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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1177 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene UP Presidente rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Parte_1 P.IVA_1
TE e dell'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO ( ) C.F._1
VIA STATALE, 5/R 23807 MERATE, con elezione di domicilio in MERATE, VIA
STATALE 5/R 23807, presso e nello studio dell'avv. NOTARO TE
- appellante - CONTRO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PICCINELLI FABIO, con elezione di domicilio in VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 19 - 46100 MANTOVA presso e nello studio dell'avv. PICCINELLI FABIO
- appellato - CONCLUSIONI: PER ELETECNO: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 667/2024 emessa dal Tribunale di Lecco, così decidere: In via principale e nel merito: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 151/2022 - r.g.n. 118/2022, emesso dal Tribunale di Lecco – Giudice Dott.ssa Marta Paganini – in data 25.2.2022-1.3.2022 in quanto le fatture emesse da o si riferiscono a opere mai eseguite o rispetto Controparte_1 alle quali non è mai stata fornita prova o comunque fondate su fogli prestazione alterati. In via istruttoria: A] prova per testi e interrogatorio formale (a prova diretta) Si ripropongono le istanze istruttorie (prova diretta) articolate nella mem. 183-2 c.p.c. di parte attrice (si riprenderà di seguito la numerazione utilizzata in tale atto), alle quali non si rinuncia. Si chiede ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o non vero che nel mese di febbraio 2020 i tecnici dell'ufficio contabilità di incontravano i Parte_1 referenti della società analizzando i fogli prestazione di cui ai Controparte_1 documenti da 26 a 89 di nonché 3 e 6 di che mi si Controparte_1 Pt_1 rammostrano;
Si indica come persona tenuta a rendere interrogatorio formale il lrpt della il sig. si indicano quali testi i sigg.ri Controparte_1 Controparte_2
c/o , c/o Tes_1 Parte_1 Testimone_2 Controparte_1
c/o 2. Vero o non vero che nell'occasione Testimone_3 Controparte_1 dell'incontro del febbraio 2020 i referenti di chiedevano spiegazioni in Pt_1 merito al fatto che i fogli prestazione (di cui ai documenti da 26 a 89 di
[...] nonché 3 e 6 di che mi si rammostrano) trasmessi dall'ufficio CP_3 Pt_1 tecnico di a quello di non fossero stati Controparte_1 Parte_1 compilati nei loro campi “data”, “tecnico”, “viaggio andata”, “viaggio ritorno”,
“lavoro mattina”, “lavoro pomeriggio”, “descrizione lavori” ovvero che gli stessi fossero stati completati in epoca successiva all'esecuzione del/la singolo/la intervento/opera presso le filiali della committenza;
Si indica come persona tenuta a rendere interrogatorio formale il lrpt della il sig. Controparte_1 CP_2
si indicano quali testi i sigg.ri c/o ,
[...] Tes_1 Parte_1 Tes_2
c/o c/o 6.
[...] Controparte_1 Testimone_3 Controparte_1
Vero o non vero che trasmettevo i singoli fogli prestazione stampati su carta intestata di (di cui ai documenti da 26 a 89 di nonché Parte_1 Controparte_3
3 e 6 di che mi si rammostrano) alla sub-committente e alla Pt_1 Parte_1 committente Banco BPM Spa;
Si indica come persona tenuta a rendere interrogatorio formale il lrpt della il sig. si Controparte_1 Controparte_2 indicano quali testi i sigg.ri c/o Testimone_2 Controparte_1 Tes_3
c/o c/o B]
[...] Controparte_1 Testimone_4 Controparte_1 prova per testi e interrogatorio formale (a prova contraria). Per il caso in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria nel presente grado o in sede di gravame con ammissione dei capitoli di prova testimoniale di cui alla mem. 183-2 c.p.c. di parte opposta, si reiterano le richieste istruttorie avanzate, a prova contraria, con la mem. 183-3 c.p.c. (in particolare pp. 2-34) di parte attrice, che non vengono rinunciate. In ogni caso: con il favore delle spese del doppio grado In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie ad oggi non accolte” PER : “In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare Controparte_1 inammissibile ex art. 342 cpc e manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc l'atto di appello e, per l'effetto, respingerlo con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, anche a mente dell'art. 96 cpc;
nel merito: respingere siccome infondato l'appello promosso da contro la sentenza n. 667/2024 del Parte_1
Tribunale di Lecco e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, nonché accertare e dichiarare ex art. 96 cpc temeraria l'iniziativa processuale assunta, con ogni conseguente statuizione del caso;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita riterrà di ammettere le prove per testi richieste da controparte, si insta fin da ora per l'abilitazione a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta sui capitoli di prova testimoniale raccolti nella memoria n. 2 ex art. 183 co III n.2 cpc dimessa nel corso del giudizio di primo grado” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(quale subappaltatrice), otteneva decreto ingiuntivo n. Controparte_1
151/2022 per € 78.155,35 (per fatture impagate da marzo a giugno 20201) nei confronti di (quale subcommittente), in relazione a contratto di Parte_1 subappalto n. P098/2019 relativo a manutenzioni di impianti effettuati nell'interesse di clienti della subcommittente.
proponeva opposizione, eccependo, per quanto qui rileva, il mancato Pt_1 rispetto della procedura contrattualmente prevista per l'approvazione delle fatture e comunque l'alterazione dei moduli che avrebbero dovuto comprovare i lavori svolti che quindi non erano verificabili.
Contro
(nel seguito, anche si costituiva e replicava che i lavori Controparte_1 erano stati eseguiti e la documentazione era regolare.
Con sentenza n. 667/24 il giudice riteneva le prestazioni provate dai rapporti firmati dai committenti, dai preventivi intercorsi tra le parti, dalle foto degli interventi e dalle testimonianze assunte (testi nonché dal fatto che mai il Tes_4 Tes_5 committente principale avesse messo in dubbio la realizzazione della prestazione e che le prestazioni fossero state effettivamente effettuate. Giudicava inoltre generiche le contestazioni di in ordine alla irregolare Pt_1 compilazione dei rapporti di intervento (di cui ai Fogli Prestazioni), posto che comunque tali irregolarità erano irrilevanti e non escludevano la maturazione del corrispettivo dovuto in assenza da parte di di specifica allegazione di come e Pt_1 in che misura l'irregolarità si riflettesse sulla determinazione del corrispettivo. Pertanto, il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo (per
€78.155,35 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al pagamento). Condannava inoltre l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €12.000 oltre accessori.
Avverso la citata pronuncia del Tribunale di Lecco, proponeva appello , Pt_1 affidando l'impugnazione a un unico motivo di doglianza, consistente nella violazione dell'art. 2697 c.c. e del correlato principio di vicinanza della prova, mentre parte appellata eccepiva l'inammissibilità appello ex art. 342 c.p.c. nonché la 1
- fatt.n.190 del 16.03.2020 di €.976,00 (doc.n.3)
- fatt.n.191 del 16.03.2020 di €.2.623,00 (doc.n.4)
- fatt. n.192 del 17.03.2020 di €.3.556,30 (doc.n.5)
- fatt. n.195 del 30.03.2020 di €.82,96 (doc.n.6)
- fatt. n.196 del 31.03.2020 di €.1.586,00 (doc.n.7)
- fatt. n.241 del 24.04.2020 di €.4.436,55 (doc.n.8)
- fatt. n.242 del 24.04.2020 di €.4.000,84 (doc.n.9)
- fatt. n.310 del 30.05.2020 di €.6.686,64 (doc.n.10)
- fatt. n.326 del 16.06.2020 di €.54.207,66 (doc.n.11) maturando, pertanto, un credito complessivo di €.78.155,35. manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata oltre alla condanna di per responsabilità aggravata (ex Pt_1 art. 96 c.p.c.). Sulle conclusioni delle parti, le quali si riportavano ai propri scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4/12/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello variamente formulate da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Al pari deve poi essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta sempre da parte appellata. Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Esaminando quindi il motivo di appello, l'appellante si duole, in sostanza, del fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato non contestata l'esecuzione dei Contro lavori e, in ogni caso, provato il credito portato dalle fatture allegate dalla Sul punto l'appellante allega di aver invece eccepito con l'opposizione l'inadempimento dell'appellata in relazione alle modalità di fatturazione2 che non consentirebbero di verificare l'esecuzione delle prestazioni e la loro quantificazione economica. In particolare, nel corso dell'atto di opposizione la subcommittente rilevava come, in ragione della condotta di controparte, non è mai stata (e non lo è neppur Pt_1 oggi) messa nella condizione di poter verificare se le opere menzionate nelle fatture della controparte siano effettivamente state svolte dalla impresa opposta” (pag. 6 opposizione). Ritiene la Corte che la contestazione di inadempimento formulata da parte appellante determini l'onere della creditrice opposta di provare il proprio adempimento e la concreta effettuazione delle prestazioni oggetto di contratto. In via generale, infatti, si osserva che, secondo gli orientamenti del supremo collegio
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. Civ. Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533) .
Tanto premesso, dovendosi, come detto, valutare l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore dell'adempimento alla propria prestazione, osserva la Corte che le fatture fino al doc. 7 di cui al fascicolo monitorio (e, dunque, fatt. nn. 190, 191, 192, 195 e 196) risultano tutte munite del “benestare alla fatturazione” da parte di , né è contestato che questa autorizzazione vi sia stata;
sicché, a Pt_1 fronte del comportamento tenuto dal debitore, deve ritenersi provata la regolare esecuzione della prestazione, come considerato anche dal Tribunale, con conseguente obbligo della di procedere al pagamento in favore dell'appellata delle Pt_1 somme portate da tali documenti.
Per quanto riguarda invece le prestazioni relative alle fatture (nn. 2413, 2424 3105), non munite di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del contratto, CP_1 3 INTERVENTO PRESSO PV VIA NUOVA LL - (03-05-2019) - FORNITURA E POSA DI ASTE CP_5 METRICHE E TAPPI DA 2"INTERVENTO PRESSO - (4-12-2019) - SOSTITUZIONE CP_6C GUARNIZIONE TELAIO Controparte_8Cont INTERVENTO PRESSO PV NORD - (12-07-2019) - EDILE A CP_10 CP_11 CP_12
[...]
INTERVENTO PRESSO - (03-02-2020) - Controparte_13 Controparte_14
INTERVENTO PRESSO (13-02-2020) - Controparte_15 Controparte_16
INTERVENTO PRESSO PVF (12-2-2020) - SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA Controparte_15
INTERVENTO PRESSO - (04-02-2020) - E POSA CP_17 CP_18 CP_19
[...]
INTERVENTO PRESSO PVF (04-02-2020) FORNITURA E POSA TAPPI DA 3" E DA 2" CP_20
INTERVENTO PRESSO PVF - (04-02-2020) - PDU Controparte_21 Controparte_22
INTERVENTO PRESSO PVF - (29-01-2020) - Controparte_23 Controparte_24
INTERVENTO PRESSO PVF - (04-02-2020) - PDU Controparte_25 Controparte_22
INTERVENTO PRESSO PVF - (24-01-2020) - CP_26 Controparte_27
INTERVENTO PRESSO PVF - (21-02-2020) - SOSTITUZIONE 8 Controparte_28 CP_29 5 PRESSO PV RD IL RIPARAZIONELINEA IDRICA CON RELATIVO RUBINETTO CP_30 LT DACAMIONIN DATA 05-07/11/2019 N. costituendosi in primo grado ha prodotto “preventivi delle operazioni e dei servizi richiesti da , nonché i “rapporti di intervento controfirmati Parte_1 dai committenti principali nonché dagli operai e le foto degli interventi effettuati”; tale documentazione non è stata specificamente contestata da . Dunque, dal Pt_1 complessivo raffronto di tale documentazione, le prestazioni indicate nei rapporti risultano effettivamente ricomprese tra quanto oggetto dei preventivi allegati, mentre Contro la natura degli interventi svolti dai dipendenti della per come rappresentata dalla documentazione fotografica, risulta coerente con le indicazioni di orario e durata di intervento indicate nei Fogli Prestazioni. Pertanto, alla luce dell'intero quadro probatorio, questa Corte ritiene che anche in riferimento al credito di cui alle citate fatt. nn. 241, 242 e 310 risulti essere stata raggiunta la prova del credito dell'appellata, con conseguente obbligo di pagamento da parte della . Pt_1
Per quanto riguarda la fatt. 3266 ha prodotto i “rapporti di intervento CP_1 controfirmati dai vari responsabili delle filiali di BPM” (docc. da 26 a 89) che sono stati oggetto di prova testimoniale in quanto ne contesta la attendibilità. Pt_1
Più nello specifico, l'appellante afferma che in molti casi tali rapporti non fossero debitamente compilati al termine dell'intervento, bensì firmati “in bianco” dai committenti principali e riempiti soltanto in un secondo momento (talvolta, da Contro soggetto diverso rispetto al tecnico della che aveva effettuato l'intervento ivi descritto), senza possibilità dunque di controllo da parte della della Pt_1 correttezza ed effettività del contenuto degli stessi e dunque della prestazione eseguita. Sul punto ritiene la Corte che non abbia fornito la prova della esecuzione CP_1 delle prestazioni oggetto della fattura azionata. Infatti, i rapporti di intervento in atti sono contestati e le prove orali hanno dimostrato la non attendibilità di tali rapporti. Contro In particolare, la sig.ra all'epoca ex dipendente della dopo Testimone_3 essere stata addetta per 25 anni (sino al dicembre 2022) presso il call center della società subappaltatrice, riferiva che “Molto spesso i rapportini dei lavori arrivavano in ditta incompleti cosicché venivano completati successivamente” e ciò anche con riguardo al numero di ore lavorate e al tipo di intervento.
INTERVENTO EST ASSISTENZA N. 1 MANUTENTORE DAL 02/07 AL 05/07/2019 CP_31 Con
INTERVENTO N. 1 CON SOSTITUZIONE MOLLE E Controparte_32 Controparte_34
INTERVENTO VIA NUOVA LL EL IL N. 1 SISTEMAZIONE N. 10 10/06 - 15/07 2019 CP_22
INTERVENTO N. 1 Controparte_35
RIPARAZIONE PERDITE LINEE N. 1 4/02 10/02/2020 Controparte_23 CP_36
11/02 /2020 N. 1 Controparte_37
N. 1 11/02 10/03/2020 Controparte_38
SOSTITUZIONE N. 8 GUARNIZIONI PDU N. 1 27/01/2020 CP_37 6 INTERVENTI PER VS. - SCHEDE DI MANUTENZIONE CP_39 CP_40 Controparte_41 2019 - PER LE MANUTENZIONI DOM ANNO 2019 - PRIMO ACCESSO - PER LE CP_42 MANUTENZIONI 2020 TICKET PER CHIAMATE DEL MESE DI GENNAIO Controparte_43 MAGGIO 2019 EXTRA INTERVENTI ESEGUITI PRESSO EX FILIALE DI Controparte_44 VIADANA Una volta che le venivano mostrati i vari Fogli Prestazioni, la teste riconosceva in molti casi la propria grafia, essendo stata lei stessa a riempire e completare in più punti i rapporti. La teste dipendente di ha riferito che “nell'occasione dell'incontro Tes_6 Pt_1 del febbraio 2020 i tecnici di riferivano di aver modificato i Controparte_1 fogli prestazione stampati su carta intestata di (di cui ai documenti Parte_1 da 26 a 89 di nonché 3 e 6 di che mi si Controparte_3 Pt_1 rammostrano) modificando i campi “data”, “tecnico”, “viaggio andata”, “viaggio ritorno”, “lavoro mattina”, “lavoro pomeriggio”, “descrizione lavori” ovvero Cont compilandoli in epoca successiva” Ricevevamo dalla tramite mails i fogli compilati ma abbiamo riscontrato differenze tra quelli ricevuti e quelli acquisiti a campione dai committenti in base ad un nostro controllo. Nei campioni ricevuti da
Banco BPM vi erano in tutti differenze: nella maggior parte dei fogli ricevuti da BPM non vi era il nome del tecnico e gli orari. Insomma, vi era solo la firma del committente. In occasione dell'incontro i tecnici di Controparte_1 ammettevano che la compilazione dei fogli avveniva sempre in un momento successivo, cioè facevano firmare al cliente in bianco, cioè senza il nome del tecnico e senza l'indicazione dell'orario di inizio e fine lavori”. Il teste dipendente di che eseguiva alcuni controlli sui report, ha Tes_5 CP_1 dichiarato in generale che erano i tecnici in loco a compilare il foglio e non lui. In ogni caso, lo stesso nulla riferiva in ordine alla indicazione del quantitativo di ore impiegate dagli operai per eseguire la prestazione, anche in quanto non oggetto di capitolo di prova. Le medesime considerazioni valgono poi anche in relazione al teste il quale Tes_4 parimenti nulla riferiva in ordine alla indicazione del quantitativo di ore impiegate dagli operai. In ogni caso, lo stesso faceva riferimento, nella propria deposizione, non ai Fogli Prestazioni, bensì ai “fogli presenze”, che dichiarava di compilare nei cantieri in cui ha lavorato, subito dopo la fine della manutenzione. In ordine poi ai rapporti di intervento di cui alla documentazione allegata dalla , il teste dichiarava Pt_1 quanto segue: “riguardo al doc. 3 non riconosco la mia calligrafia ed escludo che io abbia lavorato a quel cantiere perché sono io a compilare i fogli: dunque se ne devono essere occupati dei colleghi o eventualmente anche ditte diverse. ADR leggo sul foglio 162383 il nome del tecnico ” ma non c'era tra i dipendenti di Tes_7 [...] nessuno con tale nome ed io li conoscevo tutti. Riguardo al documento 6 CP_1 riconosco calligrafia e mia sottoscrizione sino alla pagina 74. Dalla 75 in poi non saprei dire chi ha compilato il foglio”. Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, pertanto, può evincersi che, i rapporti di intervento relativi alla fattura azionata fossero non attendibili e, a fronte della contestazione della appellante la prova della esecuzione della prestazione oggetto della fattura è rimasta non assolta.
In questo senso, deve pertanto ritenersi fondato il motivo di appello proposto dalla
, laddove la stessa si duole della erronea valutazione da parte del primo Pt_1
Giudice degli esiti delle prove testimoniali assunte. Contro Difatti, in riferimento alla fatt. 326, allegava soltanto - al di là dei capitolati tecnici BPM di cui ai docc. 24 e 25 OGS, ai quali non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria del credito e/o dell'adempimento della prestazione svolta - i vari rapporti di servizio degli interventi, che tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non possono dirsi elementi di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva realizzazione da parte della subappaltatrice dell'attività ivi descritta, nonché la stessa fatt. n. 326, la quale tuttavia a sua volta neppure descrive, se non in modo del tutto vago (a differenza delle fatt. nn. 190, 191, 192, 195, 196, 241, 242 e 310) le prestazioni effettuate dalla OGS. Pertanto, alla luce dell'istruttoria esperita in primo grado, nonché stanti le Contro considerazioni esposte in precedenza, deve concludersi nel senso che la non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente e, cioè, che non abbia provato di aver eseguito la prestazione in conformità a quanto fatturato atteso che, non solo la fatt. n. 326 non risulta autorizzata dalla , come invece previsto ai Pt_1 sensi del contratto intercorrente tra le parti, ma, fatto ancor più grave, è emerso che i rapporti di servizio collegati alla fattura non risultavano correttamente compilati e quindi fedeli rispetto alla prestazione asseritamente svolta. In definitiva, dunque, l'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna appellante risulta fondata con riferimento alla sola fatt. n. 326. Ne consegue la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 151/23 del Tribunale di Lecco e, in riforma dell'impugnata sent. n. 667/24, la condanna della al pagamento, in Pt_1 Contro favore della della minor somma di € 23.948,29, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
* * * La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede infine soccombente;
pertanto, l'odierna appellante è Pt_1 tenuta al pagamento delle spese di lite determinate come in dispositivo, tanto per il primo grado quanto per il presente giudizio di appello, nel limite del decisum, delle questione trattate, dell'attività in concreto svolta dalle parti (dunque, senza tener conto del compenso per fase di “istruttoria/trattazione” in riferimento al presente grado di appello, in quanto nessuna attività è stata svolta sul punto dai difensori) e delle tariffe professionali vigenti (DM n. 55/14 come da ultimo modificato con DM n. 147/22). Dall'accoglimento (parziale) dell'appello, deriva poi il rigetto dell'istanza proposta Contro dalla di condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 667/24 Pt_1 del Tribunale di Lecco: revoca il Decreto Ingiuntivo n. 151/22 del Tribunale di Lecco;
condanna la al pagamento in favore della a titolo di Pt_1 Controparte_1 corrispettivo non soluto, della somma di € 23.948,29, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna la al pagamento in favore della delle spese Pt_1 Controparte_1 di lite del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 5.070, oltre spese generali al 15% nonché CPA e IVA, se dovuta, come per legge, e per il grado di appello in € 3.960, oltre spese generali al 15% nonché CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso in Milano, 10/12/2025 Provvedimento redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
Il Presidente estensore
Irene UP 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “9. Fatturazione: all'attivazione della fatturazione elettronica, il Subappaltatore dovrà produrre consuntivi con frequenza settimanale allegando la documentazione (fogli prestazione /rapporti di lavoro) comprovante l'avvenuta esecuzione delle attività. Il riepilogo dovrà tassativamente pervenire entro la metà della settimana successiva con in allegato modello Durc aggiornato. In caso di trasmissione in data seguente il benestare alla fatturazione ed il relativo pagamento slitterà di 30 (trenta) giorni. Il Subappaltatore potrà emettere fattura solo a seguito del ricevimento del benestare da parte dell'Ufficio Acquisti del Subappaltante.
La fattura dovrà essere emessa ai fini iva come riportato sul benestare sopra menzionato (nel benestare verrà indicato se la fatturazione dovrà essere esente iva ai sensi dell'articolo 17 con dpr 633/72 o con l'applicazione della percentuale iva come da regime)”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene UP Presidente rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Parte_1 P.IVA_1
TE e dell'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO ( ) C.F._1
VIA STATALE, 5/R 23807 MERATE, con elezione di domicilio in MERATE, VIA
STATALE 5/R 23807, presso e nello studio dell'avv. NOTARO TE
- appellante - CONTRO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PICCINELLI FABIO, con elezione di domicilio in VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 19 - 46100 MANTOVA presso e nello studio dell'avv. PICCINELLI FABIO
- appellato - CONCLUSIONI: PER ELETECNO: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 667/2024 emessa dal Tribunale di Lecco, così decidere: In via principale e nel merito: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 151/2022 - r.g.n. 118/2022, emesso dal Tribunale di Lecco – Giudice Dott.ssa Marta Paganini – in data 25.2.2022-1.3.2022 in quanto le fatture emesse da o si riferiscono a opere mai eseguite o rispetto Controparte_1 alle quali non è mai stata fornita prova o comunque fondate su fogli prestazione alterati. In via istruttoria: A] prova per testi e interrogatorio formale (a prova diretta) Si ripropongono le istanze istruttorie (prova diretta) articolate nella mem. 183-2 c.p.c. di parte attrice (si riprenderà di seguito la numerazione utilizzata in tale atto), alle quali non si rinuncia. Si chiede ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o non vero che nel mese di febbraio 2020 i tecnici dell'ufficio contabilità di incontravano i Parte_1 referenti della società analizzando i fogli prestazione di cui ai Controparte_1 documenti da 26 a 89 di nonché 3 e 6 di che mi si Controparte_1 Pt_1 rammostrano;
Si indica come persona tenuta a rendere interrogatorio formale il lrpt della il sig. si indicano quali testi i sigg.ri Controparte_1 Controparte_2
c/o , c/o Tes_1 Parte_1 Testimone_2 Controparte_1
c/o 2. Vero o non vero che nell'occasione Testimone_3 Controparte_1 dell'incontro del febbraio 2020 i referenti di chiedevano spiegazioni in Pt_1 merito al fatto che i fogli prestazione (di cui ai documenti da 26 a 89 di
[...] nonché 3 e 6 di che mi si rammostrano) trasmessi dall'ufficio CP_3 Pt_1 tecnico di a quello di non fossero stati Controparte_1 Parte_1 compilati nei loro campi “data”, “tecnico”, “viaggio andata”, “viaggio ritorno”,
“lavoro mattina”, “lavoro pomeriggio”, “descrizione lavori” ovvero che gli stessi fossero stati completati in epoca successiva all'esecuzione del/la singolo/la intervento/opera presso le filiali della committenza;
Si indica come persona tenuta a rendere interrogatorio formale il lrpt della il sig. Controparte_1 CP_2
si indicano quali testi i sigg.ri c/o ,
[...] Tes_1 Parte_1 Tes_2
c/o c/o 6.
[...] Controparte_1 Testimone_3 Controparte_1
Vero o non vero che trasmettevo i singoli fogli prestazione stampati su carta intestata di (di cui ai documenti da 26 a 89 di nonché Parte_1 Controparte_3
3 e 6 di che mi si rammostrano) alla sub-committente e alla Pt_1 Parte_1 committente Banco BPM Spa;
Si indica come persona tenuta a rendere interrogatorio formale il lrpt della il sig. si Controparte_1 Controparte_2 indicano quali testi i sigg.ri c/o Testimone_2 Controparte_1 Tes_3
c/o c/o B]
[...] Controparte_1 Testimone_4 Controparte_1 prova per testi e interrogatorio formale (a prova contraria). Per il caso in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria nel presente grado o in sede di gravame con ammissione dei capitoli di prova testimoniale di cui alla mem. 183-2 c.p.c. di parte opposta, si reiterano le richieste istruttorie avanzate, a prova contraria, con la mem. 183-3 c.p.c. (in particolare pp. 2-34) di parte attrice, che non vengono rinunciate. In ogni caso: con il favore delle spese del doppio grado In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie ad oggi non accolte” PER : “In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare Controparte_1 inammissibile ex art. 342 cpc e manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc l'atto di appello e, per l'effetto, respingerlo con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, anche a mente dell'art. 96 cpc;
nel merito: respingere siccome infondato l'appello promosso da contro la sentenza n. 667/2024 del Parte_1
Tribunale di Lecco e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, nonché accertare e dichiarare ex art. 96 cpc temeraria l'iniziativa processuale assunta, con ogni conseguente statuizione del caso;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte adita riterrà di ammettere le prove per testi richieste da controparte, si insta fin da ora per l'abilitazione a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta sui capitoli di prova testimoniale raccolti nella memoria n. 2 ex art. 183 co III n.2 cpc dimessa nel corso del giudizio di primo grado” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(quale subappaltatrice), otteneva decreto ingiuntivo n. Controparte_1
151/2022 per € 78.155,35 (per fatture impagate da marzo a giugno 20201) nei confronti di (quale subcommittente), in relazione a contratto di Parte_1 subappalto n. P098/2019 relativo a manutenzioni di impianti effettuati nell'interesse di clienti della subcommittente.
proponeva opposizione, eccependo, per quanto qui rileva, il mancato Pt_1 rispetto della procedura contrattualmente prevista per l'approvazione delle fatture e comunque l'alterazione dei moduli che avrebbero dovuto comprovare i lavori svolti che quindi non erano verificabili.
Contro
(nel seguito, anche si costituiva e replicava che i lavori Controparte_1 erano stati eseguiti e la documentazione era regolare.
Con sentenza n. 667/24 il giudice riteneva le prestazioni provate dai rapporti firmati dai committenti, dai preventivi intercorsi tra le parti, dalle foto degli interventi e dalle testimonianze assunte (testi nonché dal fatto che mai il Tes_4 Tes_5 committente principale avesse messo in dubbio la realizzazione della prestazione e che le prestazioni fossero state effettivamente effettuate. Giudicava inoltre generiche le contestazioni di in ordine alla irregolare Pt_1 compilazione dei rapporti di intervento (di cui ai Fogli Prestazioni), posto che comunque tali irregolarità erano irrilevanti e non escludevano la maturazione del corrispettivo dovuto in assenza da parte di di specifica allegazione di come e Pt_1 in che misura l'irregolarità si riflettesse sulla determinazione del corrispettivo. Pertanto, il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo (per
€78.155,35 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al pagamento). Condannava inoltre l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €12.000 oltre accessori.
Avverso la citata pronuncia del Tribunale di Lecco, proponeva appello , Pt_1 affidando l'impugnazione a un unico motivo di doglianza, consistente nella violazione dell'art. 2697 c.c. e del correlato principio di vicinanza della prova, mentre parte appellata eccepiva l'inammissibilità appello ex art. 342 c.p.c. nonché la 1
- fatt.n.190 del 16.03.2020 di €.976,00 (doc.n.3)
- fatt.n.191 del 16.03.2020 di €.2.623,00 (doc.n.4)
- fatt. n.192 del 17.03.2020 di €.3.556,30 (doc.n.5)
- fatt. n.195 del 30.03.2020 di €.82,96 (doc.n.6)
- fatt. n.196 del 31.03.2020 di €.1.586,00 (doc.n.7)
- fatt. n.241 del 24.04.2020 di €.4.436,55 (doc.n.8)
- fatt. n.242 del 24.04.2020 di €.4.000,84 (doc.n.9)
- fatt. n.310 del 30.05.2020 di €.6.686,64 (doc.n.10)
- fatt. n.326 del 16.06.2020 di €.54.207,66 (doc.n.11) maturando, pertanto, un credito complessivo di €.78.155,35. manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata oltre alla condanna di per responsabilità aggravata (ex Pt_1 art. 96 c.p.c.). Sulle conclusioni delle parti, le quali si riportavano ai propri scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4/12/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello variamente formulate da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Al pari deve poi essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta sempre da parte appellata. Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Esaminando quindi il motivo di appello, l'appellante si duole, in sostanza, del fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato non contestata l'esecuzione dei Contro lavori e, in ogni caso, provato il credito portato dalle fatture allegate dalla Sul punto l'appellante allega di aver invece eccepito con l'opposizione l'inadempimento dell'appellata in relazione alle modalità di fatturazione2 che non consentirebbero di verificare l'esecuzione delle prestazioni e la loro quantificazione economica. In particolare, nel corso dell'atto di opposizione la subcommittente rilevava come, in ragione della condotta di controparte, non è mai stata (e non lo è neppur Pt_1 oggi) messa nella condizione di poter verificare se le opere menzionate nelle fatture della controparte siano effettivamente state svolte dalla impresa opposta” (pag. 6 opposizione). Ritiene la Corte che la contestazione di inadempimento formulata da parte appellante determini l'onere della creditrice opposta di provare il proprio adempimento e la concreta effettuazione delle prestazioni oggetto di contratto. In via generale, infatti, si osserva che, secondo gli orientamenti del supremo collegio
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. Civ. Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533) .
Tanto premesso, dovendosi, come detto, valutare l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore dell'adempimento alla propria prestazione, osserva la Corte che le fatture fino al doc. 7 di cui al fascicolo monitorio (e, dunque, fatt. nn. 190, 191, 192, 195 e 196) risultano tutte munite del “benestare alla fatturazione” da parte di , né è contestato che questa autorizzazione vi sia stata;
sicché, a Pt_1 fronte del comportamento tenuto dal debitore, deve ritenersi provata la regolare esecuzione della prestazione, come considerato anche dal Tribunale, con conseguente obbligo della di procedere al pagamento in favore dell'appellata delle Pt_1 somme portate da tali documenti.
Per quanto riguarda invece le prestazioni relative alle fatture (nn. 2413, 2424 3105), non munite di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del contratto, CP_1 3 INTERVENTO PRESSO PV VIA NUOVA LL - (03-05-2019) - FORNITURA E POSA DI ASTE CP_5 METRICHE E TAPPI DA 2"INTERVENTO PRESSO - (4-12-2019) - SOSTITUZIONE CP_6C GUARNIZIONE TELAIO Controparte_8Cont INTERVENTO PRESSO PV NORD - (12-07-2019) - EDILE A CP_10 CP_11 CP_12
[...]
INTERVENTO PRESSO - (03-02-2020) - Controparte_13 Controparte_14
INTERVENTO PRESSO (13-02-2020) - Controparte_15 Controparte_16
INTERVENTO PRESSO PVF (12-2-2020) - SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA Controparte_15
INTERVENTO PRESSO - (04-02-2020) - E POSA CP_17 CP_18 CP_19
[...]
