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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BACCARANI Parte_1 C.F._1
ANDREA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare in Sassuolo, via Parte_1
Circonvallazione Sud n. 77, di proprietà dei genitori della stessa, unitamente al figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente . Il sig. ha già Per_1 Controparte_1
lasciato la casa coniugale, con il consenso della sig.ra e riconsegna alla Parte_1
moglie tutte le chiavi di casa e del cancello automatico alla data della sottoscrizione del
presente atto;
si impegna altresì a cambiare anche la propria residenza anagrafica entro 3
mesi dalla sottoscrizione del presente atto. In attesa di trovare una sistemazione idonea e
definitiva, il sig. – sempre con il consenso della sig.ra – Controparte_1 Parte_1
lascerà i propri beni personali, compresi gli arredi già concordati dalle parti, presso la casa
familiare per un periodo massimo di 3 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
Per il ritiro di detti beni in un'unica soluzione, verrà concordata dalle parti una data
condivisa;
3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere autonomi redditi
e di non pretendere somme a titolo di contribuzione al reciproco mantenimento;
4) i ricorrenti confermano e dichiarano che gli arredi antichi presenti nella casa coniugale
sono di proprietà della famiglia mentre gli ulteriori arredi verranno divisi con Pt_1
separato accordo;
fermo quanto sopra, i ricorrenti dichiarano di aver così diviso ogni bene
comune, di aver regolato ogni reciproco rapporto economico / patrimoniale tra loro e di non
avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Anche le armi e le munizioni, di proprietà del
sig. sono già state tutte trasferite da quest'ultimo; CP_1 5) le spese del presente procedimento saranno assunte in pari misura dai ricorrenti, che si
obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e
riconoscono concordemente vincolante efficacia dal momento della sottoscrizione del
presente ricorso”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 07/02/1969 e , nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1992, atto n.73, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BACCARANI Parte_1 C.F._1
ANDREA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare in Sassuolo, via Parte_1
Circonvallazione Sud n. 77, di proprietà dei genitori della stessa, unitamente al figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente . Il sig. ha già Per_1 Controparte_1
lasciato la casa coniugale, con il consenso della sig.ra e riconsegna alla Parte_1
moglie tutte le chiavi di casa e del cancello automatico alla data della sottoscrizione del
presente atto;
si impegna altresì a cambiare anche la propria residenza anagrafica entro 3
mesi dalla sottoscrizione del presente atto. In attesa di trovare una sistemazione idonea e
definitiva, il sig. – sempre con il consenso della sig.ra – Controparte_1 Parte_1
lascerà i propri beni personali, compresi gli arredi già concordati dalle parti, presso la casa
familiare per un periodo massimo di 3 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
Per il ritiro di detti beni in un'unica soluzione, verrà concordata dalle parti una data
condivisa;
3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere autonomi redditi
e di non pretendere somme a titolo di contribuzione al reciproco mantenimento;
4) i ricorrenti confermano e dichiarano che gli arredi antichi presenti nella casa coniugale
sono di proprietà della famiglia mentre gli ulteriori arredi verranno divisi con Pt_1
separato accordo;
fermo quanto sopra, i ricorrenti dichiarano di aver così diviso ogni bene
comune, di aver regolato ogni reciproco rapporto economico / patrimoniale tra loro e di non
avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Anche le armi e le munizioni, di proprietà del
sig. sono già state tutte trasferite da quest'ultimo; CP_1 5) le spese del presente procedimento saranno assunte in pari misura dai ricorrenti, che si
obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e
riconoscono concordemente vincolante efficacia dal momento della sottoscrizione del
presente ricorso”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 07/02/1969 e , nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1992, atto n.73, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale