Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    Il ricorso è inammissibile in quanto l'avviso di accertamento presupposto non è stato impugnato, determinando il consolidamento del credito. La cartella di pagamento, essendo preceduta da avviso di accertamento, è congruamente motivata con il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
    Numero : 59
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo