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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Oronzo Putignano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 886, avente per oggetto domanda di declaratoria di efficacia di sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico ex art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985, proposta da e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 20/06/2025, con l'intervento ex lege del PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI .
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. e con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 in data 20/06/2025, chiedevano a questa Corte di appello di voler accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'efficacia e l'esecutività della statuizione ecclesiastica, divenuta definitiva e passata in giudicato, n. prot. 1758-17/2024 emessa dal Tribunale ecclesiastico divenuta Controparte_1 definitiva, e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della SE ST, in data 13/05/2025, con decreto n. prot. 57772/25, nella Repubblica italiana;
ordinare, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia, l'annotazione della stessa a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio”.
A sostegno della domanda , i ricorrenti allegavano: di avere contratto matrimonio con rito 'concordatario' in Foggia, presso la parrocchia di S. Pio X, in data
01/12/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia per l'anno 2017, atto n. 366, Parte II - Serie A;
che erano emersi vizi originari del matrimonio, tali da suggerire la stura del procedimento di nullità presso il
Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano, il quale con sentenza definitiva in data 29/11/2024, n. prot. 1758-17/2024, resa esecutiva dal Supremo
Tribunale della SE ST in data 13/05/2025 con decreto n. prot.
57772/25, dichiarava tale matrimonio nullo per “esclusione dell'indissolubilità da parte di entrambi” ex can. 1011§2 CIC e per “esclusione della prole da parte della donna attrice” ex can. 1011§2 CIC;
che il riconoscimento della pronuncia da parte del Tribunale Ecclesiastico, in materia di nullità del matrimonio concordatario, era disciplinata dall'accordo di Villa (reso esecutivo in CP_2
Italia con la legge n. 121/1985), con il quale lo Stato Italiano e la Santa Sede avevano provveduto alla revisione del concordato siglato nel 192 9; che essi ricorrenti intendevano, in applicazione di tale normativa, far valere nella
Repubblica Italiana la conseguita statuizione perché potesse essere riconosciuta, spiegando la sua efficacia ed esecutività, ed essere trascritta, c on conseguente annotazione, negli atti dello stato civile, a margine dell'atto di matrimonio;
che occorreva precisare che nel processo, celebrato presso il Tribunale Ecclesiastico, era stato garantito l'esercizio del diritto di difesa e , soprattutto, il rappresentare le proprie argomentazioni e motivazioni, atteso che tale procedimento era stato celebrato e svolto nel rispetto e corretta formazione ed instaurazione del giusto contraddittorio;
che, pertanto, la sentenza della quale veniva richiesta la delibazione aveva tutti i requisiti di legittimità e correttezza processuale, idonei a consentire il suo ingresso nel panorama giuridico italiano;
che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, si sarebbe dovuto trascrivere ed annotare la sentenza delibata nei registri dello stato civile del Comune competente;
che, infatti, il D.P.R. n. 396/2000 – Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile – prevedeva all'art. 63 la trascrizione delle sentenze della Corte d'appello in materia di dichiarazione di nullità matrimoniale;
che, quindi, nulla ostava al riconoscimento di efficacia della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento della Repubblica italiana .
I.B. Il P.G. in sede interveniva nel procedimento con nota depositata telematicamente in data 04/07/2025.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. La domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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II.A.
1. L'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede”) recita:
«Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
L'art. 4 lett. b) n. 3) del “Protocollo Addizionale” (contenente le dichiarazioni fatte di comune intesa dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede al momento della firma dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense, al fine di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni nonché di evitare ogni difficoltà interpretativa) esclude, in ogni caso, che la Corte di appello, nel pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di efficacia , nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, possa procedere ad un riesame nel merito della decisione del
Tribunale ecclesiastico.
II.A.
2. Dalla sentenza in data 29/11/2024 del Tribunale Ecclesiastico
, munita del decreto di esecutività del superiore Controparte_1
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organo ecclesiastico di controllo (v. decreto in data 13/05/2025 del Supremo
Tribunale della SE ST , altresì attestante che la sentenza del
Tribunale Ecclesiastico era “definitiva”, il che fa Controparte_1 ragionevolmente presumere la mancata proposizione di impugnazione entro i termini di legge), si evince la sussistenza delle cause di nullità del matrimonio accertate dal Tribunale ecclesiastico [“1. esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di entrambi (can. 1101, § 2 C.D.C.);
2. esclusione della prole da parte della donna attrice (can. 1101, § 2 C.D.C. )”], atteso: che entrambe le parti, già durante il fidanzamento, non erano convinte della riuscita del matrimonio, al quale si erano accostate con riserva, più per uniformarsi alle consuetudini sociali correnti che per reciproco affetto, stante la ferma intenzione di ciascuna di esse – vie più rafforzatasi post nuptias – di riprendersi la propria libertà se, come preveduto già ante nuptias, l'unione non fosse andata bene); che la aveva riserve (sia prima del matrimonio sia dopo) anche sulla Parte_1 prole, stante la sua ferma intenzione, strettamente correlata a quanto sopra evidenziato, di non procreare figli con il . Pt_2
II.A.
3. Il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio (come emerge inconfutabilmente dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica) e la decisione fu adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori (rappresentati dall'audizione della e del Parte_1 [...]
nonché dall'assunzione delle testimonianze rese dalle persone indicate da Pt_2 entrambe le parti).
II.A.
4. La sentenza del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Beneventano non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Al riguardo, si osserva che tali non sono le cause di nullità poste dal Tribunale ecclesiastico a fondamento della propria decisione, tenuto conto che le riserve delle parti (di entrambe le parti, quanto al vincolo di indissolubilità; della sola donna, quanto alla prole) erano state reciprocamente manifestate ante nuptias (e, per vero, anche dopo), come comprovato dalle convergenti dichiarazioni rese dai coniugi e dai testimoni escussi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, rientrante nell'ambito dell'ordine pubblico italiano (la contrarietà all'ordine pubblico italiano, come è noto, osta alla delibazione delle sentenze
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ecclesiastiche)1.
II.A.
5. Non risulta, infine, l'esistenza di una sentenza del Giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica n é risulta la pendenza, davanti al Giudice italiano, di un procedimento tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto ed instaurato prima del passaggio in giudicato della decisione ecclesiastica.
II.A.
6. Ed allora, tirando le fila sparse del discorso sin qui svolto, può conclusivamente affermarsi :
che non è dubbia la sussistenza della competenza del Giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio contratto dalle parti con il rito religioso
'concordatario', per il quale sussiste la giurisdizione del Giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
che il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, instauratosi regolarmente;
che l'istruttoria risulta essersi svolta con l'audizione delle parti e l'assunzione di testimonianze (rese da testi addotti da entrambe le parti);
che la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Pertanto, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda può essere accolta.
II.A.
7. L'art. 10 comma 1° del D.P.R. n. 396/2000 , nel testo modificato dall'art. 1 comma 1° lett. c) del D.Lg. n. 5/2017 (applicabile ratione temporis), prevede che «In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.».
L'art. 63 comma 2° lett. h) del medesimo D.P.R. dispone che negli archivi di cui all'art. 10 «l'ufficiale dello stato civile trascrive… le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.».
II.A.
8. In conclusione, la domanda va accolta e, per l'effetto: a) va dichiarata
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l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data 29/11/2024 del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano dichiarativa della nullità del matrimonio con rito religioso contratto in data 01/12/2017 dalle parti, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della SE ST , nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo ai sensi dell'art. 8, n.
2 dell'Accordo di modificazione del concordato lateranense del 18 febbraio
1984”, emesso in data 13/05/2025; b) va ordinata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia, a norma dell'art. 63 comma 2° lett. h) del D.P.R. n.
396/2000, la trascrizione della presente sentenza negli archivi di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.
II.B. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE D EL PROCED IM ENT O.
Non v'è da provvedere sulle spese del procedimento, atteso che la domanda è stata proposta da e con ricorso congiunto. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 886/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 20/06/2025, con l'intervento ex lege del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA in sede, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
a) dichiara l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data
29/11/2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano dichiarativa della nullità del matrimonio con rito religioso contratto in data 01/12/2017 da nata in Foggia in [...] Parte_1
17/12/1984, e nato in [...] in data [...], Parte_2 munita del decreto di esecutività in data 13/05/2025 del Supremo
Tribunale della SE ST nella sua qualità di “Superiore
Organo Ecclesiastico di Controllo ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del concordato lateranense del 18 febbraio 1984”;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia, ove il giorno 01/12/2017 era stato celebrato il matrimonio con rito religioso tra le parti (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2017, atto n. 366, Parte II - Serie A), di trascrivere la presente sentenza, a norma dell'art. 63 comma 2° lett. h) del D.P.R.
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n. 396/2000, negli archivi di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 16/09/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass., n. 3709/2008.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Oronzo Putignano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 886, avente per oggetto domanda di declaratoria di efficacia di sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico ex art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985, proposta da e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 20/06/2025, con l'intervento ex lege del PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI .
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. e con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 in data 20/06/2025, chiedevano a questa Corte di appello di voler accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'efficacia e l'esecutività della statuizione ecclesiastica, divenuta definitiva e passata in giudicato, n. prot. 1758-17/2024 emessa dal Tribunale ecclesiastico divenuta Controparte_1 definitiva, e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della SE ST, in data 13/05/2025, con decreto n. prot. 57772/25, nella Repubblica italiana;
ordinare, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia, l'annotazione della stessa a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio”.
A sostegno della domanda , i ricorrenti allegavano: di avere contratto matrimonio con rito 'concordatario' in Foggia, presso la parrocchia di S. Pio X, in data
01/12/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia per l'anno 2017, atto n. 366, Parte II - Serie A;
che erano emersi vizi originari del matrimonio, tali da suggerire la stura del procedimento di nullità presso il
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Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano, il quale con sentenza definitiva in data 29/11/2024, n. prot. 1758-17/2024, resa esecutiva dal Supremo
Tribunale della SE ST in data 13/05/2025 con decreto n. prot.
57772/25, dichiarava tale matrimonio nullo per “esclusione dell'indissolubilità da parte di entrambi” ex can. 1011§2 CIC e per “esclusione della prole da parte della donna attrice” ex can. 1011§2 CIC;
che il riconoscimento della pronuncia da parte del Tribunale Ecclesiastico, in materia di nullità del matrimonio concordatario, era disciplinata dall'accordo di Villa (reso esecutivo in CP_2
Italia con la legge n. 121/1985), con il quale lo Stato Italiano e la Santa Sede avevano provveduto alla revisione del concordato siglato nel 192 9; che essi ricorrenti intendevano, in applicazione di tale normativa, far valere nella
Repubblica Italiana la conseguita statuizione perché potesse essere riconosciuta, spiegando la sua efficacia ed esecutività, ed essere trascritta, c on conseguente annotazione, negli atti dello stato civile, a margine dell'atto di matrimonio;
che occorreva precisare che nel processo, celebrato presso il Tribunale Ecclesiastico, era stato garantito l'esercizio del diritto di difesa e , soprattutto, il rappresentare le proprie argomentazioni e motivazioni, atteso che tale procedimento era stato celebrato e svolto nel rispetto e corretta formazione ed instaurazione del giusto contraddittorio;
che, pertanto, la sentenza della quale veniva richiesta la delibazione aveva tutti i requisiti di legittimità e correttezza processuale, idonei a consentire il suo ingresso nel panorama giuridico italiano;
che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, si sarebbe dovuto trascrivere ed annotare la sentenza delibata nei registri dello stato civile del Comune competente;
che, infatti, il D.P.R. n. 396/2000 – Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile – prevedeva all'art. 63 la trascrizione delle sentenze della Corte d'appello in materia di dichiarazione di nullità matrimoniale;
che, quindi, nulla ostava al riconoscimento di efficacia della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento della Repubblica italiana .
I.B. Il P.G. in sede interveniva nel procedimento con nota depositata telematicamente in data 04/07/2025.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. La domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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II.A.
1. L'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede”) recita:
«Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
L'art. 4 lett. b) n. 3) del “Protocollo Addizionale” (contenente le dichiarazioni fatte di comune intesa dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede al momento della firma dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense, al fine di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni nonché di evitare ogni difficoltà interpretativa) esclude, in ogni caso, che la Corte di appello, nel pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di efficacia , nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici e munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, possa procedere ad un riesame nel merito della decisione del
Tribunale ecclesiastico.
II.A.
2. Dalla sentenza in data 29/11/2024 del Tribunale Ecclesiastico
, munita del decreto di esecutività del superiore Controparte_1
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organo ecclesiastico di controllo (v. decreto in data 13/05/2025 del Supremo
Tribunale della SE ST , altresì attestante che la sentenza del
Tribunale Ecclesiastico era “definitiva”, il che fa Controparte_1 ragionevolmente presumere la mancata proposizione di impugnazione entro i termini di legge), si evince la sussistenza delle cause di nullità del matrimonio accertate dal Tribunale ecclesiastico [“1. esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte di entrambi (can. 1101, § 2 C.D.C.);
2. esclusione della prole da parte della donna attrice (can. 1101, § 2 C.D.C. )”], atteso: che entrambe le parti, già durante il fidanzamento, non erano convinte della riuscita del matrimonio, al quale si erano accostate con riserva, più per uniformarsi alle consuetudini sociali correnti che per reciproco affetto, stante la ferma intenzione di ciascuna di esse – vie più rafforzatasi post nuptias – di riprendersi la propria libertà se, come preveduto già ante nuptias, l'unione non fosse andata bene); che la aveva riserve (sia prima del matrimonio sia dopo) anche sulla Parte_1 prole, stante la sua ferma intenzione, strettamente correlata a quanto sopra evidenziato, di non procreare figli con il . Pt_2
II.A.
3. Il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio (come emerge inconfutabilmente dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica) e la decisione fu adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori (rappresentati dall'audizione della e del Parte_1 [...]
nonché dall'assunzione delle testimonianze rese dalle persone indicate da Pt_2 entrambe le parti).
II.A.
4. La sentenza del Tribunale ecclesiastico Interdiocesano Beneventano non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Al riguardo, si osserva che tali non sono le cause di nullità poste dal Tribunale ecclesiastico a fondamento della propria decisione, tenuto conto che le riserve delle parti (di entrambe le parti, quanto al vincolo di indissolubilità; della sola donna, quanto alla prole) erano state reciprocamente manifestate ante nuptias (e, per vero, anche dopo), come comprovato dalle convergenti dichiarazioni rese dai coniugi e dai testimoni escussi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, rientrante nell'ambito dell'ordine pubblico italiano (la contrarietà all'ordine pubblico italiano, come è noto, osta alla delibazione delle sentenze
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ecclesiastiche)1.
II.A.
5. Non risulta, infine, l'esistenza di una sentenza del Giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica n é risulta la pendenza, davanti al Giudice italiano, di un procedimento tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto ed instaurato prima del passaggio in giudicato della decisione ecclesiastica.
II.A.
6. Ed allora, tirando le fila sparse del discorso sin qui svolto, può conclusivamente affermarsi :
che non è dubbia la sussistenza della competenza del Giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio contratto dalle parti con il rito religioso
'concordatario', per il quale sussiste la giurisdizione del Giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
che il giudizio canonico risulta essersi svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, instauratosi regolarmente;
che l'istruttoria risulta essersi svolta con l'audizione delle parti e l'assunzione di testimonianze (rese da testi addotti da entrambe le parti);
che la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Pertanto, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda può essere accolta.
II.A.
7. L'art. 10 comma 1° del D.P.R. n. 396/2000 , nel testo modificato dall'art. 1 comma 1° lett. c) del D.Lg. n. 5/2017 (applicabile ratione temporis), prevede che «In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.».
L'art. 63 comma 2° lett. h) del medesimo D.P.R. dispone che negli archivi di cui all'art. 10 «l'ufficiale dello stato civile trascrive… le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.».
II.A.
8. In conclusione, la domanda va accolta e, per l'effetto: a) va dichiarata
Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data 29/11/2024 del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano dichiarativa della nullità del matrimonio con rito religioso contratto in data 01/12/2017 dalle parti, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della SE ST , nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo ai sensi dell'art. 8, n.
2 dell'Accordo di modificazione del concordato lateranense del 18 febbraio
1984”, emesso in data 13/05/2025; b) va ordinata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia, a norma dell'art. 63 comma 2° lett. h) del D.P.R. n.
396/2000, la trascrizione della presente sentenza negli archivi di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.
II.B. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE D EL PROCED IM ENT O.
Non v'è da provvedere sulle spese del procedimento, atteso che la domanda è stata proposta da e con ricorso congiunto. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 886/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 20/06/2025, con l'intervento ex lege del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA in sede, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
a) dichiara l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data
29/11/2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano dichiarativa della nullità del matrimonio con rito religioso contratto in data 01/12/2017 da nata in Foggia in [...] Parte_1
17/12/1984, e nato in [...] in data [...], Parte_2 munita del decreto di esecutività in data 13/05/2025 del Supremo
Tribunale della SE ST nella sua qualità di “Superiore
Organo Ecclesiastico di Controllo ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del concordato lateranense del 18 febbraio 1984”;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia, ove il giorno 01/12/2017 era stato celebrato il matrimonio con rito religioso tra le parti (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2017, atto n. 366, Parte II - Serie A), di trascrivere la presente sentenza, a norma dell'art. 63 comma 2° lett. h) del D.P.R.
Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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n. 396/2000, negli archivi di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 16/09/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 886/2025 R.G.A.V.G.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass., n. 3709/2008.