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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro RI CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 592/2025 promossa da
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to OLDRINI ALESSIO che Parte_1 la rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente OGGETTO: Assegno - pensione All'udienza del 19/12/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 21.07.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendo al Giudice: CP_1
1.accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a far tempo dalla data di revisione sanitaria del 6.12.2016, sino al 12.6.2018, oltre interessi legali al saldo, e conseguentemente:
2.condannare l' al relativo pagamento, oltre interessi al saldo;
CP_1
3.con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto: che, già invalida totale al 100% e titolare di pensione di inabilità, in data 6.12.2016 veniva sottoposta a revisione da parte della commissione dell' , la quale la riconosceva invalida al 70%, CP_1 percentuale non più utile per percepire una delle prestazioni economiche di invalidità civile (pensione di inabilità – assegno mensile di assistenza, L. 118/71); di aver quindi istaurato procedimento ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Varese e che la CTU riconosceva l'invalidità della ricorrente in misura dell'80%, ritenendola sussistente alla data della revisione del 6.12.2016; che, stante l'assenza di contestazioni, il Giudice emetteva decreto di omologa, notificato all' il 20.07.2022 a seguito di correzione CP_1 di errore materiale;
che la ricorrente “in data 12.6.2018 è stata costretta a trasferirsi all'estero dai propri parenti, che potevano garantirle così un minimo sostegno, fornendole anche un luogo in cui vivere”; che in data 20.12.2024 veniva trasmesso all' da parte della ricorrente il modello AP70 con le condizioni socio economiche CP_1 per la liquidazione dell'assegno mensile ex L. 118/1971 fino al momento del trasferimento all'estero; che tuttavia l' , nonostante il decorso del termine di 120 CP_1 giorni, non aveva provveduto al riconoscimento della prestazione né al pagamento delle spettanze assistenziali dovute per il periodo come indicato nel modello AP70 dalla revisione del 6.12.2016 al trasferimento all'estero “come certificato dal Comune di Ferrera di Varese, accluso al Modello stesso, che ha disposto la cancellazione dall'anagrafe, in data 12.6.2018”. Si è costituito l' , così concludendo: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'avverso ricorso quanto alla richiesta di pagamento per i medi di dicembre 2016-gennaio 2017 e febbraio 2017; parimenti infondata la richiesta per le rate del 2018. Dichiarare cessata la materia del contendere per le restanti domande. Spese come per legge. L' ha in particolare dedotto ed eccepito: che i rate di dicembre 2016, gennaio e CP_2 febbraio 2017 non erano dovuti in quanto erano stati già pagati, come da cedolini in atti;
che i ratei dal marzo 2017 al novembre 2017 erano stati liquidati, dovendosi per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere;
che i restanti ratei di dicembre 2017, tredicesima mensilità 2017 e le mensilità del 2018 non erano dovuti, stante l'avvenuto espatrio della ricorrente all'estero sin dal 12.12.2017. All'udienza del 28.10.2025 il procuratore della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle mensilità dicembre 2016, gennaio 2017 e febbraio 2017; con riferimento allo spostamento della residenza all'estero, ha confermato che la ricorrente si era spostata in Francia dal 12.12.2017 per farsi curare dai parenti e non era più rientrata in Italia, tuttavia la residenza era rimasta in Italia temporaneamente ed era stata spostata all'estero nel 2018, dopo sei mesi di cristallizzazione della situazione, richiamando inoltre a sostegno della propria tesi il messaggio 20966/2013. CP_1
All'udienza del 9.12.2025 il procuratore della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle mensilità dal marzo 2017 al novembre 2017, rispetto alle quali ha aderito alla richiesta dell' di declaratoria della cessazione della materia del CP_1 contendere;
ha insistito per il resto nelle difese e conclusioni svolte e in particolare in ogni caso per la condanna al pagamento della mensilità di dicembre 2017 e della tredicesima 2017, avuto riguardo al principio della indivisibilità della prestazione. All'odierna udienza del 19.12.2025 l' ha rappresentato che era stato inoltrato il CP_1 pagamento della tredicesima ammontante ad €265,65, inviato tramite pagamento manuale perché respinto dalla procedura telematica in quanto la ricorrente è residente all'estero; l'avv. Oldrini ha dichiarato di non avere avuto riscontro dell'avvenuto pagamento;
le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Pag. 2 di 4 3.Con riferimento ai ratei di dicembre 2016 (comprensivo di tredicesima mensilità 2016, v. cedolino in atti), gennaio 2017 e febbraio 2017, la domanda è infondata e va respinta, avuto riguardo alla pacifica circostanza dell'avvenuto pagamento in favore della ricorrente degli importi in considerazione, in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
4.In ordine alle mensilità dal marzo 2017 al novembre 2017, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione del pacifico pagamento delle corrispondenti somme nel corso del giudizio.
5.Con riferimento ai residui ratei domandati in ricorso, occorre in primo luogo procedere alla verifica relativa alla sussistenza del requisito della residenza in Italia del beneficiario della prestazione assistenziale di cui è causa.
5.1Al riguardo, in punto di fatto si osserva che risulta pacifico in causa che la ricorrente si sia trasferita in Francia in data 12.12.2017, presso i propri parenti e al fine di ricevere assistenza e cure da parte di questi ultimi, senza più fare rientro in Italia. 5.2Piuttosto, la ricorrente sostiene che la prestazione assistenziale andrebbe nondimeno riconosciuta sino al giugno 2018, essendosi la situazione consolidata solo a far tempo da tale momento.
5.3La prospettazione difensiva della parte ricorrente non merita adesione, dovendosi al riguardo evidenziare che la pacifica circostanza del trasferimento in Francia sin dal 12.12.2017, senza più fare rientro in Italia, al fine di ricevere assistenza morale e materiale dai parenti, non può che condurre all'individuazione della residenza dell'attrice all'estero a far tempo dall'espatrio, stante la stabile permanenza presso il territorio dello Stato francese sin dal 12.12.2017, con svolgimento delle normali relazioni sociali e familiari (con i parenti) presso il medesimo Stato;
non essendo oltretutto allegato in ricorso alcun eventuale residuo collegamento della ricorrente con lo Stato italiano - al di là della formale iscrizione anagrafica presso un Comune italiano venuta meno solo nel 2018, elemento tuttavia valutabile in termini generali solo come mero indice sintomatico della sussistenza della residenza in Italia, nella specie chiaramente contraddetto dalle sopra menzionate dirimenti circostanze fattuali indicative della sussistenza della residenza all'estero, pacifiche tra le parti;
né riveste alcuna rilevanza ai fini ora in considerazione il messaggio citato dalla ricorrente, CP_1 limitandosi ad individuare dal punto di vista operativo l'arco temporale oltre il quale (in via amministrativa) deve in ogni caso essere sospesa la prestazione nelle ipotesi di soggiorno all'estero, evidentemente per ritenuto (presunto) venir meno della residenza in Italia, risultando al contrario del tutto inconferente ai fini dell'accertamento giudiziale in ordine al requisito in esame.
5.4In conclusione, sulla scorta di quanto sinora ritenuto e osservato, ritiene il Giudice che il requisito della residenza in Italia sussista solo sino al 11.12.2017.
Pag. 3 di 4 6.Ne discende che non spettano senz'altro alla ricorrente le mensilità da gennaio 2018 al giugno 2018, con conseguente reiezione della relativa domanda attorea sul punto.
7.Con riferimento alla mensilità di dicembre 2017, ritiene il Giudice che meriti adesione la prospettazione attorea della debenza della prestazione, stante la pacifica sussistenza del requisito della residenza in Italia della parte attrice sino al 11.12.2017 ed altresì avuto riguardo al principio dell'indivisibilità della prestazione.
8.Infine, la ricorrente ha altresì diritto al pagamento della tredicesima mensilità 2017, trattandosi di rateo espressamente riconosciuto dall'art. 13 della L. 118/1971 (ed in assenza di documentazione attestante l'avvenuto pagamento).
9.In conclusione, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle mensilità da marzo 2017 a novembre 2017 della prestazione richiesta;
condanna l' a corrispondere alla ricorrente la mensilità di dicembre 2017 e la CP_1 tredicesima mensilità 2017, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta la domanda attorea con riferimento alle mensilità di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017 e da gennaio 2018 a giugno 2018.
10.Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della fondatezza della pretesa attorea per un numero di mensilità e in misura sostanzialmente corrispondente al numero delle restanti mensilità al contrario non dovute perché già pagate anteriormente all'instaurazione del giudizio o non spettanti per insussistenza della residenza in Italia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al percepimento delle mensilità da marzo 2017 a novembre 2017 della prestazione dell'assegno mensile di assistenza domandata;
2.condanna l' a corrispondere alla ricorrente la mensilità di dicembre 2017 e la CP_1 tredicesima mensilità 2017 della prestazione dell'assegno mensile di assistenza domandata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3.rigetta per il resto il ricorso;
4.compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Varese, 19.12.2025 Il Giudice
RI CA
Pag. 4 di 4
Il Giudice del Lavoro RI CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 592/2025 promossa da
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to OLDRINI ALESSIO che Parte_1 la rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente OGGETTO: Assegno - pensione All'udienza del 19/12/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 21.07.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendo al Giudice: CP_1
1.accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a far tempo dalla data di revisione sanitaria del 6.12.2016, sino al 12.6.2018, oltre interessi legali al saldo, e conseguentemente:
2.condannare l' al relativo pagamento, oltre interessi al saldo;
CP_1
3.con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto: che, già invalida totale al 100% e titolare di pensione di inabilità, in data 6.12.2016 veniva sottoposta a revisione da parte della commissione dell' , la quale la riconosceva invalida al 70%, CP_1 percentuale non più utile per percepire una delle prestazioni economiche di invalidità civile (pensione di inabilità – assegno mensile di assistenza, L. 118/71); di aver quindi istaurato procedimento ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Varese e che la CTU riconosceva l'invalidità della ricorrente in misura dell'80%, ritenendola sussistente alla data della revisione del 6.12.2016; che, stante l'assenza di contestazioni, il Giudice emetteva decreto di omologa, notificato all' il 20.07.2022 a seguito di correzione CP_1 di errore materiale;
che la ricorrente “in data 12.6.2018 è stata costretta a trasferirsi all'estero dai propri parenti, che potevano garantirle così un minimo sostegno, fornendole anche un luogo in cui vivere”; che in data 20.12.2024 veniva trasmesso all' da parte della ricorrente il modello AP70 con le condizioni socio economiche CP_1 per la liquidazione dell'assegno mensile ex L. 118/1971 fino al momento del trasferimento all'estero; che tuttavia l' , nonostante il decorso del termine di 120 CP_1 giorni, non aveva provveduto al riconoscimento della prestazione né al pagamento delle spettanze assistenziali dovute per il periodo come indicato nel modello AP70 dalla revisione del 6.12.2016 al trasferimento all'estero “come certificato dal Comune di Ferrera di Varese, accluso al Modello stesso, che ha disposto la cancellazione dall'anagrafe, in data 12.6.2018”. Si è costituito l' , così concludendo: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'avverso ricorso quanto alla richiesta di pagamento per i medi di dicembre 2016-gennaio 2017 e febbraio 2017; parimenti infondata la richiesta per le rate del 2018. Dichiarare cessata la materia del contendere per le restanti domande. Spese come per legge. L' ha in particolare dedotto ed eccepito: che i rate di dicembre 2016, gennaio e CP_2 febbraio 2017 non erano dovuti in quanto erano stati già pagati, come da cedolini in atti;
che i ratei dal marzo 2017 al novembre 2017 erano stati liquidati, dovendosi per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere;
che i restanti ratei di dicembre 2017, tredicesima mensilità 2017 e le mensilità del 2018 non erano dovuti, stante l'avvenuto espatrio della ricorrente all'estero sin dal 12.12.2017. All'udienza del 28.10.2025 il procuratore della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle mensilità dicembre 2016, gennaio 2017 e febbraio 2017; con riferimento allo spostamento della residenza all'estero, ha confermato che la ricorrente si era spostata in Francia dal 12.12.2017 per farsi curare dai parenti e non era più rientrata in Italia, tuttavia la residenza era rimasta in Italia temporaneamente ed era stata spostata all'estero nel 2018, dopo sei mesi di cristallizzazione della situazione, richiamando inoltre a sostegno della propria tesi il messaggio 20966/2013. CP_1
All'udienza del 9.12.2025 il procuratore della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle mensilità dal marzo 2017 al novembre 2017, rispetto alle quali ha aderito alla richiesta dell' di declaratoria della cessazione della materia del CP_1 contendere;
ha insistito per il resto nelle difese e conclusioni svolte e in particolare in ogni caso per la condanna al pagamento della mensilità di dicembre 2017 e della tredicesima 2017, avuto riguardo al principio della indivisibilità della prestazione. All'odierna udienza del 19.12.2025 l' ha rappresentato che era stato inoltrato il CP_1 pagamento della tredicesima ammontante ad €265,65, inviato tramite pagamento manuale perché respinto dalla procedura telematica in quanto la ricorrente è residente all'estero; l'avv. Oldrini ha dichiarato di non avere avuto riscontro dell'avvenuto pagamento;
le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Pag. 2 di 4 3.Con riferimento ai ratei di dicembre 2016 (comprensivo di tredicesima mensilità 2016, v. cedolino in atti), gennaio 2017 e febbraio 2017, la domanda è infondata e va respinta, avuto riguardo alla pacifica circostanza dell'avvenuto pagamento in favore della ricorrente degli importi in considerazione, in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
4.In ordine alle mensilità dal marzo 2017 al novembre 2017, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione del pacifico pagamento delle corrispondenti somme nel corso del giudizio.
5.Con riferimento ai residui ratei domandati in ricorso, occorre in primo luogo procedere alla verifica relativa alla sussistenza del requisito della residenza in Italia del beneficiario della prestazione assistenziale di cui è causa.
5.1Al riguardo, in punto di fatto si osserva che risulta pacifico in causa che la ricorrente si sia trasferita in Francia in data 12.12.2017, presso i propri parenti e al fine di ricevere assistenza e cure da parte di questi ultimi, senza più fare rientro in Italia. 5.2Piuttosto, la ricorrente sostiene che la prestazione assistenziale andrebbe nondimeno riconosciuta sino al giugno 2018, essendosi la situazione consolidata solo a far tempo da tale momento.
5.3La prospettazione difensiva della parte ricorrente non merita adesione, dovendosi al riguardo evidenziare che la pacifica circostanza del trasferimento in Francia sin dal 12.12.2017, senza più fare rientro in Italia, al fine di ricevere assistenza morale e materiale dai parenti, non può che condurre all'individuazione della residenza dell'attrice all'estero a far tempo dall'espatrio, stante la stabile permanenza presso il territorio dello Stato francese sin dal 12.12.2017, con svolgimento delle normali relazioni sociali e familiari (con i parenti) presso il medesimo Stato;
non essendo oltretutto allegato in ricorso alcun eventuale residuo collegamento della ricorrente con lo Stato italiano - al di là della formale iscrizione anagrafica presso un Comune italiano venuta meno solo nel 2018, elemento tuttavia valutabile in termini generali solo come mero indice sintomatico della sussistenza della residenza in Italia, nella specie chiaramente contraddetto dalle sopra menzionate dirimenti circostanze fattuali indicative della sussistenza della residenza all'estero, pacifiche tra le parti;
né riveste alcuna rilevanza ai fini ora in considerazione il messaggio citato dalla ricorrente, CP_1 limitandosi ad individuare dal punto di vista operativo l'arco temporale oltre il quale (in via amministrativa) deve in ogni caso essere sospesa la prestazione nelle ipotesi di soggiorno all'estero, evidentemente per ritenuto (presunto) venir meno della residenza in Italia, risultando al contrario del tutto inconferente ai fini dell'accertamento giudiziale in ordine al requisito in esame.
5.4In conclusione, sulla scorta di quanto sinora ritenuto e osservato, ritiene il Giudice che il requisito della residenza in Italia sussista solo sino al 11.12.2017.
Pag. 3 di 4 6.Ne discende che non spettano senz'altro alla ricorrente le mensilità da gennaio 2018 al giugno 2018, con conseguente reiezione della relativa domanda attorea sul punto.
7.Con riferimento alla mensilità di dicembre 2017, ritiene il Giudice che meriti adesione la prospettazione attorea della debenza della prestazione, stante la pacifica sussistenza del requisito della residenza in Italia della parte attrice sino al 11.12.2017 ed altresì avuto riguardo al principio dell'indivisibilità della prestazione.
8.Infine, la ricorrente ha altresì diritto al pagamento della tredicesima mensilità 2017, trattandosi di rateo espressamente riconosciuto dall'art. 13 della L. 118/1971 (ed in assenza di documentazione attestante l'avvenuto pagamento).
9.In conclusione, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle mensilità da marzo 2017 a novembre 2017 della prestazione richiesta;
condanna l' a corrispondere alla ricorrente la mensilità di dicembre 2017 e la CP_1 tredicesima mensilità 2017, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta la domanda attorea con riferimento alle mensilità di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017 e da gennaio 2018 a giugno 2018.
10.Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della fondatezza della pretesa attorea per un numero di mensilità e in misura sostanzialmente corrispondente al numero delle restanti mensilità al contrario non dovute perché già pagate anteriormente all'instaurazione del giudizio o non spettanti per insussistenza della residenza in Italia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al percepimento delle mensilità da marzo 2017 a novembre 2017 della prestazione dell'assegno mensile di assistenza domandata;
2.condanna l' a corrispondere alla ricorrente la mensilità di dicembre 2017 e la CP_1 tredicesima mensilità 2017 della prestazione dell'assegno mensile di assistenza domandata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3.rigetta per il resto il ricorso;
4.compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Varese, 19.12.2025 Il Giudice
RI CA
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