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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 16 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2867 del Ruolo Generale
Affari NTenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Paolo Pizzuti e Gennaro Ilias Vigliotti Parte_1
Appellante
E
, con gli Avv.ti Giampiero Proia e Andrea NTroparte_1
Ippoliti
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2144/2024 del 22.4.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto
1.1 della parte in diritto del ricorso di primo grado, la ritorsività del licenziamento per giusta causa comminato da all'Ing. in data 21 novembre 2022 e, per CP_1 Persona_1
l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 1-3, L. n. 300/1970, condannare a reintegrare CP_1
l'odierno appellante nel posto di lavoro e a pagargli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. IN
1 SUBORDINE: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 1.2 della parte in diritto del ricorso di primo grado, l'assenza di giusta causa ex art. 2119 cod. civ. nel licenziamento disciplinare comminato da all'Ing. in data 21 novembre 2022 e, CP_1 Persona_1 per l'effetto, ai sensi dell'art. 19, co. 15, del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, condannare a pagare all'odierno appellante una indennità supplementare CP_1 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, o altra somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 2 della parte in diritto del ricorso di primo grado, l'illegittimità della sospensione cautelare dalla retribuzione disposta con provvedimento del 4 luglio 2022 e, per l'effetto, condannare al pagamento CP_1
della retribuzione spettante per il periodo 4 luglio 2022 – 2 novembre 2022, pari all'importo complessivo di euro 28.649,39, o altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai procuratori antistatari.”; per l'appellata: “si insiste affinché codesta Ill.ma Corte di Appello di Roma, alla luce delle considerazioni svolte, voglia respingere il gravame del signor in quanto del Persona_1
tutto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Persona_1 [...]
NT
(di seguito anche: per esporre che: NTroparte_1
- era stato assegnato nel 2018 al dipartimento di ricerca e sviluppo con sede in Firenze, che gestisce i laboratori di test ingegneristici per la viabilità ferroviaria, con il ruolo di assistente del responsabile, divenendo egli stesso responsabile dei laboratori dal marzo del 2019, una volta promosso dirigente;
- in quel periodo si era spesso recato in trasferta incontrando i responsabili territoriali dei laboratori e i clienti dell'azienda;
- nel luglio 2021 era stato trasferito a Roma presso la struttura organizzativa tecnologie quale responsabile delle verifiche e della manutenzione degli impianti tecnologici;
- nell'incontrare i clienti era consuetudine essere invitati a pranzo o cena e ricevere omaggi di modico valore, come consentito anche dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- il 4.5.2022 era stato sospeso dal servizio (e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 65 del CCNL
Mobilità) in ragione di un suo coinvolgimento in una indagine della Procura di Napoli perché, insieme al collega , avrebbe cooperato con il sig. nella Parte_2 Persona_2
2 costituzione della società da intestare al collega e NTroparte_2 Tes_1 Parte_3
NT destinata a far ottenere allo l'aggiudicazione di appalti di opere e servizi della Per_2 così integrando la fattispecie di “trasferimento fraudolento di valori” di cui all'art. 512-bis c.p.; NT
- di avere chiarito con missiva del 14.6.2022 alla di avere incontrato solo due volte lo
NT nel 2018, quale consulente di società possibili clienti della presso il Grand Per_2
Hotel Vesuvio di Napoli alla presenza del e che lo aveva offerto il pranzo Parte_2 Per_2
e omaggiato i commensali di una cravatta, tutti omaggi di modesto valore;
- il 2.11.2022 riceveva una contestazione disciplinare basata sugli accertamenti non definitivi della Procura di Napoli, con la quale lo si accusava di violazione del Codice Etico in materia di “gestione consapevole degli omaggi” e di “ripudio di fenomeni corruttivi e di conflitto di interesse”, nonché di aver procurato un danno di immagine alla società;
- si era difeso sia per iscritto che oralmente, rappresentando errori nelle indagini e ribadendo la sua estraneità a fattispecie penali e disciplinari;
- era stato licenziato per giusta causa il 21.11.2022, espulsione impugnata con PEC del
29.11.2022;
- altri dirigenti pure coinvolti nell'indagine non sono stati licenziati, così come altri dirigenti incolpati di avere ricevuto regalie.
Aveva censurato il provvedimento espulsivo sotto vari profili, fra i quali la ritorsività, la tardività della contestazione, la mancanza di fondamento, estendendo le censure anche al provvedimento di sospensione cautelare, in quanto non previsto dall'art. 15 del CCNL
Dirigenti bensì dagli artt. 64 e 65 del CCNL Attività Ferroviaria, non applicabile al rapporto.
NT Si era costituita la nstando per il rigetto della domanda e ribadendo la legittimità dei propri atti. In particolare, aveva argomentato nel senso della sussistenza materiale e della rilevanza disciplinare dei fatti oggetto della contestazione del 25.10.2022, appresi a seguito della notifica da parte della Procura di Napoli dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'accesso al fascicolo di indagini e del GIP del 27.6.2022, dal cui materiale emergevano fatti di sicuro rilievo disciplinare quantomeno con riguardo alla violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, correttezza, buona fede.
Il ricorrente aveva ulteriormente evidenziato che lo era stato sempre assolto da ogni Per_2
imputazione, non potendosi definire quindi un affiliato di camorra;
che le risultanze delle indagini penali erano carenti, lacunose, contraddittorie;
che altri dipendenti per gli stessi fatti non erano stati sanzionati e alcuni di loro promossi.
La si era costituita per contestare il ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare, CP_1
aveva sottolineato la sussistenza materiale e la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto della
3 contestazione disciplinare del 25.10.2022, atteso che dall'avviso di conclusione delle indagini preliminare e dalla visione del fascicolo penale emergevano fatti integrandi inadempimento ai doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede, con conseguente esclusione del motivo
Per_ ritorsivo;
ha evidenziato che la contestazione era stata sollevata al 20 giorni dopo la ricezione del report di audit commissionato alla in merito alla sospensione NTroparte_3
cautelare, ne aveva ribadito la legittimità alla luce degli artt. 64 e 65 del CCNL Attività
Ferroviaria, inconferente essendo, invece, l'ipotesi di cui all'art. 15.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza oggetto di gravame, aveva respinto il ricorso e
Per_ condannato il al pagamento delle spese di giudizio della CP_1
In particolare, il Tribunale:
- ha escluso l'intento ritorsivo dell'espulsione, intento che non può dirsi di per sé integrato dalla consapevolezza del coinvolgimento del dipendente nell'indagine penale, poiché
l'azienda aveva valutato i fatti ivi appresi sul diverso piano della responsabilità disciplinare e a tale stregua nemmeno rileva che l'accertamento penale non sia definitivo;
in ogni caso dovendosi escludere che si sia trattato del motivo determinante l'espulsione, essendo sussistente, invece, il motivo formalmente addotto;
- in tema di verifica della sussistenza della giusta causa, ripercorsa l'incolpazione e le difese del lavoratore, ha ritenuto quest'ultime non supportate dalla documentazione in atti e smentita dagli atti di indagine e in particolare:
o dalla intercettazione del 21.9.2018 fra il ricorrente e emerge Persona_2
che le relazioni tra i due soggetti non erano minimamente connesse
NT all'interessamento del primo ai test ingegneristici di ma esclusivamente alla costituzione della nuova società, all'individuazione del soggetto a cui fittiziamente intestarla e alla “costruzione” della stessa in modo tale da renderla competitiva nel settore ferroviario e, in particolar modo, nel settore degli impianti di “segnalamento”, di competenza della sezione “Ricerche e Sviluppo” cui era assegnato il dipendente;
Per_
o i due concordarono di coinvolgere conosciuto dal Parte_4 come emerso dall'interrogatorio del e da una intercettazione fra Parte_4
questi e lo (del 5.12.2018); Per_2
Per_
o risulta dimostrato che il accettò omaggi e regalie dello anche in Per_2 contrasto con il Codice Etico siccome intervenute nell'ambito di un rapporto mirante ad avvantaggiare lo senza dimostrazione di motivazioni Per_2
alternative di ordine professionale;
4 - quanto alla proporzionalità della sanzione espulsiva, il Tribunale ha ritenuto che si tratta di condotte che, a prescindere dal rilievo penale, hanno grave rilevanza nel rapporto di lavoro e configurano inadempimenti ai doveri di diligenza, fedeltà, correttezza, buona fede, in quanto violative del Codice Etico del e in particolare dell'art. Parte_5
24;
- la tardività dell'azione disciplinare, ad avviso del Tribunale, nemmeno sussiste, in quanto NT è dimostrato che la ricevette l'avviso di conclusione delle indagini preliminari il
3.5.2022; acquisì ulteriore documentazione dalla Procura di Napoli il 12.5.2022; affidò il 10.6.2022 alla l'audit interno sulla vicenda, il cui report venne NTroparte_3
consegnato il 25.10.2022; e che dunque dalla prima conoscenza degli addebiti alla conclusione delle indagini interne la società non si è mostrata inerte, dovendosene anche considerare le rilevanti dimensioni e la complessità della struttura;
NT
- quanto al provvedimento cautelare, ha convenuto con la n ordine alla inapplicabilità dell'art. 15 del CCNL poiché esso riguarda le conseguenze del coinvolgimento del dirigente in un procedimento penale per responsabilità “connessa alla prestazione” Per_ mentre gli addebiti mossi al non integrano tale connessione, esulando dalla prestazione lavorativa chiamato a svolgere che ne costituisce piuttosto l'occasione. ha appellato la sentenza. Resiste la Persona_1 CP_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello si deduce: “erroneità ed insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui ha preliminarmente respinto la domanda volta alla dichiarazione di nullità dell'impugnato licenziamento, stante l'eccepita (dal ricorrente) ritorsività dello stesso, Per_ senza richiamare e dunque considerare tutte le argomentazioni addotte dall'Ing. a relativo sostegno, rimaste pertanto prive di pronunciamento giudiziale”.
Sostiene l'appellante di avere compiutamente allegato che il recesso, costituente l'indebita reazione ad una condizione del lavoratore in sé neutra quale l'assunzione della qualità di indagato, aveva quale suo unico fondamento le risultanze delle indagini penali, ancora non sfociate in un accertamento giudiziale definitivo e senza che vi fosse contezza di una mancanza colpevole del lavoratore né del concreto ruolo nella vicenda;
evidenziando anche la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi.
5 NT Replica sul punto la che il Tribunale ha accertato la sussistenza della giusta causa, il che in sé esclude la ritorsività del licenziamento, dal momento che il motivo ritorsivo non sarebbe comunque unico né determinante.
Per_ Quanto alla disparità di trattamento, ha evidenziato che alcuni dei colleghi indicati dal sono stati soltanto nominati da come possibili destinatari di regalie;
per il Per_2
D'SS la stessa indagine penale ha successivamente accertato l'insussistenza dei “gravi indizi”; i colleghi , sono stati licenziati. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Parte_2
Per_ L'infondatezza del motivo emerge dal complessivo rigetto della domanda del con statuizione che, come si vedrà a proposito dei motivi successivi, è da confermare nella sua interezza.
È chiaro, infatti (e non occorre ricorrere a complesse speculazioni) che, se la legge e la giurisprudenza di legittimità richiedono che il motivo ritorsivo sia unico e determinante l'espulsione, il riscontro della sussistenza di una giusta causa (disciplinare, non penale) alternativa a quel motivo elide del tutto la possibilità di delibare la ritorsività.
È dunque l'infondatezza dei motivi dal secondo al quinto a determinare, si per sé,
l'infondatezza anche del primo.
Risultano pertanto assorbite le considerazioni dirette all'accertamento di una disparità di trattamento (semmai da valutare nell'ambito del giudizio di proporzionalità, ove infatti vengono riproposte) che, in tesi, sarebbe dovuta proprio all'intento ritorsivo.
2.
Con un secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza per: “contraddittorietà, erroneità ed insufficiente motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei fatti materiali contestati al ricorrente e, quindi, di idoneità e proporzionalità della sanzione espulsiva adottata nei confronti dello stesso.”: ciò in quanto il Tribunale ha incentrato il suo convincimento in punto di sussistenza del fatto materiale e di idoneità e proporzionalità della sanzione solo sugli esiti precari e non definitivi delle indagini preliminari, finendo per ritenere:
Per_
- dimostrata la natura contestata delle relazioni fra e Per_2
- verosimile che nell'intercettazione del 5.12.2018 lo nel parlare di e Per_2 Per_7
del suo apporto alla realizzazione degli illeciti, si riferisse al ricorrente e non a tale
Persona_8
- quanto alla natura interinale e non definitiva delle conclusioni degli investigatori, poi, autonoma, sul piano lavoristico, la valutazione da compiere ai fini della proporzionalità dell'espulsione.
6 A tale ricostruzione, in fatto, l'appellante contrappone i seguenti elementi, asseritamente non considerati dal Tribunale:
- l'informativa conclusiva delle indagini del 26 marzo 2020, che ripercorre la fase di
Per_ costruzione della società non cita l'Ing. a dimostrazione che la reale NTroparte_2
ed effettiva formazione di detta società non trova alcuna correlazione con lo stesso;
Per_
- l'Ing. ha incontrato il sig. solo due volte, in occasione dei pranzi dell'8 Per_2
giugno 2018 e del 28 settembre 2018 e non quale soggetto interessato agli appalti di R.F.I., bensì quale consulente di società interessate ad acquistare i servizi di test ingegneristici di
Per_ R.F.I., dunque clienti (o potenziali clienti) dello stesso Ing. e dell'azienda datrice di lavoro;
- nell'informativa è riportato uno stralcio di intercettazione telefonica tra e Persona_8
in cui si discorre della potenziale partecipazione societaria, di del Bove o di Persona_2 sua moglie nell'impresa portata avanti, o comunque voluta da Persona_9 CP_4
Per_ : mai si parla di un contributo offerto o da richiedere all'Ing.
[...]
Per_
- si associa la persona dell'Ing. ad un tale ”, al quale si sarebbe dovuto Per_1
consegnare del denaro che questi, a sua volta, avrebbe dovuto restituire a NTroparte_4
Per_ l'ipotesi che questo ” possa essere l'Ing. sarebbe da rintracciare, secondo gli Per_1 inquirenti, nella circostanza che quest'ultimo avrebbe lavorato, nel periodo in questione, a
Roma, presso Villa Patrizi (sede centrale di , quando in realtà, come dedotto nel ricorso, CP_1
Per_ l'Ing. dal 1° luglio 2018, è stato in forza presso la struttura Ricerca e Sviluppo ed in particolare presso la sede dei laboratori di di Firenze;
CP_1
- la è divenuta attiva a seguito di un appalto aggiudicato presso il NTroparte_2
Comune di Pomezia, in un ambito assolutamente estraneo al mondo ferroviario ed alle Per_ conoscenze professionali dell'Ing.
- la stessa informativa conclusiva delle indagini esclude contatti telefonici diretti tra l'Ing.
Per_ e l'indagato principale dell'indagine penale, il sig. Persona_2
- l'informativa afferma che: “...In relazione ai due soci della sono stati NTroparte_2
effettuati – quindi – approfondimenti in banca dati SDI al fine di verificare eventuali elementi di interesse investigativo a loro carico, ovvero frequentazioni con soggetti controindicati ed altro. L'interrogazione ha prodotto esito negativo”;
- non risulta affiliato alla camorra ed è risultato assolto da ogni accusa Persona_2
nel procedimento n. 1602/2022; la Cassazione ha revocato le misure cautelari disposte nei suoi confronti per carenza di fumus;
7 - il collega dell'appellante inquisito per fatti astrattamente più gravi Parte_6 di corruzione nella stessa vicenda è stato promosso quale “Responsabile sviluppo e infrastrutture storiche per il turismo”.
Sull'autonomia della valutazione del giudice del lavoro in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, poi, il Tribunale avrebbe omesso di considerare solo quelli residuali, rispetto a quelli or ora oggetto di contestazione, e cioè i due incontri all'Hotel Vesuvio con lo insieme ai colleghi e e la circostanza che lo abbia Per_2 Parte_2 CP_4 Per_2
offerto i due pranzi e omaggiato i commensali di una cravatta: elementi che non valgono a ritenere l'espulsione come sorretta da giusta causa, ove si consideri che nel 2018 lo Per_2 risultava essere consulente di clienti dell'azienda (società interessate ad acquistare i servizi NT Per_ della di cui all'epoca si occupava il;
che gli omaggi sono di modico valore e dunque consentiti dal Codice Etico;
che i responsabili dei reparti aziendali che fatturano a terzi sono soliti incontrare clienti anche solo potenziali.
NT Replica la
- che la contestazione disciplinare non ha ad oggetto la rilevanza penale delle condotte, bensì la loro commissione in sé, avendo esse autonomo rilievo quale inadempimento gravissimo alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro e, come da lettere di incolpazione, esse sono consistite: (i) nell'aver “intrattenuto rapporti personali con Persona_2
NT consulente di società aggiudicatarie di appalti e subappalti dalla committente adoperandosi nell'individuazione di un soggetto a cui intestare la tramite NTroparte_2 la quale” era nota al Ricorrente “l'intenzione dello di ottenere successivi contratti Per_2
NT di appalto banditi da e identificando tale intestatario in Suo amico NTroparte_4 sin dagli anni '90”; (ii) “nell'ambito dei rapporti personali intrattenuti con , Persona_2 nell'aver “beneficiato di regalie ed omaggi”, quali due pranzi pagati e “costose CP_5
”;
[...]
- che i fatti sono confermati dalle intercettazioni in atti;
-che pranzi e regalie sono fatti gravi, anche perché si inseriscono in un disegno disciplinarmente illecito tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario;
disegno che pure
Per_ emerge dalle intercettazioni, ove emerge che fu il a suggerire il nominativo dell'amico quale prestanome per la nuova società, restando però l'appellante il vero CP_4
interlocutore sostanziale di società poi effettivamente costituita, intestata al Persona_2
NT
ed inserita fra i fornitori di che tale contesto rende l'accettazione di omaggi CP_4
e regalie in sé violativa del Codice Etico e del generale dovere di imparzialità e integrità, nonché della normativa interna a contrasto della corruzione.
8 Il motivo è infondato.
La disamina della documentazione in atti e in particolare di quella proveniente dalle indagini penali (e segnatamente le intercettazioni in cui è coinvolto, come interlocutore o come terzo cui ci si riferisce nella conversazione) induce il Collegio a ritenere corretta la valutazione dei fatti come sviluppata dal Tribunale.
Gli esiti del procedimento penale – così come ricostruiti nella sentenza gravata, non
Per_ contestata sul punto - costituiscono sufficienti indizi che il abbia, così come contestatogli,
(i) intrattenuto rapporti personali con consulente di società aggiudicatarie Persona_2
NT di appalti e subappalti dalla committente adoperandosi nell'individuazione di un soggetto a cui intestare la tramite la quale” era nota al Ricorrente “l'intenzione NTroparte_2
NT dello di ottenere successivi contratti di appalto banditi da e identificando tale Per_2 intestatario in Suo amico sin dagli anni '90”; (ii) “beneficiato di regalie NTroparte_4 ed omaggi”, in conseguenza di tali rapporti, così connotati nel loro disvalore disciplinare.
Sono molteplici i passi riportati nelle trascrizioni delle intercettazioni che, pur nella loro
Per_ frammentarietà, si rivelano significative della natura dei rapporti intercorrenti tra il lo e una serie di altri concorrenti a vario titolo nel progetto. Per_2
Gli elementi apportati dall'appellante per confutare la ricostruzione del Tribunale, di contro, non sono idonei a scalfire l'apparato probatorio così come valutato dal giudice di prime cure.
Invero: Per_
- non risulta conclusivo che il non sia stato coinvolto nella vera e propria costruzione della società oggetto dell'accordo con lo dal momento che il suo apporto Per_2 collaborativo alla realizzazione dell'illecito già si era dispiegato con il fornire la referenza dell'amico ; e ben avrebbe potuto dispiegarsi ulteriormente nel CP_4
momento in cui la stessa fosse stata operativa, a nulla rilevando che operasse anche in
Per_ settori estranei all'attività del e che non risultasse, per i soci, alcuna precedente indagine (essendo stati scelti anche per la loro incensuratezza);
- che lo sia stato incontrato nella particolare veste di consulente di società Per_2
(quali?) interessate ai test ingegneristici, è rimasta mera affermazione non supportata da concrete allegazioni e tantomeno di elementi indiziari o probatori;
si anticipa che sul NT punto si concorda con che anche la prova testimoniale è formulata in modo inammissibilmente valutativo;
Per_
- non risulta conclusivo che il non sia nominato o presente in tutte le intercettazioni relative alla vicenda, bensì solo in alcune;
9 - la circostanza che, in una delle intercettazioni, il ”, al quale si sarebbe dovuto Per_1
consegnare del denaro che questi, a sua volta, avrebbe dovuto restituire a CP_4
Per_
potesse non essere il bensì il non inficia gli altri elementi a sostegno
[...] Per_8 dell'incolpazione disciplinare;
- l'incensuratezza – all'epoca dei fatti contestati - di poi, non rileva, alla Persona_2
luce del tenore univoco delle intercettazioni;
- il collega ha avuto pronunciamenti favorevoli dalla magistratura penale e Parte_6
ciò giustifica il differente trattamento.
Tale essendo il contesto di fondo, dovendosi ritenere, (lo si ripete, nella presente ed autonoma sede disciplinare), dimostrato non già un mero scambio di cortesie fra esponenti di
Per_ due società in rapporti commerciali, bensì il coinvolgimento del nell'intento dello NT di acquisire appalti di vvalendosi dell'opera di suoi dipendenti, appare vano il Per_2
tentativo di sminuire le condotte oggetto di incolpazione come insufficienti ad integrare la gravissima lesione del nesso fiduciario solo in ragione del modesto importo delle regalie ricevute. La loro accettazione, pertanto, appare violativa del Codice Etico e del generale dovere di imparzialità e integrità, oltre che della normativa interna a contrasto della corruzione. Per_ E questo, si badi, tanto più se si pone mente all'ammissione del di avere incontrato lo NT per conversare delle attività della (sebbene, in tesi, diverse da quelle oggetto Per_2 del progetto rivelato dalle indagini): si tratta dunque dell'accettazione di un'utilità economica non dovuta da parte di un interlocutore della propria azienda, portato, pertanto, a ritenere che
Per_ il coltivasse in suo favore interessi certamente contrastanti con quelli (alla correttezza degli affidamenti degli appalti) della CP_1
Anche volendo prescindere dalla rilevanza penale di tali comportamenti, appare sicuramente violativa, quantomeno delle norme del Codice Etico volte ad impedire il sorgere di qualsivoglia conflitto di interessi con soggetti esterni, la condotta consistita nell'aver partecipato alla vicenda relativa alla costituzione di una società destinata a partecipare alle procedure di appalto indette da e della quale si era a conoscenza del ruolo svolto CP_1
dallo per il tramite di un prestanome. Ne segue che l'esito finale del procedimento Per_2
penale è del tutto irrilevante, dal momento che i fatti contestati sussistono nella loro materialità ed hanno sicuro rilievo disciplinare (cfr., sul punto, la sentenza di questa Corte n. 118/2025).
NT In analoga fattispecie, sempre relativa a dipendenti della questa Corte con sentenza n.
1442/2025 ha avuto modo di osservare: “non può sottacersi come l'offerta del pranzo difficilmente appaia inquadrabile nei normali rapporti di cortesia, anche in riferimento al contenuto del codice etico che sollecita una “gestione consapevole degli omaggi”, tenuto conto
10 dell'intero contesto in cui il pranzo e, in genere, le altre interlocuzioni richiamate nelle trascrizioni delle intercettazioni si inseriscono. Non si comprende, invero, in ragione del tipo di attività in questione, (perché) i normali scambi riguardanti le ragioni di servizio dovrebbero avvenire al di fuori dell'ambiente di lavoro e svilupparsi invece nel corso di “pranzi” se non considerando il sistema – nel quale questi si inseriscono - che viene a delinearsi sulla base della lettura dei riscontri probatori acquisiti nel procedimento penale… Appare allora evidente che l'accettazione della regalia (l'offerta di pranzi), di poco momento singolarmente considerata, assume un diverso significato nell'ambito del contegno generale e delle affermazioni di tutti i soggetti coinvolti, non potendosi considerare un mero atto di cortesia fine a sè stesso, ma un segno di reciprocità … allo scopo di poter ragionevolmente confidare nell'intervento del C.”.
Va anche segnalato che nel secondo dei due pranzi descritti nella incolpazione era presente
NT anche , altro dipendente della ggetto di provvedimento di espulsione, il Parte_2
cui ruolo nella realizzazione delle aspirazioni dello (anche con riferimento alla Per_2
costituzione della Tecno Project Srl) è ben descritto nel punto 7 della sentenza n. 1228 del
27.5.2025 di questa Corte, che ne ha rigettato analogo gravame.
E dunque, conclusivamente, tale condotta, posta in essere utilizzando in maniera distorta il ruolo ricoperto all'interno dell'azienda, è già di per sé idonea, secondo i canoni generali dell'art. 2119 c.c., a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, venendo meno la possibilità di confidare nel mantenimento di una prestazione secondo criteri di correttezza e buona fede.
3.
Con un terzo motivo di gravame si deduce l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto NT tempestiva la procedura disciplinare: in quanto la ha avuto contezza degli esiti delle Per_ indagini penali cinque mesi prima dell'incolpazione, tanto è vero che il fu subito sospeso;
NT e la on ha mai dedotto quali ulteriori elementi sarebbero emersi dall'attività di audit che aveva disposto nel corso di quei cinque mesi, attività che avrebbe costituito, in tesi, ragione del ritardo.
