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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandra Arceri Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n.1011/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza Della Repubblica n.18, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, via Dante n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesca Andrea Cantone, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marco Rizzo;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mutuo – tasso di interesse indicizzato all'Euribor pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 7309/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 26 settembre
2023, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado all'udienza del 27/6/2023
e di seguito trascritte:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) per le ragioni di cui in espositiva accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed erroneità delle quotazioni Euribor così come pubblicate dal 29/09/2005 al 30/05/2008 dagli organi deputati
al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici / fiscali e per effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo per cui è causa nella parte in cui rinvia per la
determinazione del tasso di interesse agli indici Euribor;
2) in ragione della sopravvenuta mancata quotazione degli indici dedotti in contratto da parte dell' partire dal 1/4/2019, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo CP_2
per cui è causa per le rate per le quali non sia quotato detto indice;
3) accertare e dichiarare l'annullamento della clausola di determinazione del tasso di interesse poiché frutto del dolo della mutuante avendo taciuto che l'Euribor dalla stessa proposto fosse un indice non oggettivo, non di mercato e manipolabile;
4) accertare e dichiarare l'annullamento del mutuo per errore essenziale bilaterale riguardo le qualità del tasso di rinvio Euribor, e solo in via subordinata l'annullamento per errore del solo mutuatario riconosciuto dal mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività ed affidabilità del tasso Euribor lo ha taciuto alla mutuataria alla stipula del contratto;
5) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto non indica ex art 117 TUB ogni
“prezzo o condizione” ed in particolare non indica che il piano di ammortamento è calcolato con la formula dell'interesse composto, nè indica che la banca può ricalcolarlo ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in concreto), nè il criterio di calcolo in base al quale avviene il ricalcolo, nè
i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti nel caso il tasso aumenti o diminuisca;
pagina 2 di 16 6) conseguentemente all'accoglimento delle domande che precedono voglia il Tribunale accertare
e dichiarare le somme dovute dalla mutuataria applicando le sole condizioni validamente pattuite, on condanna della mutuataria alla restituzione delle somme indebitamente pagate, con condanna della convenuta alle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario”.
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO rigettare l'appello proposto dai E , per tutte le ragioni esposte in Parte_3 Pt_2
atti e nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la SENTENZA;
rigettare le domande proposte dai E poiché infondate in fatto ed Parte_3 Pt_2
in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
IN OGNI CASO
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, , quale cessionaria del credito di Banca WI Spa – Controparte_1
(Banca con la quale i medesimi attori avevano stipulato, in data 31 maggio 2001, un contratto di mutuo per “Lire 360.000.000” (= euro 185.924,50) – affinchè venisse dichiarata la nullità parziale / annullabilità del contratto, per essere stato il tasso di interesse determinato mediante rinvio al tasso Euribor e tenuto conto delle decisioni della
Commissione Europea, rese in data 4.12.2013 e in data 7.12.2016, che avevano accertato
(per il periodo “29.09.2005 – 30.05.2008”) l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra talune Banche e finalizzata alla sua manipolazione.
pagina 3 di 16 2. Dato atto di ciò, gli attori, in via alternativa, concludevano affinchè venisse accertata:
- la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse convenzionale;
- la nullità parziale, oltre che sopravvenuta, dello stesso contratto, essendo mutata, nelle more, la modalità di rilevazione dell'Euribor;
- l'annullamento del contratto, in conseguenza del dolo della mutuante, non avendo quest'ultima riferito che si trattava di un indice non oggettivo e manipolabile;
- ancora, per l'annullamento del contratto per errore essenziale bilaterale ovvero, in via subordinata, per errore dei mutuatari, essenziale e riconoscibile dall'altra parte.
Ulteriormente, gli attori si dolevano della nullità del contratto, per violazione dell'art. 117 Tub, poiché non indicava – in relazione al piano di ammortamento – l'applicazione di un interesse composto, né i criteri di calcolo ovvero i costi prevedibili, nell'ipotesi di aumento o di diminuzione del tasso di interesse variabile.
In conseguenza delle proposte domande, gli attori instavano per la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 7309/2023 pubblicata in data
26.09.2023, il Tribunale di Milano così decideva:
“- rigetta le domande di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e Iva”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Quanto all'indice Euribor ed alla dedotta nullità / annullabilità del contratto di mutuo, il primo
Giudice osservava che:
- non poteva ravvisarsi la denunciata indeterminatezza della clausola contrattuale, in quanto
“le modalità di “calcolo” dell'Euribor, anche qualora discutibili, comunque non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. Anche a voler ammettere un difetto di oggettività a monte, nel senso di un suo potenziale e patologico scollamento con i
pagina 4 di 16 valori di mercato riguardanti le transazioni interbancarie, tale vulnus comunque non priva
l'Euribor di oggettività nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale”.
Inoltre, si osservava che: “Mentre, infatti, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenenti il richiamo per relationem agli “usi su piazza” era stata giustificata dalla oggettiva impossibilità di individuare il dato di riferimento esterno, suscettibile oltretutto di variare a seconda del differente contesto geografico all'interno del Paese, tale vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso Euribor, dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti,
il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato”.
