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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
RO MA, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14846/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150059561427000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170219729225000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190045051331000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190235770067000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 641/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 14846/35/2024, depositata il 03/12/2024 di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro gli avvisi di intimazione n. 09720229036160264000 BOLLO 2012, 2015, 2016, 2017, e delle sottese cartelle di n. 09720150059561427000, n. 09720170219729225000, n. 09720190045051331000, n.
09720190235770067000 BOLLO, pari a complessivi euro 1.429,76.
2. L'appellante, con articolato ricorso, chiede la riforma della pronuncia del primo Giudice ritenendo che le quattro cartelle sottese ai predetti avvisi di accertamento non siano state ritualmente notificate.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate – riscossione, con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del contribuente merita accoglimento.
Come dimostrato nell'atto di appello, la notifica delle quattro cartelle sottese agli avvisi indicati risulta non rituale:
a) non la cartella 09720150059561427000, per essere stata notifica ad un indirizzo errato, e cioè in Indirizzo_1 Roma, indirizzo diverso rispetto a quello desumibile dal certificato anagrafico storico in atti, che riporta, al 30 ottobre 2015, la residenza in Indirizzo_2 a Roma;
senza considerare che la “ricevuta consegna” risulta comunque sbarrata;
in ogni caso, a dimostrazione della rituale notifica ex art. 140 c.p.c., non v'è prova dell'invio al contribuente della seconda raccomandata informativa;
b) non la cartella n. 09720170219729225000, in quanto la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. non risulta comprovata dall'esibizione dell'invio della raccomandata informativa;
infatti, il numero di raccomandata prodotto dall'Ufficio n. 57313868867-1 è diverso da quello indicato nell'avviso di deposito nella Casa comunale;
inoltre, nella distinta riprodotta in atti (pag. 11 dell'atto di appello) non è visibile l'ultimo numero della sequenza numerica della raccomandata predetta asseritamente ricollegabile alla cartella n.
09720170219729225000, circostanza non oggetto di puntuale documentato chiarimento da parte dell'Ufficio;
c) non la cartella n. 09720190045051331000, poiché, anche in questo caso, manca la produzione della seconda raccomandata informativa;
inoltre, come nel caso precedente, non è visibile l'ultimo numero della sequenza numerica della raccomandata predetta asseritamente ricollegabile alla cartella n.
09720190045051331000, circostanza non oggetto di puntuale documentato chiarimento da parte dell'Ufficio;
d) non la cartella n. 09720190235770067000, in quanto l'attestata consegna della raccomandata alla Signora Nominativo_1 e non direttamente al contribuente esigeva l'invio della seconda raccomandata informativa (art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Cass. n. 418/2023; n. 27446/2022).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il doppio grado in euro 2.000,00 (euro
1.000,00 per il primo grado ed euro 1.000,00 per il secondo grado).
7. Si precisa che, per mero disguido, il dispositivo depositato riporta, per la parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, la parola “appellante” in luogo della parola - corretta - “appellata”.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Le spese a carico di parte appellata sono liquidate in euro 2.000 (1.000, per il primo grado, e 1.000, per il secondo grado), oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
RO MA, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14846/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229036160264000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150059561427000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170219729225000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190045051331000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190235770067000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 641/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 14846/35/2024, depositata il 03/12/2024 di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro gli avvisi di intimazione n. 09720229036160264000 BOLLO 2012, 2015, 2016, 2017, e delle sottese cartelle di n. 09720150059561427000, n. 09720170219729225000, n. 09720190045051331000, n.
09720190235770067000 BOLLO, pari a complessivi euro 1.429,76.
2. L'appellante, con articolato ricorso, chiede la riforma della pronuncia del primo Giudice ritenendo che le quattro cartelle sottese ai predetti avvisi di accertamento non siano state ritualmente notificate.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate – riscossione, con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del contribuente merita accoglimento.
Come dimostrato nell'atto di appello, la notifica delle quattro cartelle sottese agli avvisi indicati risulta non rituale:
a) non la cartella 09720150059561427000, per essere stata notifica ad un indirizzo errato, e cioè in Indirizzo_1 Roma, indirizzo diverso rispetto a quello desumibile dal certificato anagrafico storico in atti, che riporta, al 30 ottobre 2015, la residenza in Indirizzo_2 a Roma;
senza considerare che la “ricevuta consegna” risulta comunque sbarrata;
in ogni caso, a dimostrazione della rituale notifica ex art. 140 c.p.c., non v'è prova dell'invio al contribuente della seconda raccomandata informativa;
b) non la cartella n. 09720170219729225000, in quanto la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. non risulta comprovata dall'esibizione dell'invio della raccomandata informativa;
infatti, il numero di raccomandata prodotto dall'Ufficio n. 57313868867-1 è diverso da quello indicato nell'avviso di deposito nella Casa comunale;
inoltre, nella distinta riprodotta in atti (pag. 11 dell'atto di appello) non è visibile l'ultimo numero della sequenza numerica della raccomandata predetta asseritamente ricollegabile alla cartella n.
09720170219729225000, circostanza non oggetto di puntuale documentato chiarimento da parte dell'Ufficio;
c) non la cartella n. 09720190045051331000, poiché, anche in questo caso, manca la produzione della seconda raccomandata informativa;
inoltre, come nel caso precedente, non è visibile l'ultimo numero della sequenza numerica della raccomandata predetta asseritamente ricollegabile alla cartella n.
09720190045051331000, circostanza non oggetto di puntuale documentato chiarimento da parte dell'Ufficio;
d) non la cartella n. 09720190235770067000, in quanto l'attestata consegna della raccomandata alla Signora Nominativo_1 e non direttamente al contribuente esigeva l'invio della seconda raccomandata informativa (art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Cass. n. 418/2023; n. 27446/2022).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il doppio grado in euro 2.000,00 (euro
1.000,00 per il primo grado ed euro 1.000,00 per il secondo grado).
7. Si precisa che, per mero disguido, il dispositivo depositato riporta, per la parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, la parola “appellante” in luogo della parola - corretta - “appellata”.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Le spese a carico di parte appellata sono liquidate in euro 2.000 (1.000, per il primo grado, e 1.000, per il secondo grado), oltre oneri di legge se dovuti.