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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAOLITTO LIBERATO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 52/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccavivara - Via Indirizzo_1 86020 Roccavivara CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso - Via Indirizzo_2 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 30/01/2026. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Fatto e Diritto
1. - Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della cartella di pagamento, di cui in epigrafe, notificatagli dall'agente della riscossione in relazione a presupposto avviso di accertamento emesso dal Comune di Roccavivara per il recupero a tassazione della Tari dovuta dal contribuente per gli anni dal 2018 al
2021.
Deduce, in sintesi, il ricorrente la nullità dell'atto impugnato per difetto di indicazione circa il presupposto, ed i criteri di computo, del tributo, degli stessi interessi liquidati oltreché delle ragioni di variazione dell'importo del tributo «nei diversi anni».
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ed il Comune di Roccavivara.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. – Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
2.1 – Come risulta dalla documentazione prodotta da parti resistenti, il presupposto avviso di accertamento risulta notificato alla parte, odierna ricorrente, in data 11 dicembre 2023 mentre la cartella di pagamento è stata notificata il 26 novembre 2024.
Rimane, pertanto, inammissibile ogni questione qui prospettata con riferimento al presupposto impositivo, ed ai criteri di liquidazione del tributo, in quanto, in difetto di impugnazione dell'avviso di accertamento, il credito, così
2 come in detto atto esposto, si è consolidato divenendo irretrattabile (v. ex plurimis, e da ultimo, Cass., 12 dicembre 2024, n. 32062; Cass., 5 agosto 2024,
n. 22108).
2.2 – Quanto, poi, al contenuto della cartella di pagamento, la Corte di legittimità ha statuito che (solo) laddove la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l. n.
241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 (Cass. Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722 cui adde, ex plurimis, Cass., 18 settembre 2020, n. 19498; Cass., 19 aprile 2017, n. 9799).
E, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che
«La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo
(Cass. Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281).
3. - Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
3
P. Q. M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 200,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il giudice dott. Liberato Paolitto
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Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAOLITTO LIBERATO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 52/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccavivara - Via Indirizzo_1 86020 Roccavivara CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso - Via Indirizzo_2 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720240005037175000 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 30/01/2026. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Fatto e Diritto
1. - Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della cartella di pagamento, di cui in epigrafe, notificatagli dall'agente della riscossione in relazione a presupposto avviso di accertamento emesso dal Comune di Roccavivara per il recupero a tassazione della Tari dovuta dal contribuente per gli anni dal 2018 al
2021.
Deduce, in sintesi, il ricorrente la nullità dell'atto impugnato per difetto di indicazione circa il presupposto, ed i criteri di computo, del tributo, degli stessi interessi liquidati oltreché delle ragioni di variazione dell'importo del tributo «nei diversi anni».
Si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ed il Comune di Roccavivara.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. – Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
2.1 – Come risulta dalla documentazione prodotta da parti resistenti, il presupposto avviso di accertamento risulta notificato alla parte, odierna ricorrente, in data 11 dicembre 2023 mentre la cartella di pagamento è stata notificata il 26 novembre 2024.
Rimane, pertanto, inammissibile ogni questione qui prospettata con riferimento al presupposto impositivo, ed ai criteri di liquidazione del tributo, in quanto, in difetto di impugnazione dell'avviso di accertamento, il credito, così
2 come in detto atto esposto, si è consolidato divenendo irretrattabile (v. ex plurimis, e da ultimo, Cass., 12 dicembre 2024, n. 32062; Cass., 5 agosto 2024,
n. 22108).
2.2 – Quanto, poi, al contenuto della cartella di pagamento, la Corte di legittimità ha statuito che (solo) laddove la cartella esattoriale non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l. n.
241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 (Cass. Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722 cui adde, ex plurimis, Cass., 18 settembre 2020, n. 19498; Cass., 19 aprile 2017, n. 9799).
E, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che
«La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo
(Cass. Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281).
3. - Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
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P. Q. M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 200,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il giudice dott. Liberato Paolitto
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