Decreto cautelare 16 luglio 2022
Ordinanza cautelare 10 settembre 2022
Sentenza 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2021, proposto da:
Az. Agr. SC AN e FA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio fisico nello studio dello stesso in IA Via Carlo Zima 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
ER - Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
- della cartella di pagamento n. 019 2021 00101623 10 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via raccomandata n. 57279882308-0 in data 05/10/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti il decreto cautelare n. 537 del 16 luglio 2022 e l’ordinanza cautelare n. 649 del 10 settembre 2022.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente espone di svolgere attività di coltivazione di terreni e allevamento del bestiame, in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino per cui era sottoposta, sino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare.
2. Con ricorso notificato il 24 novembre 2021 e depositato il 27 novembre 2021, impugna la cartella di pagamento n. 019 2021 00101623 10 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 5 ottobre 2021 e con essa il ruolo emesso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per l’importo complessivo di € 4. 204.852,31 in relazione alle somme dovute a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” riferita alle annate lattiero – casearie 1998/1999, 2003/2004, 2004/2005.
3. Nel ricorso vengono avanzate plurime censure che possono così essere sintetizzate:
a) illegittimità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti;
b) illogicità e contraddittorietà manifesta della cartella impugnata, laddove nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate descrive al produttore le modalità per accedere alla rateizzazione mentre nella parte denominata “ Ruolo emesso da AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – prelievo latte ” tale rateizzazione risulterebbe definitivamente preclusa;
c) assenza di qualsiasi controllo della produzione lattiera con riferimento all’annata lattiero casearia oggetto della cartella impugnata e mancata attuazione dell’art. 19, comma 3, del Regolamento CE n.595/2004. Violazione di legge in relazione all’art. 3 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b) e al Regolamento CE n.595/2004. Difetto di motivazione ed istruttoria per contrasto con gli esiti di indagini penali;
d) mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Determinazione dell’importo di cui alla cartella impugnata in violazione del diritto eurounitario e delle pronunce della Corte di Giustizia UE sul punto;
e) illegittima intimazione degli interessi. Carenza di motivazione. In subordine, intervenuta prescrizione degli stessi;
f) illegittima duplicazione del ruolo;
g) violazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973 e, in ogni caso, intervenuta prescrizione del credito.
4. AG si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque la necessità di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati alla ricorrente.
5. ER, ritualmente intimata, non si è costituita.
6. In data 15 luglio 2022 la ricorrente avanzava istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., unitamente a richiesta di disporre misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
7. Con decreto cautelare n. 537 del 16 luglio 2022 l’istanza veniva accolta ritenendo integrata l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile. Veniva fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 7 settembre 2022.
8. In vista dell’udienza camerale del 7 settembre 2022 le parti depositavano documenti e memorie.
9. A tale udienza la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare e ne veniva dato atto con ordinanza cautelare n. 649 del 10 settembre 2022.
10. In vista dell’udienza pubblica del 16 aprile 2025 le parti depositavano documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso
11. Oggetto del presente ricorso è la cartella di pagamento n. 019 2021 00101623 10 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 4. 204.852,31 a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” per le annate lattiero – casearie 1998/1999, 2003/2004, 2004/2005.
Intervenuto annullamento degli atti presupposti
12. Per quanto riguarda la cartella impugnata con il presente ricorso, deve rilevarsi come nelle more del presente giudizio siano intervenute:
a) in ordine all’annata 1998/1999 è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 10 dicembre 2021 n. 8214 che, all’esito di appello proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter n. 5195/2012 (ricorso R.G. 11275/2000), ha annullato per contrasto con il diritto eurounitario “ i provvedimenti di compensazione nazionale per i periodi 1997/1998 e 1998/1999 effettuati da AIMA ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 43/1999, convertito in Legge n. 118/1999 ed in particolare la seconda comunicazione AIMA riportante la quantificazione del prelievo supplementare per gli stessi periodi a carico dei ricorrenti ”, con conseguente “ necessità che l’Amministrazione proceda ad un complessivo ricalcolo per la compensazione/riassegnazione ”;
b) in ordine all’annata 2003/2004 è intervenuta la sentenza TAR Lazio, Sez. V Ter, 23 giugno 2023 n. 10692 (ricorso R.G. 7812/2013) che, in seguito a ricorso proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, ha annullato i provvedimenti di revoca della quota latte assegnata ai sensi dell’art. 10 bis della L. 119 del 2003 relativi all’annata in oggetto per contrasto con il diritto eurounitario;
c) con riferimento all’annata 2004/2005 la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 8663, in riforma della sentenza del TAR IA, Sez. II, n. 2473 del 2010 (ricorso R.G. 1087/2005), in seguito ad appello promosso dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, ha annullato per contrasto con il diritto eurounitario la “ comunicazione AGEA, resa nota il 30 luglio 2005, recante la determinazione degli esuberi produttivi per consegne latte relativi al periodo 2004/2005 e gli importi del relativo prelievo da versare ”, con “ obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi – con ulteriori provvedimenti – sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ”.
13. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalla decisione sopra richiamata.
14. L’obbligo di ricalcolo statuito e comunque derivante dalle sentenze sopra richiamate, intervenute con riferimento alle annate di cui alla cartella impugnata, comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
15. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
16. Nel caso di specie è stato tempestivamente impugnato non solo il c.d. atto a valle, cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che costituivano l’unico presupposto dello stesso, con conseguente invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
17. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
18. Deve, pertanto, essere accolto il quarto motivo del presente ricorso.
L’eccezione di prescrizione
19. La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti che hanno determinato l’illegittimità derivata dell’atto di riscossione impugnato nel presente giudizio comporta l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata con il quinto motivo per ciò che riguarda gli interessi e con il settimo motivo per ciò che riguarda il capitale.
In punto di prescrizione, per ciò che riguarda in particolare l’annata 2003/2004, deve, altresì, considerarsi la pendenza e la definizione del giudizio conclusosi con il decreto del TAR IA, Sez. II, n. 165 del 2012 (ricorso R.G. 1390/2004) che aveva dichiarato perento il ricorso, promosso anche dalla ricorrente, per l’annullamento “ della comunicazione AGEA contenente risultati compensazione esuberi consegne latte periodo 2003/2004 e importi del prelievo da versare e degli atti connessi ” confermato con decreto del TAR IA, Sez. II, n. 5 del 2013 (provvedimenti poi superati dall’intervenuto annullamento degli atti presupposti, ma rilevanti sotto il profilo del mancato compimento della eccepita prescrizione del credito di AGEA).
20. Sempre per ciò che riguarda la prescrizione, deve rilevarsi come il Collegio, al momento, non intenda discostarsi dall’orientamento che ritiene decennale il termine di prescrizione non solo del capitale, ma anche degli interessi.
21. In particolare, come anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025 n. 2278; C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025 n. 2274; C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2085; C. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
22. Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa, per ciò che concerne l’annata 1998/1999 dal giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 10 dicembre 2021 n. 8214, per quanto concerne l’annata 2003/2004 dal giudizio concluso con la sentenza del TAR Lazio, Sez. V Ter, 23 giugno 2023 n. 10692 (ma si v. anche decreti TAR IA, Sez. II, n. 165 del 2012 e n. 5 del 2013), per quanto riguarda l’annata 2004/2005 dal giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 8663.
Si osserva che, essendo la prescrizione rimasta sospesa fino al 10 dicembre 2021 nel caso dell’annata 1998/1999, fino al 23 giugno 2023 nel caso dell’annata 2003/2004 e fino al 10 ottobre 2022 per l’annata 2004/2005 nella pendenza dei rispettivi giudizi sopra richiamati, non sarebbe comunque rilevante nel presente giudizio la questione se il termine di prescrizione degli interessi sia decennale o quinquennale.
23. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
24. In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza COVID (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
25. Pertanto, nessuna prescrizione può ritenersi maturata né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi.
Conclusioni
26. Conclusivamente deve accogliersi il quarto motivo di ricorso con conseguente illegittimità della cartella n. 019 2021 00101623 10 000 impugnata per illegittimità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
27. Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
28. Alla luce delle sopra esposte ragioni, deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di AG nell’attività di rideterminazione.
29. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nelle more del giudizio, oltre alla soccombenza in punto di prescrizione, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati;
b) dispone la compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO