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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4976/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4976/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA Parte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. DANIELE GIANLUCA
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETITO ANDREA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata. Par La e la (di seguito hanno convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di Controparte_1 corrispettivo della frequenza di un corso di specializzazione ed abilitazione all'insegnamento di sostegno organizzato dalle società attrici. Par A sostegno della domanda la ha dedotto in fatto: che essa attrice, “direttamente e tramite le proprie controllate, offre servizi aventi ad oggetto l'organizzazione, o l'intermediazione nell'organizzazione, di corsi formativi, professionalizzanti e abilitanti, in molteplici ambiti di interesse, e che vanno esemplificativamente dall'apprendimento di competenze linguistiche e informatiche, alla specializzazione al sostegno;
dalla partecipazione a percorsi abilitativi o strumentali all'esercizio di arti e professioni al conseguimento di titoli di studio superiori e universitari”; che, a tal fine, “il gruppo si avvale di una rete di collocamento dei prodotti sul Parte_1 territorio, nell'ambito di partnership regolate da accordi quadro in forza dei quali il c.d. point locale, ovverosia il referente di zona, con organizzazione autonoma e predisposizione di adeguata struttura pagina 1 di 3 aziendale, si impegna a promuovere i corsi, raccogliere e gestire le iscrizioni, predisporre eventuali spazi ove svolgere lezioni e incontri, curare l'inserimento dei corsisti nelle piattaforme telematiche Par sulla scorta delle credenziali di accesso personalizzate (fornite dalla per la frequenza dei percorsi formativi e l'ottenimento dei titoli conclusivi, il tutto verso il pagamento, a favore del referente locale, di provvigioni previamente determinate”; che nella città di San Giovanni Rotondo il gruppo ha stipulato “accordi di Parte_1 collaborazione” con tale , il quale, “in proprio e quale legale rappresentante Persona_1 della Associazione denominata Aiace CFR Onlus, si è impegnato al collocamento dei corsi ed alla organizzazione di eventuali attività e spazi per lezioni ed esami”; che il convenuto per il tramite del referente locale si è iscritto ad un corso di CP_1 Persona_1 Par formazione organizzato dalla per la specializzazione e l'abilitazione all'insegnamento di sostegno, ha frequentato regolarmente il corso on line ed ha conseguito il relativo titolo abilitativo rilasciato da un ente di formazione spagnolo, ma non ha provveduto al pagamento del corrispettivo convenuto di euro 9000,00.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare deducendo di CP_1 aver regolarmente ed integralmente pagato il corso di formazione al referente locale come Persona_1 da costui richiesto, confidando nella piena legittimazione dello stesso a ricevere il pagamento.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che risulta adeguatamente provato l'integrale pagamento del corso di formazione da parte del in favore del “referente locale” della CS CP_1
Persona_1
Infatti:
è incontroverso e documentato che il ha ottenuto le credenziali di accesso alla piattaforma del CP_1 corso on line, ha frequentato il corso, ha sostenuto l'esame finale ed ha conseguito il relativo titolo abilitativo, il che non sarebbe stato possibile senza il preventivo pagamento del corrispettivo dovuto;
i pagamenti per complessivi euro 10.000,00 risultano documentati dalle distinte di bonifico in atti recanti la specifica indicazione della causale abilitazione sostegno in Spagna”; Controparte_1 il ha rilasciato una dichiarazione attestante l'integrale pagamento del corrispettivo dovuto Persona_1 da parte del cfr. dichiarazione allegata in atti); CP_1 Par la ha promosso un distinto giudizio (n. 4981/22) nei confronti del chiedendone la Persona_1 condanna alla restituzione delle somme “indebitamente” riscosse dai corsisti, incluso il CP_1
Ora, tanto rilevato in fatto, va osservato in diritto che, ai sensi dell'art. 1189 c.c., il debitore è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede.
In relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica.
Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti", le cui pagina 2 di 3 conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni (Cass., Sentenza n. 20906 del 27/10/2005).
Nel caso di specie, il senza sua colpa, ha ragionevolmente confidato nella piena legittimazione CP_1 del a ricevere il pagamento, in base alle seguenti circostanze univoche: Persona_1
Par il gruppo sul suo portale, definisce il point locale come “sede locale” presso la quale è possibile perfezionare l'iscrizione ai corsi: non un mero punto informativo, dunque, ma una sede operativa locale;
per ammissione della stessa parte attrice, il referente locale non si limita a “promuovere” i corsi, ma
“raccoglie e gestisce le iscrizioni”: il corsista ha dunque ragionevolmente identificato il soggetto deputato alla gestione dell'iscrizione al corso come quello legittimato a ricevere il correlato pagamento;
il a ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma on line del corso, ha frequentato l'intero CP_1 corso ed ha conseguito il titolo abilitativo senza mai ricevere contestazioni in ordine ai pagamenti effettuati in favore del e dunque consolidando il proprio ragionevole affidamento circa la Persona_1 regolarità dei medesimi pagamenti.
Da quanto sin qui esposto discende l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in favore del ed il conseguente rigetto della domanda attorea. Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 25.9.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4976/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA Parte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. DANIELE GIANLUCA
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETITO ANDREA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata. Par La e la (di seguito hanno convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di Controparte_1 corrispettivo della frequenza di un corso di specializzazione ed abilitazione all'insegnamento di sostegno organizzato dalle società attrici. Par A sostegno della domanda la ha dedotto in fatto: che essa attrice, “direttamente e tramite le proprie controllate, offre servizi aventi ad oggetto l'organizzazione, o l'intermediazione nell'organizzazione, di corsi formativi, professionalizzanti e abilitanti, in molteplici ambiti di interesse, e che vanno esemplificativamente dall'apprendimento di competenze linguistiche e informatiche, alla specializzazione al sostegno;
dalla partecipazione a percorsi abilitativi o strumentali all'esercizio di arti e professioni al conseguimento di titoli di studio superiori e universitari”; che, a tal fine, “il gruppo si avvale di una rete di collocamento dei prodotti sul Parte_1 territorio, nell'ambito di partnership regolate da accordi quadro in forza dei quali il c.d. point locale, ovverosia il referente di zona, con organizzazione autonoma e predisposizione di adeguata struttura pagina 1 di 3 aziendale, si impegna a promuovere i corsi, raccogliere e gestire le iscrizioni, predisporre eventuali spazi ove svolgere lezioni e incontri, curare l'inserimento dei corsisti nelle piattaforme telematiche Par sulla scorta delle credenziali di accesso personalizzate (fornite dalla per la frequenza dei percorsi formativi e l'ottenimento dei titoli conclusivi, il tutto verso il pagamento, a favore del referente locale, di provvigioni previamente determinate”; che nella città di San Giovanni Rotondo il gruppo ha stipulato “accordi di Parte_1 collaborazione” con tale , il quale, “in proprio e quale legale rappresentante Persona_1 della Associazione denominata Aiace CFR Onlus, si è impegnato al collocamento dei corsi ed alla organizzazione di eventuali attività e spazi per lezioni ed esami”; che il convenuto per il tramite del referente locale si è iscritto ad un corso di CP_1 Persona_1 Par formazione organizzato dalla per la specializzazione e l'abilitazione all'insegnamento di sostegno, ha frequentato regolarmente il corso on line ed ha conseguito il relativo titolo abilitativo rilasciato da un ente di formazione spagnolo, ma non ha provveduto al pagamento del corrispettivo convenuto di euro 9000,00.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare deducendo di CP_1 aver regolarmente ed integralmente pagato il corso di formazione al referente locale come Persona_1 da costui richiesto, confidando nella piena legittimazione dello stesso a ricevere il pagamento.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che risulta adeguatamente provato l'integrale pagamento del corso di formazione da parte del in favore del “referente locale” della CS CP_1
Persona_1
Infatti:
è incontroverso e documentato che il ha ottenuto le credenziali di accesso alla piattaforma del CP_1 corso on line, ha frequentato il corso, ha sostenuto l'esame finale ed ha conseguito il relativo titolo abilitativo, il che non sarebbe stato possibile senza il preventivo pagamento del corrispettivo dovuto;
i pagamenti per complessivi euro 10.000,00 risultano documentati dalle distinte di bonifico in atti recanti la specifica indicazione della causale abilitazione sostegno in Spagna”; Controparte_1 il ha rilasciato una dichiarazione attestante l'integrale pagamento del corrispettivo dovuto Persona_1 da parte del cfr. dichiarazione allegata in atti); CP_1 Par la ha promosso un distinto giudizio (n. 4981/22) nei confronti del chiedendone la Persona_1 condanna alla restituzione delle somme “indebitamente” riscosse dai corsisti, incluso il CP_1
Ora, tanto rilevato in fatto, va osservato in diritto che, ai sensi dell'art. 1189 c.c., il debitore è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede.
In relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica.
Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti", le cui pagina 2 di 3 conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni (Cass., Sentenza n. 20906 del 27/10/2005).
Nel caso di specie, il senza sua colpa, ha ragionevolmente confidato nella piena legittimazione CP_1 del a ricevere il pagamento, in base alle seguenti circostanze univoche: Persona_1
Par il gruppo sul suo portale, definisce il point locale come “sede locale” presso la quale è possibile perfezionare l'iscrizione ai corsi: non un mero punto informativo, dunque, ma una sede operativa locale;
per ammissione della stessa parte attrice, il referente locale non si limita a “promuovere” i corsi, ma
“raccoglie e gestisce le iscrizioni”: il corsista ha dunque ragionevolmente identificato il soggetto deputato alla gestione dell'iscrizione al corso come quello legittimato a ricevere il correlato pagamento;
il a ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma on line del corso, ha frequentato l'intero CP_1 corso ed ha conseguito il titolo abilitativo senza mai ricevere contestazioni in ordine ai pagamenti effettuati in favore del e dunque consolidando il proprio ragionevole affidamento circa la Persona_1 regolarità dei medesimi pagamenti.
Da quanto sin qui esposto discende l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in favore del ed il conseguente rigetto della domanda attorea. Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 25.9.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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