INTERVENTO PRESSO PVF (04-02-2020) FORNITURA E POSA TAPPI DA 3" E DA 2" CP_20
INTERVENTO PRESSO PVF - (04-02-2020) - PDU Controparte_21 Controparte_22
INTERVENTO PRESSO PVF - (29-01-2020) - Controparte_23 Controparte_24
INTERVENTO PRESSO PVF - (04-02-2020) - PDU Controparte_25 Controparte_22
INTERVENTO PRESSO PVF - (24-01-2020) - CP_26 Controparte_27
INTERVENTO PRESSO PVF - (21-02-2020) - SOSTITUZIONE 8 Controparte_28 CP_29 5 PRESSO PV RD IL RIPARAZIONELINEA IDRICA CON RELATIVO RUBINETTO CP_30 LT DACAMIONIN DATA 05-07/11/2019 N. costituendosi in primo grado ha prodotto “preventivi delle operazioni e dei servizi richiesti da , nonché i “rapporti di intervento controfirmati Parte_1 dai committenti principali nonché dagli operai e le foto degli interventi effettuati”; tale documentazione non è stata specificamente contestata da . Dunque, dal Pt_1 complessivo raffronto di tale documentazione, le prestazioni indicate nei rapporti risultano effettivamente ricomprese tra quanto oggetto dei preventivi allegati, mentre Contro la natura degli interventi svolti dai dipendenti della per come rappresentata dalla documentazione fotografica, risulta coerente con le indicazioni di orario e durata di intervento indicate nei Fogli Prestazioni. Pertanto, alla luce dell'intero quadro probatorio, questa Corte ritiene che anche in riferimento al credito di cui alle citate fatt. nn. 241, 242 e 310 risulti essere stata raggiunta la prova del credito dell'appellata, con conseguente obbligo di pagamento da parte della . Pt_1
Per quanto riguarda la fatt. 3266 ha prodotto i “rapporti di intervento CP_1 controfirmati dai vari responsabili delle filiali di BPM” (docc. da 26 a 89) che sono stati oggetto di prova testimoniale in quanto ne contesta la attendibilità. Pt_1
Più nello specifico, l'appellante afferma che in molti casi tali rapporti non fossero debitamente compilati al termine dell'intervento, bensì firmati “in bianco” dai committenti principali e riempiti soltanto in un secondo momento (talvolta, da Contro soggetto diverso rispetto al tecnico della che aveva effettuato l'intervento ivi descritto), senza possibilità dunque di controllo da parte della della Pt_1 correttezza ed effettività del contenuto degli stessi e dunque della prestazione eseguita. Sul punto ritiene la Corte che non abbia fornito la prova della esecuzione CP_1 delle prestazioni oggetto della fattura azionata. Infatti, i rapporti di intervento in atti sono contestati e le prove orali hanno dimostrato la non attendibilità di tali rapporti. Contro In particolare, la sig.ra all'epoca ex dipendente della dopo Testimone_3 essere stata addetta per 25 anni (sino al dicembre 2022) presso il call center della società subappaltatrice, riferiva che “Molto spesso i rapportini dei lavori arrivavano in ditta incompleti cosicché venivano completati successivamente” e ciò anche con riguardo al numero di ore lavorate e al tipo di intervento.
INTERVENTO EST ASSISTENZA N. 1 MANUTENTORE DAL 02/07 AL 05/07/2019 CP_31 Con
INTERVENTO N. 1 CON SOSTITUZIONE MOLLE E Controparte_32 Controparte_34
INTERVENTO VIA NUOVA LL EL IL N. 1 SISTEMAZIONE N. 10 10/06 - 15/07 2019 CP_22
INTERVENTO N. 1 Controparte_35
RIPARAZIONE PERDITE LINEE N. 1 4/02 10/02/2020 Controparte_23 CP_36
11/02 /2020 N. 1 Controparte_37
N. 1 11/02 10/03/2020 Controparte_38
SOSTITUZIONE N. 8 GUARNIZIONI PDU N. 1 27/01/2020 CP_37 6 INTERVENTI PER VS. - SCHEDE DI MANUTENZIONE CP_39 CP_40 Controparte_41 2019 - PER LE MANUTENZIONI DOM ANNO 2019 - PRIMO ACCESSO - PER LE CP_42 MANUTENZIONI 2020 TICKET PER CHIAMATE DEL MESE DI GENNAIO Controparte_43 MAGGIO 2019 EXTRA INTERVENTI ESEGUITI PRESSO EX FILIALE DI Controparte_44 VIADANA Una volta che le venivano mostrati i vari Fogli Prestazioni, la teste riconosceva in molti casi la propria grafia, essendo stata lei stessa a riempire e completare in più punti i rapporti. La teste dipendente di ha riferito che “nell'occasione dell'incontro Tes_6 Pt_1 del febbraio 2020 i tecnici di riferivano di aver modificato i Controparte_1 fogli prestazione stampati su carta intestata di (di cui ai documenti Parte_1 da 26 a 89 di nonché 3 e 6 di che mi si Controparte_3 Pt_1 rammostrano) modificando i campi “data”, “tecnico”, “viaggio andata”, “viaggio ritorno”, “lavoro mattina”, “lavoro pomeriggio”, “descrizione lavori” ovvero Cont compilandoli in epoca successiva” Ricevevamo dalla tramite mails i fogli compilati ma abbiamo riscontrato differenze tra quelli ricevuti e quelli acquisiti a campione dai committenti in base ad un nostro controllo. Nei campioni ricevuti da
Banco BPM vi erano in tutti differenze: nella maggior parte dei fogli ricevuti da BPM non vi era il nome del tecnico e gli orari. Insomma, vi era solo la firma del committente. In occasione dell'incontro i tecnici di Controparte_1 ammettevano che la compilazione dei fogli avveniva sempre in un momento successivo, cioè facevano firmare al cliente in bianco, cioè senza il nome del tecnico e senza l'indicazione dell'orario di inizio e fine lavori”. Il teste dipendente di che eseguiva alcuni controlli sui report, ha Tes_5 CP_1 dichiarato in generale che erano i tecnici in loco a compilare il foglio e non lui. In ogni caso, lo stesso nulla riferiva in ordine alla indicazione del quantitativo di ore impiegate dagli operai per eseguire la prestazione, anche in quanto non oggetto di capitolo di prova. Le medesime considerazioni valgono poi anche in relazione al teste il quale Tes_4 parimenti nulla riferiva in ordine alla indicazione del quantitativo di ore impiegate dagli operai. In ogni caso, lo stesso faceva riferimento, nella propria deposizione, non ai Fogli Prestazioni, bensì ai “fogli presenze”, che dichiarava di compilare nei cantieri in cui ha lavorato, subito dopo la fine della manutenzione. In ordine poi ai rapporti di intervento di cui alla documentazione allegata dalla , il teste dichiarava Pt_1 quanto segue: “riguardo al doc. 3 non riconosco la mia calligrafia ed escludo che io abbia lavorato a quel cantiere perché sono io a compilare i fogli: dunque se ne devono essere occupati dei colleghi o eventualmente anche ditte diverse. ADR leggo sul foglio 162383 il nome del tecnico ” ma non c'era tra i dipendenti di Tes_7 [...] nessuno con tale nome ed io li conoscevo tutti. Riguardo al documento 6 CP_1 riconosco calligrafia e mia sottoscrizione sino alla pagina 74. Dalla 75 in poi non saprei dire chi ha compilato il foglio”. Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, pertanto, può evincersi che, i rapporti di intervento relativi alla fattura azionata fossero non attendibili e, a fronte della contestazione della appellante la prova della esecuzione della prestazione oggetto della fattura è rimasta non assolta.
In questo senso, deve pertanto ritenersi fondato il motivo di appello proposto dalla
, laddove la stessa si duole della erronea valutazione da parte del primo Pt_1
Giudice degli esiti delle prove testimoniali assunte. Contro Difatti, in riferimento alla fatt. 326, allegava soltanto - al di là dei capitolati tecnici BPM di cui ai docc. 24 e 25 OGS, ai quali non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria del credito e/o dell'adempimento della prestazione svolta - i vari rapporti di servizio degli interventi, che tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non possono dirsi elementi di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva realizzazione da parte della subappaltatrice dell'attività ivi descritta, nonché la stessa fatt. n. 326, la quale tuttavia a sua volta neppure descrive, se non in modo del tutto vago (a differenza delle fatt. nn. 190, 191, 192, 195, 196, 241, 242 e 310) le prestazioni effettuate dalla OGS. Pertanto, alla luce dell'istruttoria esperita in primo grado, nonché stanti le Contro considerazioni esposte in precedenza, deve concludersi nel senso che la non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente e, cioè, che non abbia provato di aver eseguito la prestazione in conformità a quanto fatturato atteso che, non solo la fatt. n. 326 non risulta autorizzata dalla , come invece previsto ai Pt_1 sensi del contratto intercorrente tra le parti, ma, fatto ancor più grave, è emerso che i rapporti di servizio collegati alla fattura non risultavano correttamente compilati e quindi fedeli rispetto alla prestazione asseritamente svolta. In definitiva, dunque, l'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna appellante risulta fondata con riferimento alla sola fatt. n. 326. Ne consegue la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 151/23 del Tribunale di Lecco e, in riforma dell'impugnata sent. n. 667/24, la condanna della al pagamento, in Pt_1 Contro favore della della minor somma di € 23.948,29, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
* * * La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede infine soccombente;
pertanto, l'odierna appellante è Pt_1 tenuta al pagamento delle spese di lite determinate come in dispositivo, tanto per il primo grado quanto per il presente giudizio di appello, nel limite del decisum, delle questione trattate, dell'attività in concreto svolta dalle parti (dunque, senza tener conto del compenso per fase di “istruttoria/trattazione” in riferimento al presente grado di appello, in quanto nessuna attività è stata svolta sul punto dai difensori) e delle tariffe professionali vigenti (DM n. 55/14 come da ultimo modificato con DM n. 147/22). Dall'accoglimento (parziale) dell'appello, deriva poi il rigetto dell'istanza proposta Contro dalla di condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 667/24 Pt_1 del Tribunale di Lecco: revoca il Decreto Ingiuntivo n. 151/22 del Tribunale di Lecco;
condanna la al pagamento in favore della a titolo di Pt_1 Controparte_1 corrispettivo non soluto, della somma di € 23.948,29, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna la al pagamento in favore della delle spese Pt_1 Controparte_1 di lite del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 5.070, oltre spese generali al 15% nonché CPA e IVA, se dovuta, come per legge, e per il grado di appello in € 3.960, oltre spese generali al 15% nonché CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso in Milano, 10/12/2025 Provvedimento redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
Il Presidente estensore
Irene UP 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “9. Fatturazione: all'attivazione della fatturazione elettronica, il Subappaltatore dovrà produrre consuntivi con frequenza settimanale allegando la documentazione (fogli prestazione /rapporti di lavoro) comprovante l'avvenuta esecuzione delle attività. Il riepilogo dovrà tassativamente pervenire entro la metà della settimana successiva con in allegato modello Durc aggiornato. In caso di trasmissione in data seguente il benestare alla fatturazione ed il relativo pagamento slitterà di 30 (trenta) giorni. Il Subappaltatore potrà emettere fattura solo a seguito del ricevimento del benestare da parte dell'Ufficio Acquisti del Subappaltante.
La fattura dovrà essere emessa ai fini iva come riportato sul benestare sopra menzionato (nel benestare verrà indicato se la fatturazione dovrà essere esente iva ai sensi dell'articolo 17 con dpr 633/72 o con l'applicazione della percentuale iva come da regime)”.