NT Sul punto, ha ricordato la complessità della vicenda (che ha richiesto quattro anni di indagini) e della stessa struttura organizzativa e che la società non è rimasta inerte dal 3.5.2022, data in cui ha conosciuto l'avviso di conclusione delle indagini e fino al 25.10.2022, allorché ha elevato la contestazione disciplinare per cui è causa, avendo prudentemente incaricato una società di eseguire un audit interno. Ed ancora, che il ritardo della contestazione può viziare il procedimento disciplinare solo ove costituisca un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, profilo non dedotto dall'appellante.
11 Il motivo è infondato, sul punto dovendosi condividere le conclusioni cui è giunta questa
Corte nella sentenza n. 1228/2025 a proposito della medesima vicenda e del collega dell'appellante . Parte_2
NT Nel caso qui all'esame non può rimproverarsi a i avere atteso, per la contestazione dei gravi fatti che emergevano dalle indagini penali, sia di estrarre la copiosa documentazione dal fascicolo penale, sia gli esiti contenuti nei rapporti audit pervenuti pochi giorni prima della contestazione: si tratta infatti di un atteggiamento prudente e garantista nei confronti dello
NT stesso lavoratore poi incolpato. Solo a posteriori (e dunque per fatto non imputabile a può poi dirsi che l'audit interno – nonostante fosse a ciò finalizzato - non abbia apportato ulteriori elementi di conoscenza, rinviando a sua volta agli esiti dell'indagine. Ex ante, infatti, Per_ l'indagine interna avrebbe potuto far emergere anche elementi scagionanti per il ed in tal senso egli non può, in questa sede, dolersi della scelta di un mero approfondimento istruttorio prima dell'incolpazione (cfr. Cass. n. 109/2024).
Va pure rilevato che nel caso di specie appare ampiamente giustificato il ricorso alla consulenza di una società esterna al fine di avviare un attento esame della copiosa
Per_ documentazione dell'inchiesta penale, che riguardava non soltanto l'Ing. ma tutti i NT funzionari e dirigenti di destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ossia diverse decine di posizioni e che, pertanto, richiedeva una complessa attività di verifica allo scopo di chiarire la posizione di ciascuno dei dipendenti dalla società appellata coinvolti.
Deve dunque concludersi che la contestazione in questione risulta tempestivamente elevata ad una sola settimana di distanza dalla consegna degli esiti dell'audit.
Come ricordato nella citata pronuncia, è noto che, in tema di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, con valutazione riservata al giudice di merito (cfr. Cass. n. 14726/2024).
4.
Con un quarto motivo di appello, si torna a contestare la legittimità della sospensione dalla retribuzione: ad avviso dell'appellante l'invocato art. 27, primo comma, del CCNL dei dirigenti del settore (secondo il quale “Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono – in quanto compatibili con la figura del dirigente – le norme collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene”) che avrebbe legittimato l'azienda ad applicare gli artt.
64 e 65 del CCNL Attività Ferroviaria, e dunque a sospendere il lavoratore coinvolto in una
12 inchiesta penale, non è invece applicabile, essendo invece da osservare l'art. 15 del CCNL
Dirigenti che non prevede tale sospensione.
Il passaggio gravato della sentenza è il seguente: “l'art.15 richiamato dal ricorrente non è applicabile al caso di specie disciplinando fattispecie diversa dalla sospensione cautelare e, più in generale, (d)al procedimento disciplinare”. E ancora: “l'oggetto di disciplina del cit. art.15 riguarda le conseguenze del coinvolgimento del dirigente in un procedimento penale per
Per_ responsabilità “connessa alla prestazione”, mentre gli addebiti mossi al non integrano tale connessione, esulando dalla prestazione lavorativa chiamato a svolgere che ne costituisce piuttosto l'occasione”.
La tesi del Tribunale, che l'art. 15 disciplini esclusivamente le responsabilità connesse alla prestazione e non anche l'ipotesi di specie che trova nella prestazione una mera occasione, non sarebbe di fatto fondata, venendosi a contestare all'appellante, all'opposto, proprio fatti connessi nell'esercizio delle sue funzioni. NT La in replica, ricorda che l'art. 15 attiene alla diversa fattispecie del coinvolgimento del dirigente in un procedimento penale per responsabilità “direttamente connessa all'esercizio delle funzioni attribuitegli”, mentre tale diretta connessione qui non sussiste ed inoltre la sospensione non è basata sul coinvolgimento nelle indagini bensì sui fatti disciplinarmente rilevanti che sono emersi in quella sede.
Giova riportare per intero il testo dell'art. 15 del CCNL Dirigenti, per valutarne l'applicabilità al caso di specie e dunque la sussistenza di una disciplina alternativa rispetto a quella, espressamente indicata come residuale, di cui agli artt. 64 e 65 del CCNL Attività
Ferroviaria applicati dall'azienda: i quali prevedono, nel caso di coinvolgimento di un lavoratore in una inchiesta penale, la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio e, dopo 60 giorni, anche dalla retribuzione.
“Art. 15 -Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione - 1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.
2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.
3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale
13 sia stato successivamente rinviato a giudizio.
4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento;
in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.”.
Orbene, l'art. 15 riguarda esclusivamente la disciplina delle conseguenze civili o penali connesse alla prestazione del dirigente, senza minimamente occuparsi della sospensione cautelare, in particolare mai negando che sia possibile disporla: per cui legittimamente l'azienda ha rinvenuto la disciplina della sospensione cautelare del dipendente nel CCNL
Attività Ferroviaria, cui il CCNL Dirigenti rinvia in via residuale.
L'art. 65 di quel CCNL, nel disciplinare la “sospensione cautelare non disciplinare”, facoltizza l'azienda a disporla in tutti i casi di licenziamento, anche con preavviso, dunque anche per le ipotesi di cui all'art. 64 lettere b), c) e k), astrattamente applicabili alla fattispecie per cui è appello e che non richiedono nemmeno il coinvolgimento in procedimenti penali.
In altre parole, e ampliando le argomentazioni del Tribunale (il quale condivisibilmente
Per_ osserva che non si tratta di fatti “direttamente” connessi alle funzioni del cioè commessi durante e nell'ambito della prestazione), l'art. 15 riguarda i “fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni” per i quali si apra procedimento penale e non disciplina
(né in positivo né in negativo) la sospensione;
l'art. 65 disciplina la sospensione come irrogabile per tutti i fatti disciplinari riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui agli artt.
63 e 64. E del resto, se questa (della coesistenza delle due disposizioni, con oggetto distinto, per tutti i dirigenti incolpati di fatti punibili col licenziamento) non fosse l'interpretazione corretta, si giungerebbe alla conclusione paradossale che sarebbero passibili di sospensione tutti i dirigenti incolpati di fatti talmente gravi da meritare il licenziamento tranne quelli che ne hanno commessi di talmente gravi (e per di più connessi direttamente con la prestazione) da avere provocato l'apertura di un procedimento penale: vale a dire proprio quelli per i quali sarebbe maggiormente opportuno un sollevamento dall'incarico con finalità cautelari.
14 5.
Con un quinto motivo, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, vizio di motivazione e lesione del diritto di difesa, poiché era stata articolata prova testimoniale, immotivatamente non ammessa.
Sul punto l'appellata argomenta:
- che i fatti nella loro materialità non erano stati contestati e i capitoli di prova si limitano a diversamente interpretarli, risultando coì inammissibilmente valutativi, come quando mirano ad indagare sull'asserito motivo degli incontri con lo Per_2
- che i capitoli di prova astrattamente rilevanti sono smentiti dalle intercettazioni, correttamente ritenute mezzo di prova prevalente.
Il motivo è infondato, poiché in ogni caso la prova testimoniale da raccogliere in questo grado non sarebbe idonea a ribaltare le superiori considerazioni, in sé sufficienti al rigetto dell'appello.
Il capitolato di prova, invero, ha ad oggetto tutte le circostanze in fatto del ricorso, ciascuna delle quali, in alternativa, si appalesa:
- pacifica e irrilevante ai fini della decisione delle questioni di cui all'odierno thema decidendum: capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- surrogabile dalla documentazione in atti: capp. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- inidonea, alla luce degli elementi raccolti e delle superiori considerazioni, ad offrire una diversa valutazione delle questioni all'esame: capp. 10, 14, 23, 24.
6.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 18.10.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2144/2024 del 22.4.2024 nei Persona_1
confronti di così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
15 - Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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