Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/11/2023, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 03393/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02076/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del D.D.S. n.-OMISSIS-, mai notificato all'odierno ricorrente ed emesso ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, con il quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 32.979,78, quale indennità risarcitoria per il (presunto) danno causato al paesaggio per la realizzazione di un fabbricato composto da tre elevazioni sito nel Comune di Agrigento nella via -OMISSIS- e censito al N.C.E.U. al Fg. n. -OMISSIS-;
- della nota prot. n.-OMISSIS- della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento nella parte in cui quantifica e subordina il rilascio del nulla-osta in sanatoria a condizione che venga pagata la sanzione paesaggistica;
- del ruolo n. -OMISSIS- (Partita -OMISSIS-) ricompreso della cartella di pagamento n.-OMISSIS-emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione prov. di Agrigento, notificata in data 12/10/2022, con la quale è stato intimato di pagare la complessiva somma di € 39.575,73 emessa per importi relativi a “Sanzioni per abusivismo edilizio in aree a tutela paesaggistica” di cui al D.D.S. n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2023, contenente anche incombenti istruttori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, agisce per l’annullamento della cartella di pagamento, meglio descritta in epigrafe, con la quale gli è stato intimato di pagare una somma a titolo di “ sanzioni per abusivismo edilizio in aree a tutela paesaggistica ”, del prodromico provvedimento, D.D.S. n.-OMISSIS-, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.979,78, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio per la realizzazione di un fabbricato privo di titolo edilizio, ed infine della presupposta nota dell’8/02/2021 della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Agrigento nella quale è quantificato il danno paesaggistico e viene subordinato il rilascio del nulla-osta in sanatoria alla condizione che venga pagata la sanzione paesaggistica.
2. In via preliminare, il ricorrente rappresenta che l’unico atto che gli è stato notificato è la cartella di pagamento, il provvedimento sanzionatorio infatti non gli è mai stato comunicato e egli ne ha avuto conoscenza solo a seguito dell’intimazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
3. Nel merito il ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per due motivi.
3.1. Il primo motivo è rubricato “ inapplicabilità della sanzione pecuniaria: inammissibilità per sopravvenienza del vincolo paesaggistico successivo alla realizzazione dell’opera. Violazione di legge (art. 1 Legge 24/11/1981 n. 689 ed art. 5, comma 3°, della L.R. n. 17/1994) ”. Il ricorrente si duole dell’illegittimità del gravato provvedimento di irrogazione della sanzione ambientale, stante che nella zona su cui sorge il fabbricato per cui è causa il vincolo paesaggistico, disciplinato oggi dall’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, sarebbe stato imposto soltanto con l’entrata in vigore della citata legge n. 431/1985 (c.d. “Legge Galasso”), sopravvenuta, però, rispetto all’epoca di realizzazione del ridetto manufatto.
La non applicabilità dell’indennità paesaggistica discenderebbe dall’applicazione dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 che, in ipotesi di vincolo apposto dopo la realizzazione della costruzione abusiva, esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’autore dell’abuso edilizio discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso vincolo. Tale disciplina sarebbe coerente con il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative di tipo afflittivo.
3.2. Il secondo motivo è rubricato “ illegittimità degli atti impugnati per travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria. Violazione di legge. inapplicabilità dei vincoli paesaggistici: bene immobile ricadente fuori della zona vincolata ”. La doglianza è logicamente subordinata alla precedente in quanto l’accoglimento del primo motivo escluderebbe l’applicabilità della sanzione paesaggistica in relazione all’immobile abusivo per il quale è stata chiesta la sanatoria, a prescindere dall’accertamento se questo, in concreto, ricada o meno in una zona vincolata.
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, con un atto meramente formale.
5. Con ordinanza del 9.1.2023, a fronte della richiesta cautelare avanzata dal ricorrente, il Collegio ha disposto il rinvio della questione all’udienza di merito ordinando “ che l’amministrazione intimata depositi – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – documentati chiarimenti in ordine al provvedimento presupposto fondante la pretesa portata dalla cartella impugnata ”. In data 2.5.2023 l’Amministrazione resistente ha depositato documenti in adempimento all’ordinanza.
5. Il ricorrente nella successiva memoria ha lamentato la mancata osservanza da parte della resistente del termine, da considerarsi perentorio, di -OMISSIS- giorni imposto dall’ordinanza collegiale per il deposito dei documenti richiesti. Nella stessa memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha formalizzato la richiesta di passaggio in decisione.
6. All'udienza pubblica dell’8 novembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il ricorso deve dichiararsi ricevibile in quanto l’Amministrazione non ha fornito la prova della notifica del decreto D.D.S. n.-OMISSIS- né allo stesso ricorrente né all’Arch. -OMISSIS-, progettista incaricato per le pratiche della richiesta di sanatoria edilizia. Non è stata altresì prodotta nemmeno la prova dell’asserita elezione di domicilio presso il tecnico di parte, ciò confermando la prospettazione di parte ricorrente sull’effettiva conoscenza del provvedimento sanzionatorio solo alla data della notifica della cartella di pagamento, in data 12/10/2022.
2. Nel merito il primo motivo deve ritenersi fondato, con assorbimento del secondo motivo, logicamente subordinato. Giova innanzitutto chiarire che è dato di fatto provato dal ricorrente e mai messo in discussione dalla resistente, in nessun atto processuale o procedimentale prodotto in giudizio, che il fabbricato per il quale è stata chiesta la sanatoria edilizia è stato ultimato nel 1976 (cfr. pagina 20 della perizia asseverata, allegato n. 3 al ricorso).
2.1. Il primo motivo è pertanto fondato perché - alla stregua dell’art. 5 comma 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 – nella fattispecie non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa.
Dispone, la norma in discorso che “…[i]l nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio ”.
Alla stregua della citata disposizione non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto nella zona B della Valle dei Templi in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431. È ormai consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, bensì della citata legge n. 431/1985 (cosiddetta “Legge Galasso”) (in termini ex multis , C.G.A. 25 ottobre 2021, n. 918).
Alla luce di tali principi discende che, nel caso in esame, all’epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l’area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto.
2.2. Osserva inoltre il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 sollevata dal C.G.A. con riferimento al presunto superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.), atteso che la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004) non disciplina il caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva.
In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del giudice remittente la Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere “…applicabile l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio ”.
Il Giudice delle leggi, inoltre, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che “ Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera ”.
Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella dettata dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004.
3. Per questi motivi il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto dei peculiari profili della controversia e del dibattito giurisprudenziale solo di recente sopito dall’intervento della Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i beni di sua proprietà.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.