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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore ANTONIO NAPOLI, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2365/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 202 000910191 45 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato il 4.1.2023 alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle
Entrate e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 24.4 (dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) la sig.ra Ricorrente_1
, tecnicamente assistita dal Dr. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, del complessivo importo di € 8.117,02 (comprensivi di oneri di riscossione e diritti di notifica), notificatale il 7.11.2022 e portante per € 7.439,89 I.R.PE.F., con relative sanzioni e interessi, dell'anno d'imposta 2016, iscritta a ruolo nel 2020 dalla suddetta
Direzione Provinciale ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, a seguito del controllo formale del modello REDDITI/2017 dalla stessa presentato, nonchè per € 435,00 IMU degli anni 2012 e
2013 iscritta a ruolo nel 2020 dal Comune di Palermo a seguito dell'infruttuosa notificazione di due avvisi di accertamento riferiti come notificati entrambi il 13.9.2017-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 31.5.2023, affermando di aver parzialmente accolto il reclamo e di aver emesso un provvedimento di sgravio parziale per complessivi € 566,19 (di cui € 399,00 di imposta), quali detrazioni per spese di
"assistenza personale detraibili per un massimo importo di euro 2.100,00, non precedentemente riconosciute in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter"; ha chiesto, quindi,a questa Corte;
"
1. di autorizzare la chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della
Riscossione, ex art. 14 D. Lgs 546/92;
2. di rigettare il ricorso, nella parte non accolta dall'Ufficio in sede di mediazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite aumentate nella misura del 50% in ragione del procedimento ex art. 17-bis D. lgs 546/92".
Alla pubblica udienza del 12.9.2025, uditi i rappresentanti delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, atteso che, da un lato, l'Agenzia delle Entrate avrebbe ben potuto denunciare alla stessa la lite, invitandola ad intervenire volontariamente nel giudizio e, dall'altro lato, che sulle eccezioni relativa ai denunciati vizi propri della cartella di pagamento impugnata ha già esaustivamente dedotto l'ente impositore resistente.
In secondo luogo, va rilevato che, nonostante sia stato chiesto l'integrale annullamento della suddetta cartella, in ricorso non è neppure minimamente contestata la debenza dell'IMU iscritta a ruolo dal Comune di Palermo, di talchè in ogni caso la domanda di totale annullamento dell'atto impugnato non potrebbe mai essere accolta.
Quanto al merito, al netto del surriferito parziale accoglimento del reclamo, la causa verte sulla legittimità della deduzione della somma di € 5.641,00 indicata nella dichiarazione annuale della sig.ra Ricorrente_1 al rigo RN 13 RP 15, colonna 4, atteso che nella comunicazione degli esiti del controllo formale l'Agenzia delle Entrate ha ridotto l'importo a soli € 398,00 e ha iscritto a ruolo la conseguente differenza d'imposta.
La ripresa è così motivata: "spese mediche dichiarate per euro 29.820,00 e confermate per euro 2.225,00 in quanto non trattasi di spese mediche ma di spese per l'assistenza personale che vengono riconosciute per euro 2.100,00 importo massimo detraibile"
Sostiene la ricorrente che la tesi dell'Agenzia delle Entrate sarebbe errata, trattandosi in verità di
"spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione" interamente deducibili ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R. e, in effetti, fornisce documentale dimostrazione di una sua condizione di grave e permanente invalidità.
Il rilievo è condivisibile, non potendo valere in contrario quanto afferma l'Agenzia circa il fatto che tale condizione sarebbe riconoscibile alla ricorrente solo a partire dal 12.1.2017, data della visita della
Commissione Medica dell'I.N.P.S. che l'ha riconosciuta, atteso che il verbale di tale organismo ha un valore soltanto dichiarativo, cioè meramente ricognitivo, di una preesistente condizione patologica del soggetto richiedente.
La visita dell'I.N.P.S. non ha, dunque, valenza costitutiva dell'invalidità, con tutte le condizioni di legge da essa discendenti, se non altro perché, ove l'interessato non fosse già stato seriamente ammalato - e tale fosse poi effettivamente riconosciuto - non avrebbe potuto neppure presentare la domanda di accertamento della propria condizione di invalidità.
Né, d'altronde, un qualsiasi contribuente potrebbe essere penalizzato dai ritardi dell'I.N.P.S., perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento a scapito dei cittadini che, magari vivendo in una provincia in cui l'istituto accertatore ha un'organizzazione peggiore, ottengono più tardi l'accertamento richiesto, rispetto a quelli che lo hanno richiesto nello stesso giorno, ma hanno la fortuna di vivere in province più piccole o in cui l'I.N.P.S. ha uffici più veloci e funzionanti.
Dalle suesposte considerazioni derivano l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per tutto il carico (residuo rispetto a quello già oggetto di sgravio) facente capo all'Agenzia delle Entrate. Restano assorbiti gli altri motivi.
Quale automatica conseguenza legale della decisione, vanno ovviamente ridotti ad € 13,05 (3% dei carichi per IMU degli anni 2012 e 2013 dovuti al Comune di Palermo) gli oneri di riscossione esposti in cartella, mentre i diritti di notifica restano invece dovuti nella misura fissa ivi indicata.
