Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 8824/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8824/23 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mazziotti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Civale e dall'avv. Simona Peluso;
parte ricorrente C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Giovanna Pacchiana Parravicini parte resistente
* * * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
- Accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto dal luglio 2009, o dal diverso periodo che verrà accertato in causa, all'inquadramento livello 2^ parametro B) e dal luglio 2014 al parametro A) previsto dal c.c.n.l. servizi ambientali, con tutte le conseguenze normative, retributive e previdenziali;
- Per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma quantificata al settembre 2023 in € 49.422,86, oltre alla somma di € 941,96 a titolo di differenza per scatti di anzianità, - o di quella più vera, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa - risultante dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre che all'accantonamento delle maggiori somme dovute a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze al saldo, oltre le somme dovute dall'ottobre 2023;
- con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% e
1
aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, oltre C.U., C.P.A. e I.V.A. di legge con distrazione in favore degli avvocati antistatari
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa eventuale ammissione degli infradedotti capi di prova per testi;
Previa eventuale CTU contabile;
Respingersi il ricorso avversario;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato il 15 dicembre 2023, il ricorrente conviene in giudizio chiedendo di accertare che le mansioni svolte dal luglio 2009, CP_1 rientrano nell'inquadramento di livello 2^ parametro B) e dal luglio 2014 al parametro A) previsto dal c.c.n.l. servizi ambientali;
a fondamento delle proprie domande, espone che:
- è stato assunto alle dipendenze della convenuta svolgendo sin dall'inizio mansioni di addetto allo spazzamento, con inquadramento nel 1° livello;
- dal luglio 2009 gli sono state assegnate mansioni di addetto al diserbo con utilizzo di prodotti chimici, in particolare il Touchdown, prodotto chimico a base di glifosato, che diluiva con acqua e spruzzava lungo i marciapiedi ovunque vi fosse erba indesiderata;
- tale attività era svolta da aprile a ottobre al mattino, dal lunedì al sabato, dalle ore 6,00 alle ore 12,00, se richiesto anche al pomeriggio come straordinario;
- il diserbo con soluzione chimica è stato eseguito dal 2009 al 2014, dal 2015 si è tornati al diserbo manuale;
- lo svolgimento dell'attività di diserbo con soluzione chimica legittimata il riconoscimento del 2° livello.
Costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso CP_1 esponendo che:
- tra i dipendenti della convenuta non esiste la mansione, esclusiva, di addetto al diserbo con utilizzo di prodotti chimici;
- tra il 2009 e il 2014 il personale addetto allo CP_1 spazzamento, tra cui il ricorrente, si è occupato anche del diserbo, che dal 2015 è appaltato a ditte esterne;
- peraltro, anche nel periodo dal 2009 al 2014, l'attività di diserbo è stata svolta solo in modo sporadico e solo in alcuni periodi dell'anno;
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- il diserbo, di norma, è fatto manualmente e solo sporadicamente mediante preparato chimico;
- anche il ricorrente ha svolto tale attività in sporadiche occasioni e, per tale ragione, non ha diritto al superiore inquadramento che richiede l'assegnazione alle mansioni per un periodo consecutivo di 3 mesi (ex CCNL 2008) e 4 mesi (ex CCNL 2016);
- in via subordinata, si eccepisce la prescrizione relativamente alle somme eventualmente maturate in epoca anteriore al 14 aprile 2018, vale a dire cinque anni prima della lettera di diffida in data 14 aprile 2023. II
In via preliminare è opportuno rilevare che, come affermato da entrambe le parti in causa1, due analoghe vicende sono già state decise da questo Tribunale, in un caso con il rigetto della domanda2, nell'altro caso con l'accoglimento3, quest'ultima sentenza è poi stata confermata dalla Corte d'Appello4. La decisione che ha rigettato la domanda dei lavoratori l'ha ritenuta infondata in quanto i ricorrenti non fornivano prova adeguata di aver svolto in via prevalente mansioni superiori rispetto a quelle del profilo di inquadramento 5. Tale aspetto è stato diversamente valutato nell'altra decisione richiamata ove, all'esito dell'istruttoria, si è osservato che la sistematicità con la quale la società ha assegnato la mansione (ogni anno dal 2009 al 2014), il lungo periodo dell'anno di svolgimento della mansione (da maggio a ottobre), …. il fatto che tale mansione sia stata affidata a “tutti gli addetti allo spazzamento” …. il tempo, all'interno del turno, dedicato alla mansione di erogazione del diserbante… integrano elementi che consentono di ritenere prevalenti i requisiti di sistematicità e frequenza dell'assegnazione della mansione superiore6; valutazione questa integralmente confermata dalla sentenza di secondo grado7.
III
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Con riferimento alle modalità, anche temporali, di svolgimento delle allegate mansioni superiori, nel corso del presente giudizio, è stato accertato che:
1) l'attività di diserbo chimico è affidata direttamente ai dipendenti della convenuta nel periodo dal 2009 al 2014, mentre dal 2015 viene appaltata ad imprese esterne;
questo fatto è da ritenere pacifico in causa alla luce delle concordi allegazioni delle parti8, nonché delle conformi dichiarazioni rese, pressoché, dalla totalità dei testimoni;
pertanto, è accertato che l'attività di diserbo chimico è stata affidata ai dipendenti della convenuta per sei anni, in modo continuativo;
2) l'attività di diserbo, anche chimico, viene svolta nel periodo primaverile estivo, sostanzialmente dai mesi di marzo/aprile a quelli di settembre/ottobre, con possibili variazioni annuali determinate dalle diverse condizioni climatico-atmosferiche; questo fatto è confermato: 2.1.) dalle allegazioni delle parti9; 2.2.) dalle conformi e convergenti deposizioni testimoniali10; 2.3.) dal capitolato d'appalto11 dal quale risulta che, quando l'attività di diserbo è stata affidata a imprese esterne, la convenuta ha richiesto che il servizio di diserbo meccanico/chimico fosse svolto nel periodo da marzo a settembre;
2.4.) peraltro, è da ritenere fatto notorio, ex art. 115 comma 2 cpc, che alle locali latitudini le piante e le formazioni erbacee in generale, hanno una fase di rigoglio vegetativo nel periodo primaverile-estivo; 2.5.) quindi, è da considerare accertato in causa che il diserbo è un'attività che per sua natura si può svolgere solo in un determinato, e limitato, periodo dell'anno e che, conseguentemente, la prevalenza rispetto altre mansioni deve essere apprezzata con riferimento a tale ridotto lasso di tempo e non con riguardo all'intero anno lavorativo;
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3) con rifermento al tempo giornaliero dedicato a tale mansione da parte del ricorrente, è stato accertato che: 3.1.) nell'ambito del periodo rilevante (primaverile estivo), il diserbo chimico era svolto tutti i giorni12; 3.2.) nel gruppo di lavoro del ricorrente, composto da circa venti addetti, solo due svolgevano il diserbo chimico13; 3.3.) in ordine al tempo dedicato nell'ambito del singolo turno le deposizioni testimoniali non sono totalmente convergenti;
è da ritenere pacifico che l'attività in questione fosse svolta per almeno due ore al giorno14, secondo tale versione dei fatti l'attività veniva svolta solo nelle prime due ore del turno in ragione della temperatura più fresca;
peraltro numerosi testimoni indicano un lasso di tempo maggiore, fino a ricoprire l'intero turno15; 3.4.) considerato il ridotto numero di addetti a tale mansione per ogni squadra nonché l'area di intervento, appare verosimile che lo svolgimento dell'attività occupasse più ore al giorno;
3.5.) peraltro, dal capitolato d'appalto16 risulta che quando l'attività di diserbo è stata affidata a imprese esterne è stato previsto che gli interventi dovevano essere eseguiti nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00, elemento questo che confuta la credibilità dell'affermazione secondo cui l'attività doveva essere svolta nelle ore più fresche della giornata.
IV
Le caratteristiche delle mansioni cui è stato adibito il ricorrente, come emerse dall'istruttoria esperita, fanno ritenere che il diserbo chimico sia una attività che risponde ad una strutturale esigenza aziendale, sia per la continuità con cui è svolta, nell'unico periodo dell'anno in cui è necessaria, sia per il fatto che, quando la società convenuta ha ritenuto non farla più svolgere ai propri dipendenti, l'ha appaltata ad una ditta esterna, confermando così l'importanza di tale tipologia di intervento e, quindi, la necessità di dare continuità ad esso, con le medesime modalità.
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Il ricorrente, inquadrato nel 1° livello, rivendica il diritto all'inquadramento del 2° livello del CCNL applicato17 nel quale rientrano i lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3° tra i profili esemplificativi è indicato … addetto al … diserbo chimico. Tale elemento è peculiare del 2° livello, infatti, non contraddistingue il tipo di diserbo previsto nel 1° livello che, quindi, è da intendere come diserbo manuale. Invece non appare caratterizzante e necessario il requisito del possesso della patente di categoria B, in quanto l'uso del veicolo è considerato solo eventuale come risulta dall'espressione …anche utilizzando veicoli … Pertanto, si può ritenere che le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili al livello richiesto e siano state svolte in modo prevalente e continuativo, sia sotto il profilo degli anni durante i quali si sono protratte (dal 2009 al 2014), sia sotto il profilo della durata nel singolo anno, in considerazione della intrinseca stagionalità della mansione, fattori questi che fanno ritenere che l'assegnazione del lavoratore a tale mansione sia espressione di una scelta datoriale caratterizzata da una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento18. Inoltre, va osservato che la peculiarità della mansione in questione, che comporta l'utilizzo di prodotti chimici, è tale da qualificarla come la mansione maggiormente significativa sul piano professionale e, quindi, determinante ai fini dell'inquadramento, seppur non svolta in via esclusiva;
infatti è un principio consolidato quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale19.
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La rilevanza della mansione è poi confermata dal fatto che, quando la società convenuta ha affidato a imprese esterne l'attività di diserbo chimico, ha richiesto l'utilizzo di addetti qualificati prevedendo che il personale direttamente interessato alla preparazione e irrorazione dei prodotti e formulati chimici, dovrà essere in possesso del “Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari”20. Alla luce delle ragioni ora svolte deve accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'inquadramento del livello 2° al parametro B, dal luglio 2009, e al parametro A, dal luglio 2014, CCNL Servizi Ambientali.
V
Con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio secondo cui Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro21. Conseguentemente deve essere confermato come la prescrizione di tutti i crediti retributivi del lavoratore – compresi quelli non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma (18.7.2012), relativi ai 5 anni antecedenti (fino al 18.7.2007) – decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
Questo principio, allo stato consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non può essere scalfitto dalla tesi sostenuta da parte convenuta, nel corso della discussione, secondo la quale il fatto che il singolo lavoratore abbia agito per ottenere la tutela di un proprio diritto dimostra l'assenza di metus. Invero, la regola di diritto deve essere generale ed astratta perché si rivolge alla totalità dei consociati per orientarne i comportamenti, quindi, non può essere confutata da condotte del singolo soggetto. VI
Con riferimento alla quantificazione delle somme richieste, è sufficiente rilevare che in comparsa di costituzione parte convenuta ha contestato l'importo di € 941,96 a titolo di scatti di anzianità.
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Tuttavia, nel corso del giudizio, a seguito dei chiarimenti forniti da parte ricorrente, la società convenuta ha riconosciuto la regolarità contabile dei conteggi22. Pertanto, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore del ricorrente di € 49.422,86, al settembre 2023, oltre alla somma di € 941,96 per scatti di anzianità, oltre all'accantonamento delle maggiori somme dovute a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto, oltre alle somme dovute dall'ottobre 2023, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (15 dicembre 2023), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc.
VII Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei procuratori anticipatari.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto del ricorrente di essere inquadrato, dal luglio 2009, nel livello 2°, parametro B) e dal luglio 2014 al parametro A) CCNL Servizi Ambientali;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente della somma di € 49.422,86, quantificata al settembre 2023, oltre alla somma di € 941,96 per scatti di anzianità, oltre all'accantonamento delle maggiori somme dovute a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto, oltre alle somme dovute dall'ottobre 2023, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (15 dicembre 2023), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
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dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore del ricorrente della somma di €. 9.257,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, IVA, se dovuta, CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Torino, 25 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 8 ric. e pag. 8 conv. 2 Trib. Torino, sez. lav., 3 marzo 2022, n. 356/22 RG 5238/20 (doc. 9 conv.). 3 Trib. Torino, sez. lav., 15 settembre 2021, n. 1312/21 RG 2846/20 (doc. 6 ric.). 4 Corte App. Torino, sez. lav., 1° agosto 2022, n. 340/22 RG 119/22 (doc. 7 ric.). 5 Cfr. pag. 6, sentenza Trib. Torino, sez. lav., 3 marzo 2022, n. 356/22 RG 5238/20 (doc. 9 conv.). 6 Cfr. pag. 8, sentenza Trib. Torino, sez. lav., 15 settembre 2021, n. 1312/21 RG 2846/20 (doc. 6 ric.). 7 Cfr. pag. 9ss., sentenza Corte App. Torino, sez. lav., 1° agosto 2022, n. 340/22 RG 119/22 (doc. 7 ric.). 8 Cfr. pag.
3-4 ric. e pag. 4 mem. conv. 9 Cfr. pag. 3 ric. e pag. 3 mem. conv. 10 … preciso che per “periodo” intendo il periodo primavera-estate, cioè da marzo/aprile a settembre ottobre. (teste ud. 8 ottobre 2024); … il diserbo era fatto solo in periodo Testimone_1 primaverile estivo, da aprile ad agosto (teste ud. 8 ottobre 2024); … il diserbo era Testimone_2 fatto dalla primavera continuativamente fino a unno (teste , Testimone_3 ud. 8 ottobre 2024); …. Il prodotto era usato dalla primavera fino a settembre, dipende anche dagli anni, se più o meno piovosi (teste ud. 8 ottobre 2024); … questo durante il Testimone_4 periodo estivo, cioè da marzo/aprile fino a settembre (teste , ud. 27 novembre Testimone_5 2024); … era un'attività del periodo da aprile/maggio fino a metà ottobre (teste , Testimone_6 ud. 27 novembre 2024); 11 cfr. Capitolato diserbo San Germano, doc. 3 conv. 12 Fatto non contestato e univocamente confermato pressoché da tutti i testimoni. 13 Cfr. teste ud. 8 ottobre 2024; teste ud 8 ottobre 2024; teste Testimone_1 Testimone_2
, ud. 8 ottobre 2024; teste ud. 8 ottobre 2024; teste Testimone_3 Testimone_7
, ud. 27 novembre 2024; teste , ud. 27 novembre 2024. Testimone_5 Testimone_6 14 Cfr. interrogatorio libero di , ud 8 ottobre 2024; teste ud. Controparte_2 Testimone_7 8 ottobre 2024; ud. 27 novembre 2024. Testimone_8 15 Teste , ud. 8 ottobre 2024; teste , ud. 27 novembre Testimone_3 Testimone_9 2024. 16 cfr. Capitolato diserbo Sidam, doc. 2 conv. 17 Cfr. CCNL applicati, doc.
4-5 ric. 18 Cass. Civ. Sez.
6 - Lav, 25 ottobre 2018, n. 27129 secondo la quale per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessaria - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. 19 Da ultimo, Cass. Sez. Lav., 8 febbraio 2021, n. 2969. 20 Cr. Capitolato , doc. 2 conv. Persona_1 21 Cfr. Cass. sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246, confermata in numerose pronunce successive: Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022. 22 Cfr. verbale dell'udienza del 27 novembre 2024.