Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Livorno.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Livorno.