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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8258/2022 RG fissata all'udienza del 17/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PELLEGRINO GIUSEPPE F. e dall'avv. SCHIVANO FERNANDO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) Annullare, o dichiarare inefficace, il Verbale di accertamento e notificazione in epigrafe;
2) In conseguenza revocare gli ordinativi di pagamento e le sanzioni ivi dettagliata-mente riportate e descritte, e dichiarare che l'opponente nulla deve per le suddet-te causali;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1.- Con il “Verbale unico di accertamento e notificazione” in epigrafe, redatto il 26.01.22, i funzionari ispettivi della Sede di Lecce concludevano le operazioni avviate;
richiedevano quindi alla società CP_1 ricorrente il versamento della somma di €. 83.827,61 a titolo di recuperi ed adeguamenti contributivi.
1 2.- Nello stesso primo verbale veniva dichiarata la decisione dell'Istituto accertante di iscrivere il socio ed CP_ amministratore nella gestione commercianti presso l anche per il periodo precedente Parte_2 al dicembre 2020 (iscrizione avvenuta per esigenze e funzioni terze alle vicende della società che ricorre).
3.- Oggetto della verifica era la posizione retributiva e contributiva del personale dipendente utilizzato per il periodo dal gennaio 2017 al novembre 2021.
4.- L'odierno opponente ha ora diritto ed interesse all'annullamento dei sopra indicati provvedimenti, e delle richieste ivi avanzate, essendo la pretesa dell'Ente del tutto illegittima, per le ragioni di seguito elencate.
Eccepisce: 1) mancato preventivo invio di un avviso bonario o comunque di una diffida;
2) la violazione della normativa in tema di primo accesso ispettivo;
3) nullita' ed illegimita' dell'accertamento ispettivo gia' compiuto - erroneo operato ed erronea valutazione dei verbalizzanti 4) erronea determinazione del quantum;
5) legittimità del trattamento CP_1 contrattuale e previdenziale corrisposto;
6) insussistenza dell'accertato obbligo per caro quintino di iscrizione alla gestione commercianti (prima del dicembre 2020).
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
Rispetto alla censura di cui al punto 6, la stessa è inammissibile non solo perché oggetto di separato giudizio (definita con sentenza favorevole a dal dott. , cfr. CP_1 Parte_3 deposito del 16.6.25) ma in primo luogo perché, come si evince da questa stessa sentenza, la società non è legittimata a far valere questioni legate alla posizione personale del suo amministratore.
Unico soggetto agente nel presente giudizio è la società per far valere diritti propri.
Rispetto alla eccezione n. 1 deve riscontrarsi come il verbale di accertamento non preveda il previo necessario invio di diffide o avvisi bonari. Ciò non appare richiesto dal dlgs
46/1999 neppure in via preliminare rispetto alla riscossione con cartella/avviso di addebito.
Rispetto al punto 2, la censura proposta non appare fondata. Invero, eventuali mancanze rispetto alla verbalizzazione dei soggetti ascoltati potrà tradursi in questione rilevante sotto il profilo probatorio. Nondimeno, appare costanza la giurisprudenza di legittimità
2 nell'affermare come la presente azione sia di accertamento e come tale il giudizio sia da incentrarsi sul rapporto e non sull'atto.
Parimenti, anche la censura sub 3 va rigettata per le medesime argomentazioni sopra svolte.
Sub 4 va precisato che l'imputazione al datore della contribuzione teoricamente in quota lavoratore appare corretta in quanto trattasi di contribuzione pagata in ritardo (rectius, non pagata) e pertanto la stessa rimane a carico del datore (arg. ex Cass. 18024/2014).
Sulla legittimità del trattamento previdenziale riscontrato va fatto presente che l'argomentazione di parte ricorrente è nel senso che: non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che imponga di versare i contribuiti previdenziali calcolandoli sull' orario pieno di lavoro previsto dal CCNL di categoria …
Tale obbligo, secondo la tesi attorea, sussisterebbe solo nel campo dell'edilizia.
Invero tale tesi va smentita in quanto (Casss. 15109/2019):
La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la sussistenza di minori ore (di cui al verbale ispettivo) non è contestata dal datore di lavoro e lo stesso rilievo fruisce di fede privilegiata in quanto frutto di osservazione diretta da parte degli ispettori rispetto al verbale ispettivo (Cass. 23800/2014).
La tesi giuridica sostenuta da parte ricorrente non è quindi conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità. Le somme richieste sono quindi dovute.
Invero il verbale ispettivo pare aver effettuato ulteriori tre rilievi rispetto alla ditta:
3 Se per il secondo di essi vale quanto affermato rispetto al c.d. minimale contributivo, per i punti 3 e 4 deve riferirsi come per le posizioni del e di nessuna posizione Pt_4 CP_2 abbia preso parte ricorrente.
In questo caso, si ritiene siano inverati i presupposti di cui a Cass. n. 31704 del 04/12/2019 in quanto in memoria, ha espressamente riportato tali fatti e il ricorrente non ha mai CP_1 preso espressa posizione sui tre punti sopra riportati (né in ricorso né dopo).
Vi è quindi non contestazione.
La stessa prova testi dedotta (e in parte espletata) ha riguardato. da un lato, l'inammissibile posizione di e, dall'altro, questioni afferenti al minimale contributivo che Parte_2 però non sono in grado, per la loro stessa formulazione, di inficiare il rilievo di cui alla sopra esposta giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, melius re perpensa, in corso di giudizio è stata parzialmente modificata l'ordinanza ammissiva della prova.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. Appaiono correttamente applicate le sanzioni.
Le spese sono compensabili stante l'assestamento giurisprudenziale in tema di minimo contributivo in periodo coevo all'attività ispettiva.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8258/2022, così provvede:
4 dichiara inammissibile il ricorso rispetto alla posizione di;
Parte_2 rigetta per il resto;
spese compensate.
Lecce, 19/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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