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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6534/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6534 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei
[...] Parte_3 poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli;
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dagli avv.ti Edelvais Maria Francione e Paolo Antico, unitamente ai quali elettivamente domiciliato in Roccadaspide (SA), alla Via XX Settembre, n. 40;
Appellato
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 548/2021 (RG n. 1000/2020), pubblicata in data
15.06.2021 e notificato 05.07.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo riferito a cartella di pagamento n. 100 2015 00047150 89/000, concernente tassa automobilistica, domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 548/2021, il Giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito e condannava la convenuta alla refusione delle spese di Controparte_2 lite. 1.1 Con atto di citazione in appello notificato il 10.08.2021, l' proponeva appello Pt_1 deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. Segnatamente, deduceva: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la mancata integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado;
la ritualità della documentazione prodotta in ordine alla notificazione della cartella di pagamento opposta;
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva, dunque, domandando la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellato che deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Lamentava, poi, l'infondatezza delle avverse eccezioni in punto di inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo e in ordine alla questione di prescrizione, con riguardo alla documentazione esibita da parte del concessionario.
Domandava, quindi, il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
1.3 Con le note scritte del 12.03.2025, l'appellato lamentava, altresì, l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente spiegato.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 548/2021, è stata depositata in data 15.06.2021, e successivamente notificata dal difensore dell'odierna parte appellata in data 05.07.2021, sicché, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, deve considerarsi il decorso del termine di impugnazione di trenta giorni dalla data di notificazione della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 10.08.2021, e quindi oltre il termine di decadenza legale dalla notificazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass.
9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d.
30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del
31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di trenta giorni cd breve di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 10.08.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il Pt_1
4.08.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese, va disposta la condanna dell'appellante alla refusione delle stesse. Le spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 66,00; fase introduttiva del giudizio: € 66,00; fase decisionale € 100,00; totale: € 232,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Condanna l'appellante, in favore Parte_4 dell'appellato , al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge - con attribuzione in favore degli Avv.ti Edelvais Maria Francione e Paolo Antico, quali procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 6.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6534 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei
[...] Parte_3 poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli;
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato Controparte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dagli avv.ti Edelvais Maria Francione e Paolo Antico, unitamente ai quali elettivamente domiciliato in Roccadaspide (SA), alla Via XX Settembre, n. 40;
Appellato
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 548/2021 (RG n. 1000/2020), pubblicata in data
15.06.2021 e notificato 05.07.2021.
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo riferito a cartella di pagamento n. 100 2015 00047150 89/000, concernente tassa automobilistica, domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 548/2021, il Giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito e condannava la convenuta alla refusione delle spese di Controparte_2 lite. 1.1 Con atto di citazione in appello notificato il 10.08.2021, l' proponeva appello Pt_1 deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. Segnatamente, deduceva: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la mancata integrazione del contraddittorio verso l'ente impositore;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado;
la ritualità della documentazione prodotta in ordine alla notificazione della cartella di pagamento opposta;
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva, dunque, domandando la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellato che deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Lamentava, poi, l'infondatezza delle avverse eccezioni in punto di inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo e in ordine alla questione di prescrizione, con riguardo alla documentazione esibita da parte del concessionario.
Domandava, quindi, il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
1.3 Con le note scritte del 12.03.2025, l'appellato lamentava, altresì, l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente spiegato.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 548/2021, è stata depositata in data 15.06.2021, e successivamente notificata dal difensore dell'odierna parte appellata in data 05.07.2021, sicché, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, deve considerarsi il decorso del termine di impugnazione di trenta giorni dalla data di notificazione della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 10.08.2021, e quindi oltre il termine di decadenza legale dalla notificazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass.
9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d.
30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del
31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di trenta giorni cd breve di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 10.08.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il Pt_1
4.08.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese, va disposta la condanna dell'appellante alla refusione delle stesse. Le spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 66,00; fase introduttiva del giudizio: € 66,00; fase decisionale € 100,00; totale: € 232,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Condanna l'appellante, in favore Parte_4 dell'appellato , al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge - con attribuzione in favore degli Avv.ti Edelvais Maria Francione e Paolo Antico, quali procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 6.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)