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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7617/24 RG iscritta in data 10.10.24 avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Mariano Cairone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Vittorio Emanuele II n. 95;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Leonardo Gallo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Irno n. 11;
RESISTENTE
NONCHE'
avv. nella qualità di curatore speciale dei minori , nato CP_2 CP_3 Persona_1
a Salerno 27.12.2008 (C.F. ) e , nata a [...] C.F._3 Controparte_4
09.09.2013 (C.F. ); C.F._4
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 5.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle relative note cui si rinvia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.24, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con in data 31.8.08 e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(27.12.08) e (9.9.13), allegando che in data 23.9.19 era stata omologata la separazione tra i CP_4 coniugi alle condizioni concordate tra le parti e che era intervenuti due procedimenti del TM, un primo a seguito di ricorso del PMM ex art. 333 c.c., definito con decreto depositato in data 10.10.2022 con il quale veniva ordinato al sig. un percorso di contenimento dell'aggressività, Controparte_1 un percorso di sostegno psicologico per la madre, padre e figli teso alla bigenitorialità, e alla mediazione ed incontri protetti, un secondo su ricorso del PMM ex art. 330 c.c. a cause delle condotte violente ed aggressive assunte, chiedeva, previa emissione di un provvedimento inaudita altera parte per il rilascio delle autorizzazioni scolastiche, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, disponendo l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con previsione di un assegno di mantenimento in favore dei minori.
Instaurato il contraddittorio, concessa con decreto inaudita altera parte (poi confermato all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.) l'autorizzazione richiesta limitatamente all'attività scolastica per la figlia autorizzazione estesa anche al figlio , previa CP_4 Per_1 audizione dei minori all'udienza del 31.10.25, nominato il curatore speciale, si costituiva in giudizio il resistente che, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, lamentava condotte ostruzionistiche della madre nell'esercizio della bigenitorialità, impedendo al padre di potere anche solo consegnare la merenda ovvero i regali per le festività pasquali ai figli, omettendo qualsiasi comunicazione sulla loro vita (ad esempio lavoro estivo del minore Per_1 presso la Baia), ostacolando anche solo la possibilità per i figli di parlare a citofono con il padre e non consentendo l'esercizio del diritto di visita ripristinato a seguito della cessazione degli incontri protetti. Deduceva ancora la pendenza del procedimento di decadenza ex art. 330 c.c. innanzi al TM, nonché di un procedimento ex art. 473bis.39 c.p.c. dallo stesso introdotto a carico della madre per le sue condotte di inadempienza, concludendo per il rigetto delle richieste della controparte e per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.39 rispetto alla ricorrente. Si costituiva altresì il curatore speciale che rappresentava che i minori avevano difficoltà ad incontrare il padre, lamentando dei continui “agguati” del genitore non collocatario innanzi la scuola.
All'esito dell'audizione delle parti con orari differenziati, stante le allegazioni di violenza, documentata l'estinzione del procedimento proposto dal resistente ex art. 473bis.39 c.p.c., con ordinanza depositata in data 7.1.25 veniva emessi i provvedimenti provvisori, disponendosi l'affido super esclusivo dei minori alla madre, incontri liberi tra il padre ed i minori, solo previo consenso di questi ultimi, prescrivendo un percorso di sostegno psicologico per e determinando in € CP_4
350,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio in favore della ricorrente con partecipazione di ciascun genitore nella misura del 50% alle spese straordinarie.
La causa era poi rinviata per la pronuncia sullo status.
Con sentenza non definitiva emessa in data 28.2.25, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo per verificare l'andamento del percorso di sostegno psicologico per la figlia Rigettata la richiesta di riduzione dell'assegno di CP_4 mantenimento, nonché di un incontro chiarificatore con i minori avanzata dal resistente (si veda ordinanza del 19.6.25), all'udienza del 5.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata pronunciata sentenza in ordine allo status, va esaminata, in primis, la domanda di affido dei minori (27.12.2008) e (09.09.2013), al cui ascolto si è Per_1 CP_4 proceduto all'udienza del 31.10.24, dovendo darsi atto che è stata acquisita al processo la prova della definizione del giudizio di decadenza innanzi al TM, deciso con sentenza n. 28/25 (con rigetto del proposto appello), con il quale è stato disposto per un percorso di psicoterapia Controparte_1 del profondo, da eseguirsi privatamente, con sua ammonizione al contenimento dell'aggressività ed a non proporsi con prepotenza all'ex moglie ed ai figli, interrompendo gli incontri protetti ed archiviando la procedura.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale di dover confermare l'affido esclusivo rafforzato dei minori in favore della madre, non sussistendo i presupposti né per rimettere la causa in istruttoria, disponendo eventualmente una consulenza, né per rimodulare diversamente l'affido dei minori.
Ed invero, l'iter giudiziario che ha caratterizzato la vicenda familiare ha visto un incrinarsi dei rapporti padre figli, dovuto all'incapacità del padre di comprendere le esigenze dei minori, assumendo atteggiamenti in alcune occasioni aggressivi anche verso i minori, rigidi, controllanti (si vedano gli
“agguati” davanti la scuola così definiti dai figli, in sede di ascolto), un padre incapace di comprendere le esigenze dei minori, di travisare anche la realtà. Gli stessi episodi da ultimo riferiti nella comparsa conclusionale da parte del resistente ( si sarebbe avvicinato spontaneamente in due occasioni Per_2 al padre, dandogli anche un bacio), non solo sono smentiti dalla curatrice dei minori che li descrive in modo diametralmente opposto (tentativo del padre di avvicinarsi per due volte, in un'occasione riuscendo anche a dare un bacio al figlio), ma soprattutto si inseriscono in quel costante tentativo del genitore di imporre la sua presenza ai figli, nonostante gli stessi abbiano manifestato un netto rifiuto, incapace invece di accettare la situazione, percependo una verità in qualche modo distorta. Se inizialmente i rapporti tra il padre ed i minori vi erano comunque, il tutto si è poi incrinato dopo l'episodio verificatosi durante il OV (episodio narrato dai minori in sede di ascolto innanzi al giudice delegato, riportato anche dai Servizi sociali nelle relazioni acquisite nel corso dei vari procedimenti), laddove il padre, con cui si trovavano i minori, alla notizia della positività della madre, non consentiva ai minori di rientrare a casa dall'altro genitore e dopo la positività anche dei minori, costringeva questi a rimanere con lui, contro la volontà materna, per 15 gg, determinando ciò una frattura che di fatto non si è più ricomposta.
Appare necessario richiamare i diversi provvedimenti emessi dal Tribunale per i minori, dal Gip, nonché le relazioni dei Servizi sociali e le dichiarazioni rese dai minori nel corso dell'ascolto, unitamente alla relazione della psicologa che ha seguito la minore, su disposizione di questa A.G. che lasciano comprendere la condotta del resistente e, soprattutto, la sua incapacità di comprendere i figli, le loro esigenze ed il rifiuto ad incontrarlo che non è certo immotivato.
Invero, in data 2.3.22 il PM minorile presentava ricorso ex art. 333 c.c. (scaturente da una querela della ricorrente per una dedotta condotta aggressiva del resistente a danno del figlio ), Per_1 iniziando così un giudizio innanzi al TM nel corso del quale veniva emesso un provvedimento in data
12.9.22 in cui, riscontrandosi un clima familiare insicuro e non sereno, essendo i genitori palesi attori di un rapporto asimmetrico, soprattutto per l'irruenza del padre che, in più occasioni (come è dato leggere dallo stesso provvedimento prodotto da entrambe le parti) avrebbe seguito i minori dinanzi la scuola, avrebbe costretto a salire in auto per poi rimproverarlo, sentendosi tradito, avrebbe Per_1 più volte insisto per incontrare i figli, recandosi sotto casa, nonostante il loro rifiuto accertato anche dalla PG intervenuta, veniva disposta la prosecuzione di un percorso di contenimento all'aggressività già prescritto al resistente. Il procedimento si concludeva con il decreto depositato in data 4.1.24 (si veda decreto in atti), in cui si prescriveva al resistente un percorso di psicoterapia del profondo, lo si ammoniva al contenimento dell'aggressività ed a non proporsi con prepotenza alla ex moglie ed ai figli, interrompendosi gli incontri protetti, stante il rifiuto dei minori a volerlo incontrare, pur dandosi atto che il padre aveva seguito il percorso antiviolenza presso il Centro Time Out (avendo svolto la madre un proficuo percorso al Centro antiviolenza per elaborare il suo vissuto), con un miglioramento della consapevolezza dei propri meccanismi di funzionamento e il cambiamento di alcuni aspetti, soprattutto nell'area della reattività e della cognizione, permanendo “una tendenza a minimizzare le proprie responsabilità e a considerare in prima istanza i propri bisogni/esigenze e i propri tempi rendendo in tal modo più difficile il processo di riparazione con i figli e con la ” CP_5
Anche nel suddetto provvedimento veniva riferito dai minori che il padre si ostinava ad incontrarli, facendo loro pressioni, laddove tali incontri venivano descritti dal padre in modo diverso, quale primo passo per un riavvicinamento dei figli, laddove invece questi permanevano nel netto rifiuto di incontrarlo.
L'aggressività del resistente verso i figli trova un riscontro indiretto anche nel provvedimento di archiviazione del Gip che, richiamando per relationem le motivazioni addotte alla richiesta di archiviazione formulate dal PM, procede all'archiviazione per tenuità del fatto, riconoscendo comunque che il padre avrebbe dato uno schiaffo al figlio (si veda provvedimento archiviazione).
Vi è ancora un decreto di ammonimento del Questore emesso in data 21.5.24 sempre per gli agiti violenti del padre.
Seguiva un ricorso ex 330 proposto dal PM minorile che veniva definito in data 25.2.25, prescrivendosi a un presidiato percorso di psicoterapia del profondo, da eseguirsi Controparte_1 privatamente, ammonendolo ancora una volta al contenimento dell'aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai figli, con interruzione degli incontri protetti (sentenza confermata in sede di impugnazione su appello proposto dall'odierno resistente, come documentato in atti).
La dinamica che emerge, quale filo conduttore della complessa vicenda giudiziaria, è unitaria ed immutata nel tempo: il padre non riesce a comprendere le esigenze dei figli, non si sintonizza su di loro, è del tutto concentrato sul suo bisogno di incontrali, senza riuscire invece a comprendere le sofferenze che gli impone.
Significative sono anche le dichiarazioni rese dai minori in sede di ascolto dell'audizione innanzi al giudice delegato del presente procedimento (si veda udienza del 31.10.24) che hanno rimarcato tra i tanti episodi quello avvenuto a Pasqua 2024, dopo che il TM aveva disposto la sospensione degli incontri tra il padre ed i minori per il loro rifiuto di incontrarlo, anche attraverso l'intervento dei
Servizi sociali. Il padre, non curante di tale situazione, si era presentato al citofono, bussando, per portare dei regalini ai figli e, nonostante il loro rifiuto, era arrivato innanzi alla porta e aveva bussato insistentemente, fino a quando non era intervenuta la polizia, ancora una volta non curante delle conseguenze delle sue azioni. I minori hanno anche riferito con ansia dei costanti tentativi del padre di imporre la sua figura, anche con veri e propri “agguati” davanti alla scuola che hanno stremato i minori, tanto da creare loro ansia, riferendo atteggiamenti eccessivi del padre davanti la scuola,
(l'imporre un bacio ai ragazzini che hanno un rifiuto per il padre), sul loro tentativo di evitarlo, di sentirsi oppressi.
Entrambi i minori hanno manifestato una chiusura totale ad incontrare il padre: (tra un anno Per_1 diciottenne) si è dimostrato fermo, determinato in tale decisione;
anche dopo il percorso di CP_4 sostegno, è rimasta ferma nelle proprie determinazioni.
Anzi la psicologa ha rimarcato che “i continui “ascolti“ di non fanno altro che, perdonate la CP_4 durezza dell'immagine, toglie la crosta alla ferita rallentando il tempo di guarigione”, dovendo necessariamente concedersi del tempo per elaborare il vissuto della piccola.
Alla luce di tale quadro probatorio, gli episodi riferiti dal padre nella comparsa conclusionale appaiono essere del tutto sovrapponibili alle dinamiche già vissute: il padre ha una percezione della realtà diversa, continua, senza sintonizzarsi sui bisogni dei figli, a cercarli, imponendogli la sua presenza, con contini tentativi di imporre un contatto fisico, quel bacio che per i minori è frutto di ansia e che invece lui, reinterpretando la realtà, vede come un volontà dei minori ad un riavvicinamento.
Ad oggi non vi è alcun elemento nuovo, permanendo un'incapacità del padre di sintonizzarsi con i bisogni dei figli, continuando ad accusare pervicacemente la madre di condotte che non hanno trovato alcun riscontro.
Ne segue che va confermato l'affido super esclusivo dei minori alla madre, potendo ella assumere ogni decisione relativa a tutti gli aspetti della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che sussiste la necessita di garantire ai minori una crescita serena, evitando qualsivoglia difficolta nell'adozione delle scelte riguardanti la loro vita, atteso che il padre ha assunto atteggiamenti che hanno segnato i minori, continuando a non comprendere effettivamente quel che è accaduto, nonché ad insistere nell'imputare alla madre condotte di alienazione, in alcun modo provate.
Quanto al diritto di visita del padre, si rileva che non vi è dubbio che "...per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. KU c/Germania n.
46544/99, p.58, CEDU 2002) e che le misure interne che lo impediscono o non lo consentono costituiscono un'ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione (cfr. K. e T. c/Finlandia n.
25702/94, p. 151, CEDU 2001 7^). Tuttavia la Corte di Strasburgo ha rimarcato il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, perché l'impegno a facilitare un tale rapporto non è destinato a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione, che in materia deve fare i conti con l'interesse superiore del minore ed i diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione (cfr.
Volesk c/Repubblica Ceca, n. 63267/00 p. 118, 21/06/2004); ed infatti la Corte EDU richiama i giudici nazionali ad una grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata, specie a fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente
(cfr., Cass. Civ. Sez. 1^, 13/8/2019 n. 21341). La sospensione si giustifica perché "In tema di provvedimenti relativi alla prole...in base ai principi sanciti dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa" (cfr. Cass. civ., Sez. 1^, 15/01/1998, n. 317).
Questo principio è stato ribadito ancora dai supremi giudici, i quali hanno affermato che non è possibile imporre ad un adolescente le visite con il padre con il quale ha manifestato di non voler avere contatti, essendo il rapporto padre/figlio impossibile da imporre dall'alto a scapito di una volontà ormai determinata e radicata (cfr. Cass. Civ. Sez. 1^, sentenza 23/4/2019 n. 11170).
Né ritiene opportuno il Tribunale imporre ulteriori incontri protetti, visto il disagio vissuto da entrambi i figli, per di più prossimo alla maggiore età. Per_1
Deve pertanto disporsi la sospensione degli incontri tra il padre ed i figli, e Per_1 CP_4 disponendosi che gli stessi possano riprendere solo in caso di manifesta volontà dei minori, in tal caso accordandosi i figli con il padre.
Va altresì ammonito il resistente a non imporre la sua presenza all'uscita di scuola, al fine di evitare ulteriori disagi.
Conseguentemente va rigettata la domanda di ammonimento della madre come proposta dal resistente.
Nulla va disposto in ordine alla casa familiare, abitando la madre con i minori in Salerno alla via G.
Fabio n. 8 in Salerno, in un immobile condotto in locazione.
Va, infine, valutato il mantenimento per i figli da porsi a carico del genitore non collocatario.
Orbene, nessuna delle parti ha depositato documentazione reddituale, dovendosi valutare le dichiarazioni rese unitamente alla sentenza di separazione. Orbene, ad oggi il resistente, secondo quanto statuito nella sentenza che ha recepito l'accordo delle parti, pubblicata nel 2019, è tenuto a corrispondere la somma di € 275,00 oltre rivalutazione annuale ad oggi ammontando complessivamente il mantenimento per i figli in € 634,76, comprensivo di aggiornamento istat (si veda dichiarazione del resistente). Egli svolge attività di agente di commercio ed ha dichiarato di percepire una somma di € 1200,00/1300,00 mensili;
vive in una casa concessa in comodato d'uso dalla madre e sosterrebbe il pagamento di almeno tre finanziamenti per un valore complessivo di € 600,00 circa (non vi è documentazione in atti). La ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione di circa € 1300,00, di corrispondere un canone di locazione di €
600,00, oltre € 50,00 di spese di condominio.
Nel corso del giudizio, il resistente ha dedotto di aver subito una contrazione del suo reddito, senza tuttavia documentare alcunchè.
Orbene, alla luce di tali considerazione, va confermato, in assenza di un mantenimento diretto da parte del resistente, delle esigenze dei minori legate alla loro crescita, considerando tra l'altro la percezione dell'intero dell'assegno unico da parte della ricorrente (essendo ella unico genitore affidatario), in € 350,00 mensili per ciascun figlio il contributo mensile da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat in favore della ricorrente e da parte del resistente, non rilevando che , come dedotto dal resistente nella memoria di replica, Per_1 frequentando l'istituto alberghiero, svolga lavori a tempo determinato che gli garantiscono una minima autonomia economica riuscendo a contribuire alle sue spese personali, anche voluttuarie. Il contributo posto a carico del resistente è comunque dovuto in maniera contenuta, non potendo certo andare a detrimento del figlio la sua buona volontà di non gravare del tutto sul genitore collocatario con dei piccoli lavoretti.
Si dispone invece che le spese straordinarie contratte nell'interesse di minori siano a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Non resta che disciplinare le spese di lite che vanno poste a carico del resistente anche quella della curatela, liquidate in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (considerando l'attività processuale svolta) di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, parametrato al decisum (valore indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida in via super esclusiva i minori e alla madre, potendo ella Per_2 CP_4 assumere le decisioni relative ad ogni aspetto della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
2) Dispone la sospensione degli incontri tra il padre ed i figli, disponendosi che gli stessi possano riprendere solo in caso di manifesta volontà dei minori, in tal caso accordandosi i figli con il padre.
3) Ammonisce il padre a non imporre la sua presenza all'uscita di scuola, al fine di evitare ulteriori disagi ai minori;
4) Rigetta la domanda di ammonimento proposta dal resistente;
5) Determina in € 350,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che il ricorrente è tenuto a corrispondere mensilmente alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
7) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge;
8) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della curatela, che si liquidano in favore dell'Erario in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.11.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi