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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1316/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1316/2025 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tomasi, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata in Comacchio (FE), via Cavour n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pierotti, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in Porto Garibaldi (FE), Via Rosa Angelini n.5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 17-
14/11/2025, come segue:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza. Parte_1 3) Il Sig. a fronte della richiesta di contributo al mantenimento avanzata dal coniuge CP_1
si obbliga a versare una tantum alla Sig.ra , che accetta a definizione di ogni pretesa Parte_1
economica avanzata con il ricorso, la complessiva somma di € 20.000,00 ( ventimila), da versarsi
quanto ad € 12.000,00 (dodicimila) all'atto della sottoscrizione del presente foglio di precisazione
delle conclusioni, e quanto ad € 8.000,00 ( ottomila) entro e non oltre il 15.08.2026.
4) Disporre l'annotazione della intervenuta separazione dei coniugi presso l'Ufficio dello stato civile
del comune di Lugo (RA) relativamente al matrimonio civile contratto dalle parti in Lugo il
20.06.2017 atto n.18, parte 1 anno 2017;
5) Spese compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile in data 20 giugno CP_1
2017 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2017, atto n.18, parte I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non fossero nati figli e che la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi.
Con decreto emesso in data 17.06.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
22.10.2024 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. In data 14.07.2025 il P.M. interveniva nel procedimento.
Con comparsa depositata il 16.09.2025 si costituiva , che, contestate le allegazioni CP_1 della ricorrente, non si opponeva alla domanda sullo status proposta da ma chiedeva Parte_1 disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate da quest'ultima.
Nelle more del giudizio le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e, pertanto, il Giudice relatore delegato disponeva la trattazione cartolare della causa. Nei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate in data 17-14/11/2025.
Preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato, con ordinanza depositata il 20.11.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
1. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
2. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione personale tra le parti alle condizioni da loro concordate e qui integralmente richiamate.
3. Spese compensate tra le parti come da domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1316/2025 R.G.:
1) omologa la separazione personale tra , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, alle condizioni da loro concordate e qui da intendersi integralmente C.F._2 richiamate, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in data 20.06.2017 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2017, atto n.18, parte I;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lugo (RA) ai fini dell'annotazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1316/2025 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tomasi, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata in Comacchio (FE), via Cavour n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pierotti, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in Porto Garibaldi (FE), Via Rosa Angelini n.5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 17-
14/11/2025, come segue:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza. Parte_1 3) Il Sig. a fronte della richiesta di contributo al mantenimento avanzata dal coniuge CP_1
si obbliga a versare una tantum alla Sig.ra , che accetta a definizione di ogni pretesa Parte_1
economica avanzata con il ricorso, la complessiva somma di € 20.000,00 ( ventimila), da versarsi
quanto ad € 12.000,00 (dodicimila) all'atto della sottoscrizione del presente foglio di precisazione
delle conclusioni, e quanto ad € 8.000,00 ( ottomila) entro e non oltre il 15.08.2026.
4) Disporre l'annotazione della intervenuta separazione dei coniugi presso l'Ufficio dello stato civile
del comune di Lugo (RA) relativamente al matrimonio civile contratto dalle parti in Lugo il
20.06.2017 atto n.18, parte 1 anno 2017;
5) Spese compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile in data 20 giugno CP_1
2017 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2017, atto n.18, parte I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non fossero nati figli e che la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi.
Con decreto emesso in data 17.06.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
22.10.2024 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. In data 14.07.2025 il P.M. interveniva nel procedimento.
Con comparsa depositata il 16.09.2025 si costituiva , che, contestate le allegazioni CP_1 della ricorrente, non si opponeva alla domanda sullo status proposta da ma chiedeva Parte_1 disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate da quest'ultima.
Nelle more del giudizio le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e, pertanto, il Giudice relatore delegato disponeva la trattazione cartolare della causa. Nei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate in data 17-14/11/2025.
Preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato, con ordinanza depositata il 20.11.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
1. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
2. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione personale tra le parti alle condizioni da loro concordate e qui integralmente richiamate.
3. Spese compensate tra le parti come da domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1316/2025 R.G.:
1) omologa la separazione personale tra , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, alle condizioni da loro concordate e qui da intendersi integralmente C.F._2 richiamate, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in data 20.06.2017 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2017, atto n.18, parte I;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lugo (RA) ai fini dell'annotazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè