Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 11/12/2025, n. 22458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22458 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9643 del 2024, proposto da
MA AG ER, IE ER, IA ER, ES ER, NA ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, Carlotta Monti Guarnieri, con domicilio eletto presso lo studio Federico Cappella in Roma, via Antonio Bertoloni n.35;
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NA Buson, Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E-Distribuzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica, ex artt. 2043 e 2058 del c.c., mediante l’eliminazione dell’elettrodotto realizzato sui mappali di proprietà della parte ricorrente ovvero all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, nonché, in ogni caso, al pagamento di una somma di denaro a ristoro dei danni sino ad ora subiti per l’illegittima costituzione della servitù di elettrodotto e l’illegittimo asservimento ed occupazione senza titolo, disposti dai decreti della Provincia di Vicenza n. 1008 del 2006 e n. 35 del 21.12.2004, definitivamente annullati dal TAR Veneto con la sentenza n. 535/2021, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ed E-Distribuzione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente, ottenuto l’annullamento dei decreti della Provincia di Vicenza n. 1008 del 2006 e n. 35 del 21.12.2004 da parte di TAR Veneto n. 535/2021, confermata dal Consiglio di Stato e passata in giudicato, agisce in questa sede per ottenere il risarcimento in forma specifica, ex artt. 2043 e 2058 del c.c., mediante l’eliminazione dell’elettrodotto realizzato in mancanza di un valido titolo di occupazione delle aree ovvero l’adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di acquisizione sanante, in ogni caso con il riconoscimento di adeguato risarcimento per i danni subiti;
- la richiamata sentenza del TAR Veneto, citando C. Stato, sez, II, 7 settembre 2020, n. 5399, ha precisato che a valle dell’annullamento degli atti sopra indicati “ resta fermo il dovere dell’amministrazione di procedere con urgenza alla restituzione delle aree indebitamente occupate, previa remissione in pristino, ed alla corresponsione delle eventuali somme dovute per il periodo di illegittima occupazione o di ricorrere agli strumenti alternativi attualmente previsti dall’ordinamento, in ordine ai quali il Collegio si riserva il controllo successivo in sede di ottemperanza ”;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il titolo per conseguire quanto richiesto dalla parte ricorrente con il presente ricorso sia costituito dalla predetta sentenza, che deve soltanto essere eseguita, per cui ogni questione afferente all’eventuale inadempimento delle parti intimate agli obblighi derivanti da tale pronuncia sembra costituire profilo afferente alla fase di ottemperanza;
Considerato che ai sensi degli articoli 14, co. 3, e 114, co. 6, c.p.a. il giudice dell’ottemperanza ha competenza funzionale su “ tutte le questioni relative all'ottemperanza ” e, ai sensi dell’art. 113, co. 1, c.p.a. detta competenza si radica in capo “ al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ”;
Ritenuto che spetti al giudice dell'ottemperanza funzionalmente competente qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito e ai poteri decisori. Solo il giudice ex art. 113 c.p.a. ha invero la competenza a conoscere dell'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di una sentenza passata in giudicato;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale a conoscere delle questioni poste nel ricorso, essendo funzionalmente competente il Tribunale amministrativo regionale del Veneto;
Ritenuto che la pronuncia di incompetenza resa all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica debba assumere la forma della sentenza, atteso che ai sensi dell’art. 15, co. 4, c.p.a., l’incompetenza è dichiarata con ordinanza soltanto quando la pronuncia viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza (cfr. TAR Campania – Salerno, III, 10.10.2025, n. 1645;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza e indica come giudice funzionalmente competente il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 15, co. 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | NA NI |
IL SEGRETARIO