Stante la peculiarità della questione e l'accoglimento solo parziale del ricorso (si ricorda che in esso era stato chiesto l'integrale annullamento della cartella), le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente ai carichi facenti capo all'Agenzia delle Entrate e riduce gli oneri di riscossione ad €
13.05-. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente Estensore
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore ANTONIO NAPOLI, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2365/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 202 000910191 45 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato il 4.1.2023 alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle
Entrate e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 24.4 (dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) la sig.ra Ricorrente_1
, tecnicamente assistita dal Dr. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, del complessivo importo di € 8.117,02 (comprensivi di oneri di riscossione e diritti di notifica), notificatale il 7.11.2022 e portante per € 7.439,89 I.R.PE.F., con relative sanzioni e interessi, dell'anno d'imposta 2016, iscritta a ruolo nel 2020 dalla suddetta
Direzione Provinciale ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, a seguito del controllo formale del modello REDDITI/2017 dalla stessa presentato, nonchè per € 435,00 IMU degli anni 2012 e
2013 iscritta a ruolo nel 2020 dal Comune di Palermo a seguito dell'infruttuosa notificazione di due avvisi di accertamento riferiti come notificati entrambi il 13.9.2017-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 31.5.2023, affermando di aver parzialmente accolto il reclamo e di aver emesso un provvedimento di sgravio parziale per complessivi € 566,19 (di cui € 399,00 di imposta), quali detrazioni per spese di
"assistenza personale detraibili per un massimo importo di euro 2.100,00, non precedentemente riconosciute in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter"; ha chiesto, quindi,a questa Corte;
"
1. di autorizzare la chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della
Riscossione, ex art. 14 D. Lgs 546/92;
2. di rigettare il ricorso, nella parte non accolta dall'Ufficio in sede di mediazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite aumentate nella misura del 50% in ragione del procedimento ex art. 17-bis D. lgs 546/92".
Alla pubblica udienza del 12.9.2025, uditi i rappresentanti delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, atteso che, da un lato, l'Agenzia delle Entrate avrebbe ben potuto denunciare alla stessa la lite, invitandola ad intervenire volontariamente nel giudizio e, dall'altro lato, che sulle eccezioni relativa ai denunciati vizi propri della cartella di pagamento impugnata ha già esaustivamente dedotto l'ente impositore resistente.
In secondo luogo, va rilevato che, nonostante sia stato chiesto l'integrale annullamento della suddetta cartella, in ricorso non è neppure minimamente contestata la debenza dell'IMU iscritta a ruolo dal Comune di Palermo, di talchè in ogni caso la domanda di totale annullamento dell'atto impugnato non potrebbe mai essere accolta.
Quanto al merito, al netto del surriferito parziale accoglimento del reclamo, la causa verte sulla legittimità della deduzione della somma di € 5.641,00 indicata nella dichiarazione annuale della sig.ra Ricorrente_1 al rigo RN 13 RP 15, colonna 4, atteso che nella comunicazione degli esiti del controllo formale l'Agenzia delle Entrate ha ridotto l'importo a soli € 398,00 e ha iscritto a ruolo la conseguente differenza d'imposta.
La ripresa è così motivata: "spese mediche dichiarate per euro 29.820,00 e confermate per euro 2.225,00 in quanto non trattasi di spese mediche ma di spese per l'assistenza personale che vengono riconosciute per euro 2.100,00 importo massimo detraibile"
Sostiene la ricorrente che la tesi dell'Agenzia delle Entrate sarebbe errata, trattandosi in verità di
"spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione" interamente deducibili ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R. e, in effetti, fornisce documentale dimostrazione di una sua condizione di grave e permanente invalidità.
Il rilievo è condivisibile, non potendo valere in contrario quanto afferma l'Agenzia circa il fatto che tale condizione sarebbe riconoscibile alla ricorrente solo a partire dal 12.1.2017, data della visita della
Commissione Medica dell'I.N.P.S. che l'ha riconosciuta, atteso che il verbale di tale organismo ha un valore soltanto dichiarativo, cioè meramente ricognitivo, di una preesistente condizione patologica del soggetto richiedente.
La visita dell'I.N.P.S. non ha, dunque, valenza costitutiva dell'invalidità, con tutte le condizioni di legge da essa discendenti, se non altro perché, ove l'interessato non fosse già stato seriamente ammalato - e tale fosse poi effettivamente riconosciuto - non avrebbe potuto neppure presentare la domanda di accertamento della propria condizione di invalidità.
Né, d'altronde, un qualsiasi contribuente potrebbe essere penalizzato dai ritardi dell'I.N.P.S., perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento a scapito dei cittadini che, magari vivendo in una provincia in cui l'istituto accertatore ha un'organizzazione peggiore, ottengono più tardi l'accertamento richiesto, rispetto a quelli che lo hanno richiesto nello stesso giorno, ma hanno la fortuna di vivere in province più piccole o in cui l'I.N.P.S. ha uffici più veloci e funzionanti.
Dalle suesposte considerazioni derivano l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per tutto il carico (residuo rispetto a quello già oggetto di sgravio) facente capo all'Agenzia delle Entrate. Restano assorbiti gli altri motivi.
Quale automatica conseguenza legale della decisione, vanno ovviamente ridotti ad € 13,05 (3% dei carichi per IMU degli anni 2012 e 2013 dovuti al Comune di Palermo) gli oneri di riscossione esposti in cartella, mentre i diritti di notifica restano invece dovuti nella misura fissa ivi indicata.
Stante la peculiarità della questione e l'accoglimento solo parziale del ricorso (si ricorda che in esso era stato chiesto l'integrale annullamento della cartella), le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente ai carichi facenti capo all'Agenzia delle Entrate e riduce gli oneri di riscossione ad €
13.05-. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente Estensore