Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 18/03/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 29/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati Angelo AX Presidente ES CU IU relatore
LA NI IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 63268 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di
IM NI ([...]), nato a [...], il [...] e residente in [...]M, titolare dell’impresa individuale HO OF MI EN (06999770487)
convenuto contumace
uditi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa Elena Di Gisi, ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 25 luglio 2025 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio IO NO, chiedendone la condanna al risarcimento della somma di euro 19.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della Regione SC.
Secondo la ricostruzione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza ed acquisita in data 19 maggio 2022, il convenuto NO IO, titolare dell’impresa individuale "House of gaming Firenze di NO IO", aveva beneficiato di un contributo previsto dal bando “Creazione d’impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali - Azione 3.5.1 POR FESR 2014-2020” approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22.08.2018. In particolare, il contributo era stato concesso con delibera n. 384 del 4 giugno 2020 del soggetto gestore, SC Muove, per un importo di euro 24.500,00, di cui una parte, pari a euro 19.600,00, era stata corrisposta al convenuto in data 8 settembre 2020.
Successivamente, SC Muove, a causa della mancata rendicontazione del progetto d’investimento entro il termine stabilito, aveva avviato il procedimento di revoca del finanziamento, che si è concluso definitivamente con decreto dirigenziale della Regione SC n. 17463 del 13 settembre 2021. Per tali ragioni, il convenuto, non avendo ancora provveduto alla restituzione dell’importo ricevuto, è stato citato nel presente giudizio in quanto sarebbero configurabili, ad avviso della Procura, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
In particolare, sussisterebbero sia la giurisdizione contabile, in ragione dello sviamento del contributo pubblico dalle finalità per cui era stato concesso, sia gli altri elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità, posto che il convenuto avrebbe coscientemente violato le disposizioni del bando, non adempiendo agli obblighi previsti a suo carico ed al cui adempimento era subordinata, a pena di revoca, la concessione del finanziamento. Il danno, causalmente ascrivibile a tale condotta dolosa, andrebbe quantificato, ad avviso della Procura, nella misura del finanziamento effettivamente ricevuto dal convenuto, pari a euro 19.600,00 oltre accessori.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica, presso la sua residenza e nelle mani della madre, sia dell’invito a dedurre, in data 4 marzo 2025, che dell’atto di citazione, in data 1° agosto 2025, non si è costituito.
All’udienza del 14 gennaio 2026, il Pubblico Ministero, riportandosi al proprio atto, ha chiesto la dichiarazione di contumacia del convenuto e l’accoglimento integrale della domanda. Quindi la discussione è stata chiusa ed il giudizio è passato in decisione.
DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all’amministrazione pubblica dalla condotta dolosa posta in essere dal convenuto che, avendo ottenuto un finanziamento pubblico per il sostegno all’impresa ed in particolare all’occupazione giovanile e femminile, non lo ha utilizzato per finanziare il progetto presentato e, dopo la revoca del finanziamento, non ha restituito la somma ricevuta.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza presso l’indirizzo di residenza, dove è stato consegnato nelle mani della madre, non si è costituito e, pertanto, ai sensi dell’art. 93, co. 5, c.g.c., ne va dichiarata la contumacia.
Quanto al merito, la domanda della Procura è fondata e deve essere accolta, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza, è pacificamente configurabile il rapporto di servizio in capo al soggetto privato che riceve risorse pubbliche, che siano state erogate per una specifica finalità, anch’essa pubblica, perseguita dall’amministrazione. In questi casi, infatti, “ciò che rileva è la provenienza pubblica delle risorse erogate, un vincolo di destinazione delle risorse al compimento di un’attività o al perseguimento di un interesse pubblico e l’obbligo di rendicontazione” (Sez. III centr. n. 2/2025). Nel caso in giudizio, il convenuto ha avuto accesso ad un finanziamento finalizzato ad “agevolare l’avvio di micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, attraverso lo strumento finanziario del microcredito, con l’obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali” (cfr. bando prodotto al doc. 10 fasc. attore) mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, anche di provenienza europea. La natura pubblica delle risorse utilizzate e delle finalità perseguite rende configurabile il rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica e, dunque, radica la giurisdizione della Corte adita.
