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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/09/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1079/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. DE ROSA MARIANNA Parte_1 C.F._1
( ) ; C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. TAVA ROBERTO CP_1 C.F._3
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 6 maggio 2025, il Sig. ha domandato, tra le altre Parte_1
cose, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro, il 28 aprile 1991.
Parte resistente si associava alla domanda in punto status.
1 2. All'udienza del 16 settembre 2025 entrambi i difensori hanno precisato le proprie conclusioni in punto status e la causa è stata rimessa, per la decisione, al Collegio, il quale decide come segue.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 28 gennaio 2020 mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 6 maggio 2025; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai Sig.ri e , provvedendo poi, Parte_1 CP_1
con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al Giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro il 28 aprile
1991 tra i Sig.ri (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ); C.F._3
- manda all'Ufficiale dello Stato Civile di Catanzaro per le annotazioni di legge;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1079/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. DE ROSA MARIANNA Parte_1 C.F._1
( ) ; C.F._2
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. TAVA ROBERTO CP_1 C.F._3
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 6 maggio 2025, il Sig. ha domandato, tra le altre Parte_1
cose, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro, il 28 aprile 1991.
Parte resistente si associava alla domanda in punto status.
1 2. All'udienza del 16 settembre 2025 entrambi i difensori hanno precisato le proprie conclusioni in punto status e la causa è stata rimessa, per la decisione, al Collegio, il quale decide come segue.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 28 gennaio 2020 mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 6 maggio 2025; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai Sig.ri e , provvedendo poi, Parte_1 CP_1
con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al Giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro il 28 aprile
1991 tra i Sig.ri (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ); C.F._3
- manda all'Ufficiale dello Stato Civile di Catanzaro per le annotazioni di legge;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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