Quindi, si concludeva nel senso che, “ai fini della determinabilità del tasso di interesse, “sul piano propriamente giuridico-contrattuale non può non osservarsi come nessuna disposizione impedisca alle parti di fare riferimento per la determinazione dell'oggetto di una pattuizione a un dato esterno 'commercialmente inattendibile' purché lo stesso sia, come si è detto, oggettivo e univoco.”
- In ordine alla dedotta nullità del contratto in conseguenza delle decisioni della
Commissione della già indicate, si evidenziava come non risultasse provato che detta CP_3
intesa illecita avesse comportato maggiori esborsi per i mutuatari, non avendo detta valutazione tenuto conto degli altri fattori che possono influenzare il mercato del credito, tra cui le politiche economiche adottate dalle banche centrali in conseguenza della nota crisi economica verificatasi dal 2008 in avanti.
- Ancora, quanto all'annullamento per dolo della Banca, si osservava come gli elementi costituitivi della fattispecie (art. 1439 c.c.) non risultasse dimostrati.
- Infine, anche in relazione alla domanda di annullamento per errore, si riteneva che la stessa non risultasse dimostrata nel momento in cui le parti, nell'anno 2011, si determinavano alla conclusione del contratto e tenuto che l'intesa illecita era stata accertata (solo) in relazione al periodo 2005 – 2008.
pagina 5 di 16 - In ogni caso – si concludeva – risultava carente anche il requisito dell'essenzialità (art. 1429
c.c.).
5. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
7309/2023, per i motivi che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
6. Alla prima udienza di comparizione del 2 ottobre 2024, i procuratori delle parti venivano invitati a precisazione le conclusioni e, assegnato termine per il deposito di comparsa conclusionale, la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al Collegio, all'udienza del 10 settembre 2025, ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da parte appellata, per non avere gli appellanti indicato, con adeguata specificità, “a) l'indicazione dei capi della sentenza impugnati, b)
l'indicazione delle ragioni della decisione non condivise e c) le critiche rilevanti ai fini della decisione impugnata” (così, pg. 6 comparsa in appello).
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte
alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza pagina 6 di 16 impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice1.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare,
argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con un unico articolato motivo di appello, e Parte_1
impugnano la sentenza di primo grado, prospettando le seguenti ragioni Parte_2
di doglianza.
(i) Innanzi tutto, si dolgono della valutazione fatta dal Tribunale nella parte in cui non ha valutato – ai fini dell'azione di annullamento per dolo (art. 1439 c.c.) – che non sia
“credibile che una grande banca come WI (originaria mutuante) essendo un utente professionale in ambito creditizio non conoscesse al tempo della stipula le reali
caratteristiche dei tassi Euribor” (pg. 7 appello).
(ii) Ancora, i medesimi lamentano il rigetto della domanda di annullamento per errore – vizio del consenso, in quanto il contratto veniva concluso nella convinzione che 1 Fra molte, cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 16 l'Euribor fosse un indice “oggettivo”, essendosi invece rivelato “manipolabile” e non
“ancorato a reali transazioni di mercato” (pg. 8 appello).
(iii) Ulteriormente, in ordine alla domanda di nullità parziale del contratto, gli appellanti prospettano che:
- dal 31.12.2018, le modalità di rilevazioni dell'Euribor sono mutate rispetto a quelle applicate sino a quel momento, atteso che – (oltre alla rilevazione di “Euribor 365” ed
“Euribor 360”) – “è quotato un terzo tasso chiamato semplicemente “Euribor” che non è riconducibile mediante il procedimento matematico sopra citato né a quello 360, né a quello 365” (pg. 9 appello), così chiedendo accertarsi la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, da tale momento in avanti e la sua sostituzione con il tasso legale (art. 117 Tub);
- oltre a ciò, sotto altro profilo, deducono la nullità parziale del contratto di mutuo in quanto
“contratto a valle” dell'intesa illecita accertata in sede comunitaria, tra l'altro, richiamando, sul punto, i principi di diritto affermati da SS.UU. Civili n. 41994/2021 nella parte in cui hanno affermato la nullità (parziale) delle fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole del modello ABI dichiarate nulle, per violazione della concorrenza, da Banca d'Italia, con provvedimento n.55/2005.
Ciò premesso, i motivi di appello oggetto di disamina appaiono non fondati, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Da un punto di vista generale, questa Corte conosce il dibattitto che si è sviluppato in ordine alle conseguenze - sul contratto di mutuo che prevede la determinazione del tasso di interesse indicizzato all'Euribor - degli accertamenti svolti dalla Commissione dell'Unione Europea - e, quindi, se e in che termini possa ravvisarsi la nullità ovvero l'annullabilità del contratto e, in generale, quali siano le conseguenze sul rapporto contrattuale.
Ancora, è noto che, con ordinanza n. 6943 resa in data 15 marzo 2025, le Sezioni Uniti Civili della
Corte di Cassazione4 abbiano disposto il “rinvio della causa a nuovo ruolo”, in attesa della pagina 8 di 16 decisione, da parte della Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di
Appello di Cagliari con ordinanza 25.01.2025 e, in particolare, “se dalla violazione dell'art. 101
TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n.287/90), accertata dalla Commissione europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza”.
