tempi di manutenzione ordinaria del sistema offerto.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, impingendo nel merito della valutazione effettuata dalla Commissione in relazione all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Come chiarito da condiviso orientamento giurisprudenziale:
- “ La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità ” (Consiglio di Stato sez. V, 7 maggio 2024, n. 4124);
- per superare tale soglia di insindacabilità, “ non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione espressa dai commissari, “dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (cfr. Cons. Stato, V, 9 febbraio 2023, n. 1447) ” (Consiglio di Stato sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10267).
Nel caso di specie, la ricorrente si limita a contestare i tempi di esecuzione delle operazioni di manutenzione indicati dalla controinteressata, adducendo apprezzamenti del tutto opinabili, nemmeno sostenuti da una perizia tecnica, senza dimostrare macroscopici errori o profili di manifesta irragionevolezza o illogicità nel giudizio espresso dalla Commissione.
Nello specifico, rispetto alle operazioni di manutenzione giornaliera, il Collegio osserva quanto segue.
Per quel che riguarda il controllo e la pulizia del laboratorio, in realtà, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, il criterio richiedeva di quantificare i tempi di manutenzione dell’apparecchiatura utilizzata e non dei locali ove viene svolta l’attività.
Per quel che concerne al lavaggio magnetico delle strumentazioni, è vero che è previsto che l’operatore debba “ Caricare il nuovo contenitore di soluzione di pulizia lavaggio magnetico nell’alloggiamento della soluzione di pulizia in base alle istruzioni indicate per l’operazione Replace Mag Wash Cleaning Solution ” e “ accertarsi che una scorta sufficiente dei materiali richiesti sia disponibile per l’avvio di questa operazione di manutenzione ”, ma per il resto l’operazione si svolge in maniera automatica (se viene scelto questo metodo).
Inoltre, la soluzione di lavaggio non deve essere sostituita giornalmente dall’operatore, ma solo ad esaurimento del flacone, e la frequenza dell’operazione di lavaggio magnetico dipende dai giorni di analisi alla settimana, essendo collegata all’utilizzo della strumentazione.
Trattasi, quindi, di operazione che, seppur non quantificata, tenuto conto della sua consistenza (si tratta di caricare un contenitore di soluzione e non quotidianamente ma all’occorrenza) non rende irragionevole il punteggio attribuito dall’Amministrazione.
Per quel che riguarda le operazioni di manutenzione settimanale, la ricorrente si limita a contestare genericamente i tempi di durata indicati dalla controinteressata e prende erroneamente in considerazione i tempi che necessitano per le singole operazioni di pulizia, senza tuttavia il coinvolgimento dell’operatore.
Si pensi, ad esempio, ai 15 minuti in cui lo schermo dei campioni e lo schermo di tracciamento dei campioni deve essere lasciato in immersione ai fini della loro pulizia.
Ciò nonostante come ragionevolmente chiarito dalla stazione appaltante “ il punteggio attribuito alla caratteristica “tempi di manutenzione” riguarda l’impegno degli utilizzatori e non la durata delle operazioni eseguite autonomamente dallo strumento ” (cfr. nota prot. n. 0064515 del 3 settembre 2025).
Non vi sono ragioni per ritenere inattendibile la valutazione compiuta dalla Commissione sulla sufficienza di 10 minuti per compiere le operazioni manuali richieste, trattandosi di attività di semplice esecuzione.
Analoghe considerazioni valgono per le operazioni di manutenzione mensile, concernenti alla pulizia del monitor e del lettore, dei cassetti dei puntali, dello scomparto dei reagenti, dello scomparto campioni, del cassetto dei liquidi universali, del cassetto rifiuti e delle superfici esterne dell’apparecchio, implicanti operazioni di scarsa complessità, per il cui svolgimento non è inattendibile che occorra il tempo indicato di 45 minuti.
In ultimo, destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso, avendo già ampiamente motivato sulle ragioni per le quali il Collegio esclude che FO Italia S.p.A. abbia indotto in errore l’Amministrazione nella valutazione della propria offerta, la quale - si ribadisce - è rispondente ai requisiti richiesti dal disciplinare e dal capitolato di gara.
Alla reiezione del ricorso principale consegue la declaratoria d’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata per sopravvenuta carenza d’interesse, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione) (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio, n. 14376/2022) ” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 7 dicembre 2022, n. 539).
In definitiva:
- il ricorso principale deve essere rigettato;
- il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente e di FO Italia S.p.A., che vengono liquidate in complessivi € 6.000,00, per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
NU CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CC | IU GG |
IL SEGRETARIO