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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13420 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 43086/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n 43086/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
e promosso da:
(c.f. e p.iva ), con sede in Mareno di Piave (TV), Via Campi, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
1 int. B, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante le società (c.f. e CP_2
p.iva ), (c.f. e p.iva ) e (c.f. e p.iva ), P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 CP_4 P.IVA_5 agli effetti della presente procedura rappresentata e difesa, giusta procura alle liti unita all'atto di citazione, dall'Avv. Giorgio Conte (c.f. ) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._1
Roma, via Satrico 16;
Parte attrice contro
C.F. e P. IVA , società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_5 P.IVA_6 coordinamento di con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del CP_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – giusta procura generale per atto notarile dall'avv. Prof.
Antonio Briguglio (c.f. ), nonché, con poteri anche disgiunti, dall'Avv. Roberto C.F._2
Vaccarella (c.f. ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via Michele Mercati 51;
Parte convenuta
OGGETTO: Ripetizione di indebito – Addizionale provinciale sulle accise.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, agiva in giudizio nei confronti di in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Nel merito: - previa disapplicazione del D.L. n. 511/88
e ss.mm.ii. per i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito da parte di
[...]
a a titolo di rivalsa, negli anni 2010, 2011 e 2012, dell'addizionale CP_5 Controparte_1 provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/88; - per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione in favore di delle somme Controparte_5 Controparte_1 illegittimamente addebitate pari ad Euro 17.753,65 o alla diversa somma ritenuta dovuta o che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di tutti gli interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo e della rivalutazione monetaria;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
In particolare, parte attrice rivendicava il pagamento in proprio favore della somma complessiva di €
17.753,65 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010, 2011 e 2012, o della diversa somma ritenuta dovuta o che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di tutti gli interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo e della rivalutazione monetaria.
Parte attrice premetteva di svolgere attività di impresa presso diversi stabilimenti così identificati:
n. cliente 889301297, POD IT001E30238310, Piazzetta Ottoboni 2, Pordenone (PN);
n. cliente 889312301, POD IT001E34744770, Via Scola 16, Falcade (BL);
n. cliente 267098859, POD IT001E98191531, Loc. Punta Marana 2CNT, GO RA (OT);
n. cliente 267098816, POD IT001E98191218, Loc. Punta Marana 2CNT, GO RA (OT);
n. cliente 267088497, POD IT001E98008517, Loc. Punta Marana snc, GO RA (OT);
n. cliente 267098701, POD IT001E98189522, Loc. Punta Marana snc, GO RA (OT);
n. cliente , POD IT001E98191531, Via Teotochi 10, AN (TV); P.IVA_7
n. cliente 940461759, POD IT001E04590559, Via Roma 55, CO D'AM (BL).
Parte attrice dichiarava, poi, di aver intrattenuto per queste utenze dei rapporti di somministrazione di energia elettrica con la come da fatture depositate in atti, cui la stessa aderiva. Controparte_5
Affermava, inoltre, che le fatture emesse nel corso del già menzionato rapporto di fornitura prevedevano l'addebito, sui consumi registrati, oltreché dell'IVA e dell'accisa, anche dell'addizionale provinciale sulle accise, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa.
2 Ciò considerato, parte attrice deduceva di aver pagato negli anni 2010, 2011 e 2012, nell'ambito dei contratti di somministrazione con un'addizionale totale di euro 17.753,65 Controparte_5
(Euro 10.871,53 per la ex Euro 5.719,43 per la ex ed Euro 1.162,70 per la CP_2 Controparte_3 ex . CP_4
Alla luce di ciò, parte attrice rivendicava il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata, e di aver formulato l'invito di cui all'art. 4 del D.L. 132/2014 al fine di espletare un procedimento di negoziazione assistita a cui la convenuta non aderiva non provvedendo al rimborso delle somme indebitamente versate dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2020 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo: il rigetto della domanda proposta da controparte, non sussistendo i CP_5 presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., nonché per l'assoluta inconferenza della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva
n. 2008/118/CE ed, in subordine, per la presunta incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE; in via subordinata, la riduzione del quantum della pretesa di controparte, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali e con ogni riserva istruttoria.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 13.5.2022 il Giudice precedentemente assegnatario della causa assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Esaurita la fase istruttoria, lo stesso Giudice, all'udienza dell'11.5.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto della Presidente di sezione del 19.12.2024, la causa veniva assegnata al Gruppo di lavoro dell'Ufficio per il Processo di cui questo Giudice è rappresentante.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3 Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai
200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA
- Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo
1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992, è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
4 Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n.
511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo nel corso degli ultimi anni a posizioni contrapposte.
A dirimere tale contrasto è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc, non permettendo, pertanto, l'applicazione dell'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012, cui si riferisce la pretesa attorea.
Si rileva, inoltre, che la Suprema Corte intervenuta da ultimo sulla questione, in ragione del richiamato pronunciamento della Corte Costituzionale, ha confermato che il consumatore finale può agire nei confronti del fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito dell'imposta all'accisa sull'energia elettrica (Cfr. tra le altre Sent.
Cass. Civ. n. 16992/2025).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebito.
5 Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta dimostrato, che la società ha versato, per il periodo di fornitura negli anni 2010, 2011 e 2012, l'importo Controparte_1 complessivo di €. 17.753,65, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 30-31.03.2020, al saldo.
Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, pertanto è evidente che la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del 09/05/2022).
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti
Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.
6
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dalla società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_5 della società della somma di € 17.753,65 oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. co. 1, c.c. Controparte_1 dal 30-31.03.2020 (data di prima richiesta) al saldo.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 01.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
7
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n 43086/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
e promosso da:
(c.f. e p.iva ), con sede in Mareno di Piave (TV), Via Campi, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
1 int. B, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante le società (c.f. e CP_2
p.iva ), (c.f. e p.iva ) e (c.f. e p.iva ), P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 CP_4 P.IVA_5 agli effetti della presente procedura rappresentata e difesa, giusta procura alle liti unita all'atto di citazione, dall'Avv. Giorgio Conte (c.f. ) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._1
Roma, via Satrico 16;
Parte attrice contro
C.F. e P. IVA , società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_5 P.IVA_6 coordinamento di con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del CP_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – giusta procura generale per atto notarile dall'avv. Prof.
Antonio Briguglio (c.f. ), nonché, con poteri anche disgiunti, dall'Avv. Roberto C.F._2
Vaccarella (c.f. ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via Michele Mercati 51;
Parte convenuta
OGGETTO: Ripetizione di indebito – Addizionale provinciale sulle accise.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, agiva in giudizio nei confronti di in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Nel merito: - previa disapplicazione del D.L. n. 511/88
e ss.mm.ii. per i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito da parte di
[...]
a a titolo di rivalsa, negli anni 2010, 2011 e 2012, dell'addizionale CP_5 Controparte_1 provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/88; - per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione in favore di delle somme Controparte_5 Controparte_1 illegittimamente addebitate pari ad Euro 17.753,65 o alla diversa somma ritenuta dovuta o che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di tutti gli interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo e della rivalutazione monetaria;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
In particolare, parte attrice rivendicava il pagamento in proprio favore della somma complessiva di €
17.753,65 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010, 2011 e 2012, o della diversa somma ritenuta dovuta o che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di tutti gli interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo e della rivalutazione monetaria.
Parte attrice premetteva di svolgere attività di impresa presso diversi stabilimenti così identificati:
n. cliente 889301297, POD IT001E30238310, Piazzetta Ottoboni 2, Pordenone (PN);
n. cliente 889312301, POD IT001E34744770, Via Scola 16, Falcade (BL);
n. cliente 267098859, POD IT001E98191531, Loc. Punta Marana 2CNT, GO RA (OT);
n. cliente 267098816, POD IT001E98191218, Loc. Punta Marana 2CNT, GO RA (OT);
n. cliente 267088497, POD IT001E98008517, Loc. Punta Marana snc, GO RA (OT);
n. cliente 267098701, POD IT001E98189522, Loc. Punta Marana snc, GO RA (OT);
n. cliente , POD IT001E98191531, Via Teotochi 10, AN (TV); P.IVA_7
n. cliente 940461759, POD IT001E04590559, Via Roma 55, CO D'AM (BL).
Parte attrice dichiarava, poi, di aver intrattenuto per queste utenze dei rapporti di somministrazione di energia elettrica con la come da fatture depositate in atti, cui la stessa aderiva. Controparte_5
Affermava, inoltre, che le fatture emesse nel corso del già menzionato rapporto di fornitura prevedevano l'addebito, sui consumi registrati, oltreché dell'IVA e dell'accisa, anche dell'addizionale provinciale sulle accise, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa.
2 Ciò considerato, parte attrice deduceva di aver pagato negli anni 2010, 2011 e 2012, nell'ambito dei contratti di somministrazione con un'addizionale totale di euro 17.753,65 Controparte_5
(Euro 10.871,53 per la ex Euro 5.719,43 per la ex ed Euro 1.162,70 per la CP_2 Controparte_3 ex . CP_4
Alla luce di ciò, parte attrice rivendicava il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata, e di aver formulato l'invito di cui all'art. 4 del D.L. 132/2014 al fine di espletare un procedimento di negoziazione assistita a cui la convenuta non aderiva non provvedendo al rimborso delle somme indebitamente versate dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2020 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo: il rigetto della domanda proposta da controparte, non sussistendo i CP_5 presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., nonché per l'assoluta inconferenza della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva
n. 2008/118/CE ed, in subordine, per la presunta incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE; in via subordinata, la riduzione del quantum della pretesa di controparte, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali e con ogni riserva istruttoria.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 13.5.2022 il Giudice precedentemente assegnatario della causa assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Esaurita la fase istruttoria, lo stesso Giudice, all'udienza dell'11.5.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto della Presidente di sezione del 19.12.2024, la causa veniva assegnata al Gruppo di lavoro dell'Ufficio per il Processo di cui questo Giudice è rappresentante.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3 Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai
200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA
- Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo
1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992, è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
4 Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n.
511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo nel corso degli ultimi anni a posizioni contrapposte.
A dirimere tale contrasto è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc, non permettendo, pertanto, l'applicazione dell'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012, cui si riferisce la pretesa attorea.
Si rileva, inoltre, che la Suprema Corte intervenuta da ultimo sulla questione, in ragione del richiamato pronunciamento della Corte Costituzionale, ha confermato che il consumatore finale può agire nei confronti del fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito dell'imposta all'accisa sull'energia elettrica (Cfr. tra le altre Sent.
Cass. Civ. n. 16992/2025).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebito.
5 Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta dimostrato, che la società ha versato, per il periodo di fornitura negli anni 2010, 2011 e 2012, l'importo Controparte_1 complessivo di €. 17.753,65, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 30-31.03.2020, al saldo.
Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, pertanto è evidente che la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del 09/05/2022).
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti
Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.
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PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dalla società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_5 della società della somma di € 17.753,65 oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. co. 1, c.c. Controparte_1 dal 30-31.03.2020 (data di prima richiesta) al saldo.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 01.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
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