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Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1999, n. 379
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Legge 14 ottobre 1999, n. 379
Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1999, n. 379
Versione
30 ottobre 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XXIII della convenzione base.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1999
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