Il privato, per espressa previsione del bando, ottenuto il finanziamento per la realizzazione del progetto di investimento, ha l’obbligo, a pena di revoca del beneficio ottenuto, di realizzare il progetto presentato e di rendicontare le spese effettivamente sostenute per la sua realizzazione. Nel caso in giudizio, la condotta illecita ascritta al convenuto deve essere individuata nello sviamento delle risorse pubbliche ricevute, cioè nell’aver distolto le stesse dallo scopo di rilievo pubblicistico per il quale erano state conferite. In quest’ottica, come messo in evidenza dalla giurisprudenza contabile, ciò che rileva, ai fini contabili, non è tanto la mancata restituzione della somma percepita a seguito della revoca del finanziamento, quanto piuttosto la mancata rendicontazione delle spese sostenute, che costituisce un indice sintomatico particolarmente significativo dell’intervenuto sviamento delle risorse pubbliche e, dunque, del danno erariale arrecato. A tal proposito la condivisa giurisprudenza puntualizza che “la revoca assume rilievo sul piano del diritto civile, comportando l’obbligo di restituire il percepito, ma non (necessariamente) sul piano della responsabilità contabile, ravvisabile piuttosto nel (diverso) caso di sviamento delle risorse dai fini che gli sono propri. Esattamente, il giudice di prima istanza ha assunto che ciò che, invece, può effettivamente rappresentare un sintomo dello sviamento delle risorse, anche in presenza di un inadempimento restitutorio, è la mancata rendicontazione degli investimenti effettuati come da domanda di finanziamento” (Sez. I centr. n. 15 del 2026). Nel caso in esame è documentalmente provato che il convenuto ha avuto accesso ad un finanziamento di euro 24.500,00 per realizzare una sala giochi al centro di Firenze, ricevendo a tal fine un anticipo di euro 19.600,00 con bonifico eseguito in data 11 settembre 2020 (cfr. documentazione rinvenibile nel file denominato “fascicolo istruttorio” datato 25 luglio 2025 nel fasc. telematico Procura). Tuttavia, non avendo provveduto alla rendicontazione delle spese effettuate e non avendo provveduto, entro 9 mesi dalla concessione del finanziamento, alla realizzazione del progetto finanziato, con lettera del 16 giugno 2021, gli è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca (nota prot. DAEI\IF\2021-0051 CREAZIMP- 02303 rinvenibile nel doc. 13 fasc. telematico Procura), che si è concluso, a seguito della mancata presentazione di controdeduzioni od osservazioni da parte del convenuto, con il provvedimento definitivo di revoca.
Sussiste, pertanto, sufficiente dimostrazione della condotta illecita del convenuto, che non ha utilizzato, entro il termine previsto, le risorse pubbliche ricevute per finanziare il progetto presentato. Tale condotta risulta connotata dall’elemento soggettivo del dolo, posto che il ricorrente ha incassato il finanziamento ed, in violazione degli obblighi discendenti dal bando, ha volontariamente distolto le risorse ottenute dallo scopo per il quale gli erano state attribuite, non realizzando il progetto di investimento e non provvedendo a rendicontare le modalità di impiego del finanziamento ricevuto. Il danno da risarcire all’amministrazione è pari alla somma incassata e non correttamente utilizzata, cioè euro 19.600,00.
Infine, il Collegio deve dare atto che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la legge n. 1 del 2026, che all’art. 6 prevede espressamente che “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi l’applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026, posto che, nel caso in giudizio, la condotta risulta connotata dal dolo.
In conclusione, pertanto, la domanda risarcitoria può essere integralmente accolta ed il convenuto va condannato al pagamento in favore della Regione SC dell’importo di euro 19.600,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (13 settembre 2021) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la SC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza, dichiara la contumacia del convenuto IO NO, condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 19.600,00 in favore della Regione SC oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 250,00 (Duecentocinquanta/00).
Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 14 gennaio 2026 e del giorno 11 febbraio 2026.
Il IU estensore Il Presidente ES CU Angelo AX F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 18/03/2026 Il Funzionario
NI IC
F.to digitalmente