I.B. Dato atto di ciò, in ordine all'istanza di sospensione formulata da parte appellante (pg. 40 comparsa conclusionale), ritiene questa Corte che la natura “non necessaria” della stessa;
nonchè la rilevanza, nel presente contenzioso, di ulteriori e/o diverse questioni – oltre a quelle oggetto di detto rinvio pregiudiziale – unitamente alla peculiarità del caso concreto (di cui verrà dato atto in seguito) - sconsiglino la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendosi dare prevalenza al principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost.
I.C. Ciò premesso, si rileva che la Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 – quali “decisioni vincolanti” per il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento (CE) n. 1/20035 – ha stabilito che, tra il “29 settembre 2005 e il 30 maggio
settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa e dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi dal relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzare e ad attuarne gli effetti";
"se l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contrato di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni";
pagina 9 di 16 2008”, alcune banche avevano preso parte ad una pratica illecita, avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza (art. 101 TFUE) nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'Euribor (Euro Interbank offered rate) e/o all'EONIA (Euro Over – Night
Index Average) – (cc.dd. EIRD).
Essenzialmente, la Commissione Europea – dopo aver definito l'Euribor quale “indice” del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona” e che lo stesso si calcola tenendo conto “delle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca”6 – ha accertato l'esistenza di tale pratica anticoncorrenziale, poiché orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors, nonché i flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo.
I.D. Fatta tale premessa, questa Corte ritiene – (aderendo all'indirizzo interpretativo affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza interlocutoria 19.07.2024, n. 19900) – che non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice
Euribor, così come il contratto di mutuo per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.
2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”; 6 In particolare, si è evidenziato che l'Euribor è calcolato sulla base delle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione, tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters,
l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. L'Euribor è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra).
pagina 10 di 16 In particolare, si osserva che un contratto può dirsi “a valle” di un'intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata e, dunque, risulti alla stessa funzionalmente collegato.
Nel caso in esame, il contratto di mutuo a tasso variabile oggetto del presente giudizio appare diverso, quanto al suo ambito di applicazione, rispetto alle “contrattazioni interbancarie” e inerenti al “mercato dei derivati”, oggetto della decisione della Commissione Europea.
Inoltre, dal punto di vista soggettivo, la Banca mutuante (Banca WI) non è risultata neppure partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata7.
Né – si osserva - appare applicabile, in via analogica, quell'orientamento affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994/2021, in tema di fideiussioni omnibus, ove
– tra l'altro – si è ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005, comportano la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono
“quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
La fattispecie decisa con tale pronuncia appare differente rispetto a quella oggi in esame.
In tale caso, infatti, lo stesso schema ABI, sanzionato con la nullità da parte dell'Autorità di
Vigilanza, veniva riprodotto – dalle stesse Banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
Vi era dunque - diversamente che nel caso in decisione - una coincidenza, “oggettiva e soggettiva”,
dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, 7 Invero, con la decisione 13.12.2013, sono stare sanzionate: , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9
La decisione 7.12.2016 ha sanzionato: “ e Controparte_10 Controparte_11
(collettivamente « »); — e (collettivamente CP_10 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_1 « »); — National Association e J.P. Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
(collettivamente « )”;
[...] CP_15
pagina 11 di 16 tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese illecite a monte.
Ciò, al contrario, non si riscontra nel caso in esame – per le considerazioni già svolte – tale che appare improprio il richiamo ai principi di diritto affermati da SS.UU. Civili n. 41994/2021.
Per tali principali considerazioni, si ritiene di escludere – nel caso di specie - che la decisione della
Commissione Europea sia “vincolante” per questo Giudice nazionale, in base all'art. 16 Reg. (CE)
1/2003 cit. e, di conseguenza, si esclude la nullità della clausola contrattuale oggetto di controversia per violazione dell'art. 101 TFUE.
I.E. Oltre a ciò – in relazione alla dedotta nullità o annullabilità del contratto di mutuo inter partes in base alle regole codicistiche di diritto interno – si osserva quanto segue.
In generale, si ritiene che l'illecito del terzo non sia causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – possa assurgere a causa di annullabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 1439, 2° comma, c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
In via alternativa, può astrattamente valutarsi la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - nei (soli) confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo.
Trattasi, peraltro, quest'ultima, di fattispecie diversa da quella dedotta da parte appellante, sia in termini di allegazioni, che di domanda, risultando estranea al thema decidendum.
Quanto, invece, alla dedotta violazione dell'art 1439 c.c., così come già evidenziato dal primo
Giudice, difetta – nel caso in esame – quanto meno, un principio di prova circa la consapevolezza da parte dell'originaria Banca mutuante dell'intesa illecita e volta alla manipolazione dell'Euribor.
I.F. In ogni caso, in relazione a tutti i motivi di annullabilità del contratto per dolo o per errore
(bilaterale ovvero dei soli mutuatari), si osserva che il caso in decisione si connoti per il fatto che il contratto di mutuo veniva concluso dai sigg.ri – non nel periodo oggetto di Parte_4
detto accertamento da parte della Commissione UE (cioè tra il 29.09.2005 ed il 30.05.2008) – bensì
diversi anni prima e, precisamente, in data 31.05.2001.
pagina 12 di 16 Pertanto, tenuto conto che l'errore – vizio del consenso deve accertarsi al momento della conclusione del contratto (cfr. artt. 1427 e ss. c.c.) e tenuto conto che, in quanto vizio genetico del rapporto, si esclude la “annullabilità sopravvenuta”, le domanda così proposte appaiono – anche per tale ragione - infondate.
In ogni caso, si fanno proprie le considerazioni di cui all'indicata ordinanza interlocutoria, laddove si è così espressa:
“Premesso che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, occorre sottolineare
che l'accordo contrattuale si forma – e, in tal senso, sì obiettivizza - sull'applicazione dell'indice
Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente
dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione [….] Le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo
dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un
fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” – (così, par. nn. 23 e 24 ordinanza cit.).
I.G. Infine, risulta non meritevole di accoglimento la domanda proposta dagli appellanti e volta alla declaratoria di nullità (parziale) del contratto – dal momento in cui venivano modificate le modalità di rilevazione dell'Euribor – in quanto “dal 1.1.2019 … è quotato un terzo tasso chiamato semplicemente “Euribor” che non è riconducibile mediante il procedimento matematico sopra citato, “né a quello 360, né a quello 365”.
La domanda appare, sul punto, inammissibile, in quanto nuova essendo fondata – così come rilevato da parte appellata – su circostanze non dedotte in primo grado.
In ogni caso, nel merito, la stessa appare non fondata, atteso che risulta generica e non risultando chiaro se e in che termini detta modifica delle modalità di rilevazioni abbiano inciso, in concreto, sul rapporto fra le parti.
Invero, all'art. 4) del contratto di mutuo prodotto in giudizio (doc. n. 1 Banca), si prevedeva quanto segue:
pagina 13 di 16 “4) Per ogni successiva rata, sino alla scadenza del mutuo verrà applicato il tasso mensile pari a
1/12 (un dodicesimo) del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso Euribor 1 mese rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui
principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,8 (uno virgola otto) punti percentuali”.
La clausola contrattuale appare specifica e oggettiva, nel senso che – in difetto di più specifiche allegazioni da parte degli appellanti - non appare lasciare alcun margine di discrezionalità nella determinazione, alle scadenze previste, del tasso di interesse variabile in base ai parametri ivi indicati.
I.F. In ultimo, per completezza, questa Corte rileva che – solo nelle conclusioni (cfr. pg. 22 appello) – si propone ulteriore motivo di riforma dell'impugnata sentenza (così, punto n.5), in relazione al “piano di ammortamento” allegato al contratto, per non avere indicato la formula utilizzata per la determinazione dell'interesse composto, né il potere della Banca di effettuare il ricalcolo ad ogni scadenza, né il criterio a tale fine utilizzato o i costi conseguenti alla variazione del tasso di interesse (in aumento o in diminuzione).
Orbene, questa Corte ritiene che il motivo di appello in esame appaia inammissibile e, comunque,
infondato.
E' inammissibile, in quanto non risulta accompagnato – nella narrativa dell'appello – dall'indicazione delle ragioni di doglianza avverso la pronuncia di primo grado.
E', in ogni caso, infondato in quanto il piano di ammortamento risulta allegato al contratto di mutuo (Allegato “C”) ed è stato sottoscritto dalle parti (che hanno dichiarato di averlo letto e approvato – cfr. pg. 6 contratto di mutuo); così come le spese eventualmente da sostenere, indicate nel dettaglio sub Allegato “D”.
Oltre a ciò, si richiama il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili, con sentenza n.
15130/2024 e in base al quale:
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario […] della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
pagina 14 di 16 incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Invero, le Sezioni Unite hanno affermato che – ai fini della validità ed efficacia del piano di ammortamento – sia sufficiente che il contratto contenga l'indicazione “chiara ed inequivoca” dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
In relazione al contratto concluso fra le parti, tali requisiti risultano positivamente indicati, atteso che:
- l'importo erogato era pari a “Lire 360.000.000” (euro 185.924,50);
- la durata del prestito era indicata in 240 rate mensili (dal 1° luglio 2001 al 1° giugno 2021);
- la periodicità del rimborso era “mensile”, con scadenza il primo giorno utile di ogni mese a decorrere dal 1° luglio 2001;
- il tasso di interesse era così predeterminato: tasso di interesse variabile, in misura pari alla media mensile Euribor 1 mese + 1,80%.
Oltre a ciò, si aggiunge che parte appellante non risulti avere indicato i cc.dd. “costi occulti” rispetto a quelli indicati nel contratto, tale che – in difetto di migliore allegazione e prova –
l'appello viene, anche sul punto, respinto.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi per le cause di valore indeterminato a complessità media, in considerazione delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e , di Pt_1 Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti Parte_1 Parte_2 di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7309/2023 Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 26.09.2023;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_2
favore di delle ulteriori spese del grado che liquida in Controparte_1
euro 4.236,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Pt_1 Parte_1
, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto Parte_2 versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere Il Presidente
Manuela Cortelloni Alessandra Arceri
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 alle quali era stata rimessa la valutazione delle seguenti questioni:
"se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 5 Trattasi del “REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato” che, all'art. 16 - “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza” - prevede quanto segue:
1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandra Arceri Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n.1011/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza Della Repubblica n.18, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, via Dante n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesca Andrea Cantone, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marco Rizzo;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mutuo – tasso di interesse indicizzato all'Euribor pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 7309/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 26 settembre
2023, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado all'udienza del 27/6/2023
e di seguito trascritte:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) per le ragioni di cui in espositiva accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed erroneità delle quotazioni Euribor così come pubblicate dal 29/09/2005 al 30/05/2008 dagli organi deputati
al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici / fiscali e per effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo per cui è causa nella parte in cui rinvia per la
determinazione del tasso di interesse agli indici Euribor;
2) in ragione della sopravvenuta mancata quotazione degli indici dedotti in contratto da parte dell' partire dal 1/4/2019, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo CP_2
per cui è causa per le rate per le quali non sia quotato detto indice;
3) accertare e dichiarare l'annullamento della clausola di determinazione del tasso di interesse poiché frutto del dolo della mutuante avendo taciuto che l'Euribor dalla stessa proposto fosse un indice non oggettivo, non di mercato e manipolabile;
4) accertare e dichiarare l'annullamento del mutuo per errore essenziale bilaterale riguardo le qualità del tasso di rinvio Euribor, e solo in via subordinata l'annullamento per errore del solo mutuatario riconosciuto dal mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività ed affidabilità del tasso Euribor lo ha taciuto alla mutuataria alla stipula del contratto;
5) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto non indica ex art 117 TUB ogni
“prezzo o condizione” ed in particolare non indica che il piano di ammortamento è calcolato con la formula dell'interesse composto, nè indica che la banca può ricalcolarlo ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in concreto), nè il criterio di calcolo in base al quale avviene il ricalcolo, nè
i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti nel caso il tasso aumenti o diminuisca;
pagina 2 di 16 6) conseguentemente all'accoglimento delle domande che precedono voglia il Tribunale accertare
e dichiarare le somme dovute dalla mutuataria applicando le sole condizioni validamente pattuite, on condanna della mutuataria alla restituzione delle somme indebitamente pagate, con condanna della convenuta alle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario”.
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO rigettare l'appello proposto dai E , per tutte le ragioni esposte in Parte_3 Pt_2
atti e nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la SENTENZA;
rigettare le domande proposte dai E poiché infondate in fatto ed Parte_3 Pt_2
in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
IN OGNI CASO
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, , quale cessionaria del credito di Banca WI Spa – Controparte_1
(Banca con la quale i medesimi attori avevano stipulato, in data 31 maggio 2001, un contratto di mutuo per “Lire 360.000.000” (= euro 185.924,50) – affinchè venisse dichiarata la nullità parziale / annullabilità del contratto, per essere stato il tasso di interesse determinato mediante rinvio al tasso Euribor e tenuto conto delle decisioni della
Commissione Europea, rese in data 4.12.2013 e in data 7.12.2016, che avevano accertato
(per il periodo “29.09.2005 – 30.05.2008”) l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra talune Banche e finalizzata alla sua manipolazione.
pagina 3 di 16 2. Dato atto di ciò, gli attori, in via alternativa, concludevano affinchè venisse accertata:
- la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse convenzionale;
- la nullità parziale, oltre che sopravvenuta, dello stesso contratto, essendo mutata, nelle more, la modalità di rilevazione dell'Euribor;
- l'annullamento del contratto, in conseguenza del dolo della mutuante, non avendo quest'ultima riferito che si trattava di un indice non oggettivo e manipolabile;
- ancora, per l'annullamento del contratto per errore essenziale bilaterale ovvero, in via subordinata, per errore dei mutuatari, essenziale e riconoscibile dall'altra parte.
Ulteriormente, gli attori si dolevano della nullità del contratto, per violazione dell'art. 117 Tub, poiché non indicava – in relazione al piano di ammortamento – l'applicazione di un interesse composto, né i criteri di calcolo ovvero i costi prevedibili, nell'ipotesi di aumento o di diminuzione del tasso di interesse variabile.
In conseguenza delle proposte domande, gli attori instavano per la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 7309/2023 pubblicata in data
26.09.2023, il Tribunale di Milano così decideva:
“- rigetta le domande di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e Iva”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Quanto all'indice Euribor ed alla dedotta nullità / annullabilità del contratto di mutuo, il primo
Giudice osservava che:
- non poteva ravvisarsi la denunciata indeterminatezza della clausola contrattuale, in quanto
“le modalità di “calcolo” dell'Euribor, anche qualora discutibili, comunque non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. Anche a voler ammettere un difetto di oggettività a monte, nel senso di un suo potenziale e patologico scollamento con i
pagina 4 di 16 valori di mercato riguardanti le transazioni interbancarie, tale vulnus comunque non priva
l'Euribor di oggettività nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale”.
Inoltre, si osservava che: “Mentre, infatti, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenenti il richiamo per relationem agli “usi su piazza” era stata giustificata dalla oggettiva impossibilità di individuare il dato di riferimento esterno, suscettibile oltretutto di variare a seconda del differente contesto geografico all'interno del Paese, tale vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso Euribor, dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti,
il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato”.
Quindi, si concludeva nel senso che, “ai fini della determinabilità del tasso di interesse, “sul piano propriamente giuridico-contrattuale non può non osservarsi come nessuna disposizione impedisca alle parti di fare riferimento per la determinazione dell'oggetto di una pattuizione a un dato esterno 'commercialmente inattendibile' purché lo stesso sia, come si è detto, oggettivo e univoco.”
- In ordine alla dedotta nullità del contratto in conseguenza delle decisioni della
Commissione della già indicate, si evidenziava come non risultasse provato che detta CP_3
intesa illecita avesse comportato maggiori esborsi per i mutuatari, non avendo detta valutazione tenuto conto degli altri fattori che possono influenzare il mercato del credito, tra cui le politiche economiche adottate dalle banche centrali in conseguenza della nota crisi economica verificatasi dal 2008 in avanti.
- Ancora, quanto all'annullamento per dolo della Banca, si osservava come gli elementi costituitivi della fattispecie (art. 1439 c.c.) non risultasse dimostrati.
- Infine, anche in relazione alla domanda di annullamento per errore, si riteneva che la stessa non risultasse dimostrata nel momento in cui le parti, nell'anno 2011, si determinavano alla conclusione del contratto e tenuto che l'intesa illecita era stata accertata (solo) in relazione al periodo 2005 – 2008.
pagina 5 di 16 - In ogni caso – si concludeva – risultava carente anche il requisito dell'essenzialità (art. 1429
c.c.).
5. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
7309/2023, per i motivi che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
6. Alla prima udienza di comparizione del 2 ottobre 2024, i procuratori delle parti venivano invitati a precisazione le conclusioni e, assegnato termine per il deposito di comparsa conclusionale, la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al Collegio, all'udienza del 10 settembre 2025, ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da parte appellata, per non avere gli appellanti indicato, con adeguata specificità, “a) l'indicazione dei capi della sentenza impugnati, b)
l'indicazione delle ragioni della decisione non condivise e c) le critiche rilevanti ai fini della decisione impugnata” (così, pg. 6 comparsa in appello).
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte
alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza pagina 6 di 16 impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice1.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare,
argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con un unico articolato motivo di appello, e Parte_1
impugnano la sentenza di primo grado, prospettando le seguenti ragioni Parte_2
di doglianza.
(i) Innanzi tutto, si dolgono della valutazione fatta dal Tribunale nella parte in cui non ha valutato – ai fini dell'azione di annullamento per dolo (art. 1439 c.c.) – che non sia
“credibile che una grande banca come WI (originaria mutuante) essendo un utente professionale in ambito creditizio non conoscesse al tempo della stipula le reali
caratteristiche dei tassi Euribor” (pg. 7 appello).
(ii) Ancora, i medesimi lamentano il rigetto della domanda di annullamento per errore – vizio del consenso, in quanto il contratto veniva concluso nella convinzione che 1 Fra molte, cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 16 l'Euribor fosse un indice “oggettivo”, essendosi invece rivelato “manipolabile” e non
“ancorato a reali transazioni di mercato” (pg. 8 appello).
(iii) Ulteriormente, in ordine alla domanda di nullità parziale del contratto, gli appellanti prospettano che:
- dal 31.12.2018, le modalità di rilevazioni dell'Euribor sono mutate rispetto a quelle applicate sino a quel momento, atteso che – (oltre alla rilevazione di “Euribor 365” ed
“Euribor 360”) – “è quotato un terzo tasso chiamato semplicemente “Euribor” che non è riconducibile mediante il procedimento matematico sopra citato né a quello 360, né a quello 365” (pg. 9 appello), così chiedendo accertarsi la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, da tale momento in avanti e la sua sostituzione con il tasso legale (art. 117 Tub);
- oltre a ciò, sotto altro profilo, deducono la nullità parziale del contratto di mutuo in quanto
“contratto a valle” dell'intesa illecita accertata in sede comunitaria, tra l'altro, richiamando, sul punto, i principi di diritto affermati da SS.UU. Civili n. 41994/2021 nella parte in cui hanno affermato la nullità (parziale) delle fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole del modello ABI dichiarate nulle, per violazione della concorrenza, da Banca d'Italia, con provvedimento n.55/2005.
Ciò premesso, i motivi di appello oggetto di disamina appaiono non fondati, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Da un punto di vista generale, questa Corte conosce il dibattitto che si è sviluppato in ordine alle conseguenze - sul contratto di mutuo che prevede la determinazione del tasso di interesse indicizzato all'Euribor - degli accertamenti svolti dalla Commissione dell'Unione Europea - e, quindi, se e in che termini possa ravvisarsi la nullità ovvero l'annullabilità del contratto e, in generale, quali siano le conseguenze sul rapporto contrattuale.
Ancora, è noto che, con ordinanza n. 6943 resa in data 15 marzo 2025, le Sezioni Uniti Civili della
Corte di Cassazione4 abbiano disposto il “rinvio della causa a nuovo ruolo”, in attesa della pagina 8 di 16 decisione, da parte della Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di
Appello di Cagliari con ordinanza 25.01.2025 e, in particolare, “se dalla violazione dell'art. 101
TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n.287/90), accertata dalla Commissione europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza”.
