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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2945/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3115/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068540 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento 112490068540, con cui Roma Capitale ha rivendicato l'importo di cui in atti a titolo di omesso pagamento TARI anni 2018-2023.
A fondamento della domanda viene sostanzialmente sostenuto che la pretesa avanzata dall'ente impositore è destituita di fondamento, poiché basata sul falso presupposto che il ricorrente sia proprietario anche di due unità immobiliari site in Roma, in Indirizzo_1, delle quali lo stesso non è proprietario;
viene anche dedotto, in riferimento agli immobili di proprietà del Ricorrente_1, che lo stesso ha regolarmente onorato tutti i pagamenti;
viene inoltre eccepita la prescrizione quinquennale.
In data 11.11.25 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo proceduto in data 16.1.25 all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio convenuto ha sostanzialmente riconosciuto di avere riscontrato la fondatezza delle tesi difensive formulate in ricorso, tanto da procedere all'annullamento dell'avviso impugnato con provvedimento del 16.1.25, allegato in atti.
Analoga istanza ha depositato parte ricorrente in data 11.11.25.
Tanto basta a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice monocratico
LA DI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3115/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068540 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento 112490068540, con cui Roma Capitale ha rivendicato l'importo di cui in atti a titolo di omesso pagamento TARI anni 2018-2023.
A fondamento della domanda viene sostanzialmente sostenuto che la pretesa avanzata dall'ente impositore è destituita di fondamento, poiché basata sul falso presupposto che il ricorrente sia proprietario anche di due unità immobiliari site in Roma, in Indirizzo_1, delle quali lo stesso non è proprietario;
viene anche dedotto, in riferimento agli immobili di proprietà del Ricorrente_1, che lo stesso ha regolarmente onorato tutti i pagamenti;
viene inoltre eccepita la prescrizione quinquennale.
In data 11.11.25 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo proceduto in data 16.1.25 all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio convenuto ha sostanzialmente riconosciuto di avere riscontrato la fondatezza delle tesi difensive formulate in ricorso, tanto da procedere all'annullamento dell'avviso impugnato con provvedimento del 16.1.25, allegato in atti.
Analoga istanza ha depositato parte ricorrente in data 11.11.25.
Tanto basta a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice monocratico
LA DI