I.B. Dato atto di ciò, in ordine all'istanza di sospensione formulata da parte appellante (pg. 40 comparsa conclusionale), ritiene questa Corte che la natura “non necessaria” della stessa;
nonchè la rilevanza, nel presente contenzioso, di ulteriori e/o diverse questioni – oltre a quelle oggetto di detto rinvio pregiudiziale – unitamente alla peculiarità del caso concreto (di cui verrà dato atto in seguito) - sconsiglino la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendosi dare prevalenza al principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost.
I.C. Ciò premesso, si rileva che la Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 – quali “decisioni vincolanti” per il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento (CE) n. 1/20035 – ha stabilito che, tra il “29 settembre 2005 e il 30 maggio
settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa e dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi dal relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzare e ad attuarne gli effetti";
"se l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contrato di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni";
pagina 9 di 16 2008”, alcune banche avevano preso parte ad una pratica illecita, avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza (art. 101 TFUE) nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'Euribor (Euro Interbank offered rate) e/o all'EONIA (Euro Over – Night
Index Average) – (cc.dd. EIRD).
Essenzialmente, la Commissione Europea – dopo aver definito l'Euribor quale “indice” del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona” e che lo stesso si calcola tenendo conto “delle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca”6 – ha accertato l'esistenza di tale pratica anticoncorrenziale, poiché orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors, nonché i flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo.
I.D. Fatta tale premessa, questa Corte ritiene – (aderendo all'indirizzo interpretativo affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza interlocutoria 19.07.2024, n. 19900) – che non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice
Euribor, così come il contratto di mutuo per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.
2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”; 6 In particolare, si è evidenziato che l'Euribor è calcolato sulla base delle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione, tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters,
l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. L'Euribor è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra).
pagina 10 di 16 In particolare, si osserva che un contratto può dirsi “a valle” di un'intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata e, dunque, risulti alla stessa funzionalmente collegato.
Nel caso in esame, il contratto di mutuo a tasso variabile oggetto del presente giudizio appare diverso, quanto al suo ambito di applicazione, rispetto alle “contrattazioni interbancarie” e inerenti al “mercato dei derivati”, oggetto della decisione della Commissione Europea.
Inoltre, dal punto di vista soggettivo, la Banca mutuante (Banca WI) non è risultata neppure partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata7.
Né – si osserva - appare applicabile, in via analogica, quell'orientamento affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994/2021, in tema di fideiussioni omnibus, ove
– tra l'altro – si è ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005, comportano la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono
“quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
La fattispecie decisa con tale pronuncia appare differente rispetto a quella oggi in esame.
In tale caso, infatti, lo stesso schema ABI, sanzionato con la nullità da parte dell'Autorità di
Vigilanza, veniva riprodotto – dalle stesse Banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
Vi era dunque - diversamente che nel caso in decisione - una coincidenza, “oggettiva e soggettiva”,
dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, 7 Invero, con la decisione 13.12.2013, sono stare sanzionate: , , CP_1 Controparte_1 [...]
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9
La decisione 7.12.2016 ha sanzionato: “ e Controparte_10 Controparte_11
(collettivamente « »); — e (collettivamente CP_10 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_1 « »); — National Association e J.P. Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
(collettivamente « )”;
[...] CP_15
pagina 11 di 16 tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese illecite a monte.
Ciò, al contrario, non si riscontra nel caso in esame – per le considerazioni già svolte – tale che appare improprio il richiamo ai principi di diritto affermati da SS.UU. Civili n. 41994/2021.
Per tali principali considerazioni, si ritiene di escludere – nel caso di specie - che la decisione della
Commissione Europea sia “vincolante” per questo Giudice nazionale, in base all'art. 16 Reg. (CE)
1/2003 cit. e, di conseguenza, si esclude la nullità della clausola contrattuale oggetto di controversia per violazione dell'art. 101 TFUE.
I.E. Oltre a ciò – in relazione alla dedotta nullità o annullabilità del contratto di mutuo inter partes in base alle regole codicistiche di diritto interno – si osserva quanto segue.
In generale, si ritiene che l'illecito del terzo non sia causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – possa assurgere a causa di annullabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 1439, 2° comma, c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
In via alternativa, può astrattamente valutarsi la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - nei (soli) confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo.
Trattasi, peraltro, quest'ultima, di fattispecie diversa da quella dedotta da parte appellante, sia in termini di allegazioni, che di domanda, risultando estranea al thema decidendum.
Quanto, invece, alla dedotta violazione dell'art 1439 c.c., così come già evidenziato dal primo
Giudice, difetta – nel caso in esame – quanto meno, un principio di prova circa la consapevolezza da parte dell'originaria Banca mutuante dell'intesa illecita e volta alla manipolazione dell'Euribor.
I.F. In ogni caso, in relazione a tutti i motivi di annullabilità del contratto per dolo o per errore
(bilaterale ovvero dei soli mutuatari), si osserva che il caso in decisione si connoti per il fatto che il contratto di mutuo veniva concluso dai sigg.ri – non nel periodo oggetto di Parte_4
detto accertamento da parte della Commissione UE (cioè tra il 29.09.2005 ed il 30.05.2008) – bensì
diversi anni prima e, precisamente, in data 31.05.2001.
pagina 12 di 16 Pertanto, tenuto conto che l'errore – vizio del consenso deve accertarsi al momento della conclusione del contratto (cfr. artt. 1427 e ss. c.c.) e tenuto conto che, in quanto vizio genetico del rapporto, si esclude la “annullabilità sopravvenuta”, le domanda così proposte appaiono – anche per tale ragione - infondate.
In ogni caso, si fanno proprie le considerazioni di cui all'indicata ordinanza interlocutoria, laddove si è così espressa:
“Premesso che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, occorre sottolineare
che l'accordo contrattuale si forma – e, in tal senso, sì obiettivizza - sull'applicazione dell'indice
Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente
dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione [….] Le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo
dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un
fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” – (così, par. nn. 23 e 24 ordinanza cit.).
I.G. Infine, risulta non meritevole di accoglimento la domanda proposta dagli appellanti e volta alla declaratoria di nullità (parziale) del contratto – dal momento in cui venivano modificate le modalità di rilevazione dell'Euribor – in quanto “dal 1.1.2019 … è quotato un terzo tasso chiamato semplicemente “Euribor” che non è riconducibile mediante il procedimento matematico sopra citato, “né a quello 360, né a quello 365”.
La domanda appare, sul punto, inammissibile, in quanto nuova essendo fondata – così come rilevato da parte appellata – su circostanze non dedotte in primo grado.
In ogni caso, nel merito, la stessa appare non fondata, atteso che risulta generica e non risultando chiaro se e in che termini detta modifica delle modalità di rilevazioni abbiano inciso, in concreto, sul rapporto fra le parti.
Invero, all'art. 4) del contratto di mutuo prodotto in giudizio (doc. n. 1 Banca), si prevedeva quanto segue:
pagina 13 di 16 “4) Per ogni successiva rata, sino alla scadenza del mutuo verrà applicato il tasso mensile pari a
1/12 (un dodicesimo) del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso Euribor 1 mese rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui
principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,8 (uno virgola otto) punti percentuali”.
La clausola contrattuale appare specifica e oggettiva, nel senso che – in difetto di più specifiche allegazioni da parte degli appellanti - non appare lasciare alcun margine di discrezionalità nella determinazione, alle scadenze previste, del tasso di interesse variabile in base ai parametri ivi indicati.
I.F. In ultimo, per completezza, questa Corte rileva che – solo nelle conclusioni (cfr. pg. 22 appello) – si propone ulteriore motivo di riforma dell'impugnata sentenza (così, punto n.5), in relazione al “piano di ammortamento” allegato al contratto, per non avere indicato la formula utilizzata per la determinazione dell'interesse composto, né il potere della Banca di effettuare il ricalcolo ad ogni scadenza, né il criterio a tale fine utilizzato o i costi conseguenti alla variazione del tasso di interesse (in aumento o in diminuzione).
Orbene, questa Corte ritiene che il motivo di appello in esame appaia inammissibile e, comunque,
infondato.
E' inammissibile, in quanto non risulta accompagnato – nella narrativa dell'appello – dall'indicazione delle ragioni di doglianza avverso la pronuncia di primo grado.
E', in ogni caso, infondato in quanto il piano di ammortamento risulta allegato al contratto di mutuo (Allegato “C”) ed è stato sottoscritto dalle parti (che hanno dichiarato di averlo letto e approvato – cfr. pg. 6 contratto di mutuo); così come le spese eventualmente da sostenere, indicate nel dettaglio sub Allegato “D”.
Oltre a ciò, si richiama il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili, con sentenza n.
15130/2024 e in base al quale:
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario […] della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
pagina 14 di 16 incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Invero, le Sezioni Unite hanno affermato che – ai fini della validità ed efficacia del piano di ammortamento – sia sufficiente che il contratto contenga l'indicazione “chiara ed inequivoca” dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
In relazione al contratto concluso fra le parti, tali requisiti risultano positivamente indicati, atteso che:
- l'importo erogato era pari a “Lire 360.000.000” (euro 185.924,50);
- la durata del prestito era indicata in 240 rate mensili (dal 1° luglio 2001 al 1° giugno 2021);
- la periodicità del rimborso era “mensile”, con scadenza il primo giorno utile di ogni mese a decorrere dal 1° luglio 2001;
- il tasso di interesse era così predeterminato: tasso di interesse variabile, in misura pari alla media mensile Euribor 1 mese + 1,80%.
Oltre a ciò, si aggiunge che parte appellante non risulti avere indicato i cc.dd. “costi occulti” rispetto a quelli indicati nel contratto, tale che – in difetto di migliore allegazione e prova –
l'appello viene, anche sul punto, respinto.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi per le cause di valore indeterminato a complessità media, in considerazione delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e , di Pt_1 Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti Parte_1 Parte_2 di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7309/2023 Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 26.09.2023;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_2
favore di delle ulteriori spese del grado che liquida in Controparte_1
euro 4.236,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Pt_1 Parte_1
, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto Parte_2 versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere Il Presidente
Manuela Cortelloni Alessandra Arceri
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 alle quali era stata rimessa la valutazione delle seguenti questioni:
"se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 5 Trattasi del “REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato” che, all'art. 16 - “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza” - prevede quanto segue:
1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano